CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21106/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 17 dicembre 2025 la Corte di appello diBari, quale giudice dell'esecuzione, ha in parte dichiarato inammissibile e in parterigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento dell'istitutodella continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze, relative a delitti inmateria di traffico di sostanze stupefacenti commessi dal 2006 al 2010.La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile con riferimento alle condanneemesse dalla Corte di appello di Bari in data 11 dicembre 2013 e 15 gennaio2024 perché la continuazione tra i reati in esse giudicati è stata esclusa dalgiudice della cognizione. Ha rigettato la richiesta in relazione ai reati di cui allepredette sentenze e a quella emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19giugno 2013, singolarmente valutati, valorizzando in un caso le diverse modalitàdella condotta, essendo stati i fatti di cui ad una delle sentenze commessi conl'aggravante dell'agevolazione mafiosa e con complici diversi rispetto ai correidell'altra vicenda, benché vicina temporalmente, e nell'altro caso valorizzandoche la istante ha operato all'interno di due associazioni criminose diverse e adistanza di alcuni anni, rendendo perciò non ipotizzabile una unicità di disegnocriminoso.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con ilquale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod.pen., e il vizio di motivazione con violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc.pen.L'ordinanza si è espressa, per lo più, nel motivare la declaratoria di parzialeinammissibilità dell'istanza, senza rendersi conto che la ricorrente non avevachiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenzeemesse in data 11 dicembre 2013 e in data 15 gennaio 2024, e neppure tra ireati di cui all'ultima sentenza e quelli giudicati con la sentenza emessa il 19giugno 2013. L'unica richiesta riguardava la continuazione tra i reati giudicaticon le sentenze emesse il 19 giugno 2013 e l'11 dicembre 2013, sussistendo lostesso titolo di reato e la contiguità spazio-temporale. L'ordinanza ha negato lacontinuazione affermando che i reati sarebbero commessi con complici diversi, esolo in un caso al fine di favorire un'associazione criminosa, mentre anche nellasentenza in cui tali soggetti non sono stati giudicati si dà atto che essi siapprovvigionavano di sostanze stupefacenti tramite la ricorrente, indicata comelegata ad un sodalizio criminoso. Peraltro, nella prima sentenza la ricorrente,collaboratrice di giustizia, descrisse il proprio ruolo in quel sodalizio, ammettendodi avere operato stabilmente nel rifornimento di droghe in favore del clan.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. La ricorrente lamenta vizi dell'ordinanza impugnata solo con riferimento alrigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicaticon la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 19 giugno 2013,consistenti in una violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e in quattro reati-fine di cessione di sostanze stupefacenti, e il reato di cui all'art. 73, comma 6,d.P.R. n. 309/1990 giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello diBari in data 11 dicembre 2013.Tali vizi appaiono, però, insussistenti: il giudice dell'esecuzione hasufficientemente valutato la totale diversità delle modalità esecutive dei varireati, ed ha sottolineato che quello giudicato separatamente risulta commesso inconcorso con correi non imputati nell'altro procedimento e ritenuti, quindi, nonappartenenti al sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti a cuipartecipava invece la ricorrente, e all'interno del quale ella ha operato nelcommettere quei diversi reati-fine. Il delitto giudicato con la sentenza emessa indata 11 dicembre 2013, inoltre, risulta commesso con metodo mafioso e al finedi agevolare un clan di tipo mafioso, costituente un'associazione diversa rispettoa quella finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata nell'altro procedimento;la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, infatti, esclude esplicitamente ilcollegamento dei reati ivi giudicati con l'attività di un'associazione mafiosa.L'ordinanza impugnata, pertanto, si è conformata al principio di questaCorte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. »(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In merito al riconoscimento della continuazione tra un reato associativo e ireati-fine, quale la ricorrente sostiene essere anche quello giudicato con lasentenza emessa in data 11 dicembre 2013, il giudice dell'esecuzione si è altresìconformato al principio secondo cui «È ipotizzabile la continuazione tra il delittodi partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che ilgiudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n.1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984): nel presente caso, tale verificaha dato un esito negativo, secondo l'ordinanza impugnata, perché la diversità deicomplici, delle modalità esecutive, della finalità dell'azione impongono diescludere che anche tale condotta sia stata programmata sin dall'inizio dellapartecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico,giudicato con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013.3. Il ricorso ripropone le argomentazioni già esposte al giudice del merito,circa l'oggettiva agevolazione del clan mafioso emergente in almeno uno deireati-fine giudicati con la sentenza emessa in data 19 giugno 2013, ma il giudicedell'esecuzione afferma che quel giudice le ha valutate, e le ha ritenute «deltutto generiche e prive di un qualsivoglia minimo riscontro nelle risultanzedell'attività di indagine», esprimendo quindi una valutazione negativa esplicita,che non può essere obliterata dal giudice dell'esecuzione, in assenza di elementinuovi che impongano una diversa considerazione. La ricorrente appare, invero,confondere l'associazione finalizzata al narcotraffico, di cui ella è stata ritenutapartecipe dalla sentenza emessa in data 19 giugno 2013, con il clan mafioso infavore del quale ha operato nel commettere il reato giudicato con la sentenzaemessa in data 11 dicembre 2013. Il giudice dell'esecuzione, però, le ha ritenutedistinte e separate, dal momento che la prima sentenza non ha formulato alcungiudizio in merito alla sussistenza del clan mafioso, né ad una suasovrapposizione all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.Inoltre la frase riportata nell'ordinanza, attribuita alla sentenza emessa indata 19 giugno 2013 (senza che la ricorrente sostenga l'erroneità di taleindimostrate, le argomentazioni della ricorrente dirette a dimostrare di avereagito in favore del sodalizio mafioso anche nel compiere almeno uno dei reati-fine dell'associazione finalizzata al narcotraffico, sorreggono ulteriormente lavalutazione circa la mancanza di un collegamento finalistico tra le condottegiudicate con le due sentenze in questione, e la conseguente esclusione di unaprogrammazione unitaria anche del delitto giudicato con la sentenza emessa indata 11 dicembre 2013. Anche in questo caso l'ordinanza si è conformata alprincipio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudicedell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderneespliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti glielementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalitàesecutive» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559), in quanto harispettato e si è adeguata alle valutazioni esposte con chiarezza ed in modoesplicito nella sentenza coperta dal giudicato.La motivazione dell'ordinanza impugnata appare pertanto completa, logica efondata sul contenuto delle sentenze di merito, nonché priva dei vizi lamentatidalla ricorrente, e si sottrae al sindacato di legittimità.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]