CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 16 febbraio 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia,previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diequivalenza con le contestate aggravanti, per il reato di furto in abitazione, inconcorso, di un fucile semiautomatico cal.12, di una cartuccera contenente 26cartucce cal. 12, di svariati monili in oro (tra cui una parure di gioielli da donna,due anellini da bambino, un orologio marca Omega con cinturino in pelle, anelloa forma di nodo in oro rosso, anello da uomo in oro giallo con pietra rossa,bracciale da bambino in oro rosso, due fermacravatte in oro giallo); con leaggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e travisati.2. Contro l'anzidetta sentenza gli imputati, ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 524 c.p.p. con riguardo alla ordinanza del 3 luglio 2023, che revocaval’ordinanza di chiusura dell’istruttoria dibattimentale e autorizzava il PM a citare irimanenti testi, dopo la discussione nel merito del processo. Si duole dellaassenza del requisito della assoluta necessità, della violazione del principio diterzietà e del regime delle preclusioni istruttorie, al fine di colmare lacuneprobatorie della Procura.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio diillogicità e di contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 624 bis cod.pen., con riguardo alla nozione di privata dimora. Si duole del rigetto dellarichiesta di derubricazione nel reato di furto semplice basato sulla presenza,all’interno, di beni di valore (gioielli e un fucile), nonostante la condizione diabbandono della casa in cui il furto è stato perpetrato. Si deduce laimprocedibilità del fatto per difetto di querela, sporta dal fratello dellaproprietaria e non dalla titolare dell’immobile.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., e 625, n.5, cod. pen., e vizio di contraddittorietà e ditravisamento della prova documentale, con riguardo alla data e alla valenzaindiziaria delle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, etestimoniale (dichiarazioni del teste M.llo [OSCURATO:PERSONA]), in quanto risalenti al 5maggio 2019, ovvero a sette giorni prima della consumazione del reato, ed allasussistenza dell’aggravante del travisamento mediante cappucci per celare ilvolto. Si deduce mancanza di motivazione circa i criteri di certezza delriconoscimento, a fronte della qualità delle immagini (scarsa illuminazione ebassa risoluzione), e in assenza della indicazione di tratti somatici o segnidistintivi ai fini della certezza della identificazione.3.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di travisamento della prova ecorrelati vizi motivazionali, in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cuiall’art. 625 n 5 cod. pen., del travisamento mediante cappucci. Si deduce che laCorte d’appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del M.llo [OSCURATO:PERSONA] nédella specifica censura difensiva, con riguardo al luogo in cui venivano rinvenutele impronte digitali (su un’anta del mobiletto e non sugli strumenti da scassorinvenuti).3.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 224 bis e 359 bis, cod. proc. pen., con riguardo all’acquisizione del DNA,avvenuta senza il consenso informato al prelievo di campioni biologici. Si deducela mancanza della verifica della sussistenza dell’avviso della facoltà di farsiassistere da un difensore prima del compimento di un atto, che incide sullalibertà personale e sulla privacy.3.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.360 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riguardo agli accertamenti tecnici,di cui si deduce la irripetibilità, eseguiti sui mozziconi di sigaretta. Si duole dellaomessa considerazione dell’invio dell’avviso di partecipazione a tali accertamentiad un indirizzo PEC non più in uso al difensore e privo di ricevuta di consegna, edella violazione del diritto al contraddittorio tecnico e del diritto di difesa. Sideduce erroneità della valutazione dell’atto come accertamento ripetibile e dellaritenuta mancata deduzione della decisività dell’inutilizzabilità di quell’elementoprobatorio ai fini della c.d. prova di resistenza.3.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo alla nullità di ordine generaledell’accertamento sui mozziconi di sigaretta per omesso avviso al difensore difiducia, in quanto accertamento tecnico non ripetibile per l’utilizzo e ildeterioramento irreversibile del campione biologico rinvenuto.3.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità della motivazione,con riguardo alla prova di resistenza. Si deduce che, nel caso di ritenutainutilizzabilità dell’accertamento tecnico per violazione delle garanzie difensive, ilresiduo probatorio sarebbe insufficiente a superare la soglia dell’oltre ogniragionevole dubbio.3.9 Il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art.624 bis, comma 3, cod. pen., e vizio di motivazione in punto ditrattamento sanzionatorio, con riguardo al giudizio di bilanciamento delleaggravanti con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 524 c.p.p. con riguardo alla ordinanza del 3 luglio 2023, che revocaval’ordinanza di chiusura dell’istruttoria dibattimentale e autorizzava il PM a citare irimanenti testi, dopo la discussione nel merito del processo. Si duole dellaassenza del requisito della assoluta necessità, della violazione del principio diterzietà e del regime delle preclusioni istruttorie, al fine di colmare lacuneprobatorie della Procura.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 624 bis cod. pen., con riguardo alla nozione di privata dimora, e vizio dimotivazione. Si duole del rigetto della richiesta di derubricazione nel reato difurto semplice basato sulla presenza, all’interno, di beni di valore (gioielli e unfucile), nonostante la condizione di abbandono della casa in cui il furto è statoperpetrato. Si deduce la improcedibilità del fatto per difetto di querela, sporta dalfratello della proprietaria e non dalla titolare dell’immobile.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 224 bis e 359 bis, cod. proc. pen., con riguardo all’acquisizione del DNA,avvenuta senza il consenso informato al prelievo dei campioni biologici. Sideduce la mancanza della verifica della sussistenza dell’avviso della facoltà difarsi assistere da un difensore prima del compimento di un atto che incide sullalibertà personale e sulla privacy.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di travisamento della prova ecorrelati vizi motivazionali in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cuiall’art. 625 n 5 c.p. Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto contodelle dichiarazioni del M.llo [OSCURATO:PERSONA] né della specifica censura difensiva, conriguardo al luogo in cui venivano rinvenute le impronte digitali (su un’anta delmobiletto e non sugli strumenti da scasso rinvenuti).4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 360 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo agli accertamentitecnici irripetibili eseguiti sui mozziconi di sigaretta.Si duole della omessa considerazione dell’invio dell’avviso di partecipazionea tali accertamenti ad un indirizzo PEC non più in uso al difensore e privo diricevuta di consegna, e della violazione del diritto al contraddittorio tecnico e deldiritto di difesa. Si deduce erroneità della valutazione dell’atto comeaccertamento ripetibile e della ritenuta mancata deduzione della decisivitàdell’inutilizzabilità di quell’elemento probatorio ai fini della c.d. prova diresistenza.4.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.178, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo alla nullità di ordine generaledell’accertamento sui mozziconi di sigaretta per omesso avviso al difensore difiducia in quanto accertamento tecnico non ripetibile per l’utilizzo e ildeterioramento irreversibile del campione biologico rinvenuto.4.7 Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di illogicità della motivazione,con riguardo alla prova di resistenza. Si deduce che, nel caso di ritenutainutilizzabilità dell’accertamento tecnico per violazione delle garanzie difensive, ilresiduo probatorio sarebbe insufficiente a superare la soglia dell’oltre ogniragionevole dubbio.4.8 L’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneall’art. 624 bis, comma 3, cod. pen., e vizio di motivazione in punto ditrattamento sanzionatorio, con riguardo al giudizio di bilanciamento delleaggravanti con le attenuanti generiche, ritenute equivalenti.4.9 Il nono motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., e 625, n.5, cod. pen., e vizio di contraddittorietà e ditravisamento della prova documentale, con riguardo alla data e alla valenzaindiziaria delle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, etestimoniale (dichiarazioni del teste M.llo [OSCURATO:PERSONA]), in quanto risalenti al 5maggio 2019, ovvero a sette giorni prima della consumazione del reato, ed allasussistenza dell’aggravante del travisamento mediante cappucci per celare ilvolto. Si deduce mancanza di motivazione circa i criteri di certezza delriconoscimento, a fronte della qualità delle immagini (scarsa illuminazione ebassa risoluzione), e in assenza della indicazione di tratti somatici o segnidistintivi ai fine della certezza della identificazione.Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.1.1 I ricorsi possono esaminarsi congiuntamente in considerazione delcontenuto dei motivi sovrapponibili.2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile in quantomanifestamente infondato.La Corte territoriale rispondendo alla specifica doglianza contenuta neimotivi di appello, con motivazione immune da vizi e censure, ha richiamato lagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sent. n. 49567 del 14/11/2003, Rv.228258 - 01) secondo cui la revoca della dichiarazione di chiusura deldibattimento, ai sensi dell'art. 524 c.p.p., non necessita di formule sacramentalipotendo risultare anche implicitamente, in quanto tale ordinanza non costituisceesercizio dei poteri di cui all’art. 507 c.p.p., ma rivisitazione della valutazionedella sufficienza istruttoria. Essa, quindi, rientrava negli ordinari poteri delgiudice del dibattimento, le cui ordinanze sono sempre revocabili, e nonnecessitava della valutazione del requisito della assoluta necessità dellaistruzione ulteriore. Con essa si disponeva l’assunzione delle prove già indicatedalle parti ed in sede di prima valutazione ritenute sovrabbondanti dal giudice.L’assunzione di tali prove, dunque, non ha implicato la sanatoria di lacuneistruttorie del PM, trattandosi dell’assunzione di prove da quest’ultimo richieste.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, in mancanza dieccezione delle difese con riguardo all’ordinanza istruttoria, non risultaverificatasi alcuna delle nullità tassativamente prevista.3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile.Il motivo è generico nonché manifestamente infondato in fatto e privo diconfronto con la sentenza impugnata, che risulta sorretta da sufficiente e nonillogica motivazione nel riconoscere la responsabilità dei ricorrenti in relazionealla ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen.La Corte territoriale ha accertato che la condotta illecita era stata commessaall’interno dell’abitazione di proprietà della persona offesa, ossia in un luogodestinato, anche in ragione degli oggetti che vi venivano custoditi o riposti(gioielli e un fucile), beni di indubbio valore economico, al compimento di attidella vita domestica o, comunque, dove la persona offesa svolgeva attività.Anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (Sent. n. 31345 del23/03/2017, Rv.270076), nel delineare il concetto di abitazione ai fini dellaconfigurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., è stato precisato cheper luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata adoccasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibiliai terzi senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025 Rv.287748 –01; Sez. 5, Sent. n. 11759 del 28/02/2025, Rv. 287748 – 01; Sez. 4,Sent. n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421 – 01; Sez. 4, Sent. n. 27678 del23/06/2022, Rv. 283421 – 01; Sez. 4, Sent. n. 1782 del 18/12/2018, Rv.275073 – 01).A partire dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, il principio è statodeclinato nella successiva giurisprudenza di legittimità sottolineando, sul pianodell'elemento oggettivo, che, ai fini della configurabilità del reato previstodall'art. 624- bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che,seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione immune da censuredi carenza o di illogicità, ha escluso che la casa potesse considerarsiabbandonata. E’, infatti, conforme a criteri logici l’affermazione che non lo siaquella che custodisce beni di valore, quali gli oggetti d’oro ed il fucile asportati.Ne discende che la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi di manifestaillogicità, ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche delineateda questa Corte.4. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di ricorso di4.1 Il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile insede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale daevidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dellasingola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamentetratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errorenella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5,Sent. n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, Sent. n. 8188 del04/12/2017, Rv. 272406), posto che non dà luogo al vizio di travisamento dellaprova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazionitestimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, Sent. n. 46451 del07/10/2009, Rv. 245611). A tal riguardo, occorre evidenziare che questa Corte(Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 – 01; Sez. 1, Sent. n.25834 del 04/05/2012, Rv. 253017 - 01) ha affermato che in tema di ricorso percassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione allaprospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario cheesso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza -pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata diunivoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado didisarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato perl'intrinseca incompatibilità degli enunciati.Questa Corte ha anche di recente (Sez. 5, Sent. n. 5897 del 03/12/2020,Rv. 280419 – 01) affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione chededuca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, noncontenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stessoautosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass.,Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del11/04/2017, Rv. 270071). A fronte della denunzia di travisamento, occorre,dunque, la produzione del verbale contente gli elementi di cui si lamenta iltravisamento, ovvero che, dopo aver indicato la citazione saliente della provaoperata dai giudici di merito, il ricorrente riporti, inserendola nel corpo delricorso, la riproduzione xerografica dello stralcio della trascrizione dellatestimonianza medesima, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento delvizio dedotto. Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entratain vigore dell'art. 165 bis, co. 2, D. Lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art.7, D. Lgs. febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso percassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha propostol'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita acura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato inseparato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali attisiano mancanti ne sia fatta attestazione.Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto di questaCorte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separatofascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimentoimpugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti dainserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte dellacancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito diidentificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr.Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Ne consegue che ilprincipio della cd. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale,impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionatadisposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli attiche si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto,proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organoamministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nellarichiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnatodi allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti inquestione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove nonfossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultinopresenti nella documentazione processuale.Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procederealla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamental'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.4.2 Nel caso in esame, dunque, gli imputati, non hanno adempiuto, sulpunto, agli oneri di precisione, completezza e specificità̀, in cui si sostanzia ilprincipio della cd. "autosufficienza" del ricorso, come emerge anche dallacircostanza che essi nel ricorso fanno riferimento ad atti (la deposizione del testeM.llo [OSCURATO:PERSONA]) che non hanno prodotto.Ciò è ancor più rilevante in considerazione del fatto che la sentenza gravataha espressamente motivato sulla datazione delle immagini contenute nel CD, chesi riferiscono alla data dei fatti, ossia al 12 maggio 2019, e che riprendono gliautori del furto scappare, e che i ricorrenti, rimanendo assenti, non hannoallegato la circostanza in esame.5. Il quarto motivo di entrambi i ricorsi è infondato.In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del travisamento,risulta accertato che gli imputati, nel momento in cui si sono introdotti all’internodella abitazione, oggetto del furto, indossavano i cappucci delle rispettive felpe,evidentemente nell'intento di celare i loro lineamenti. Non appare decisiva ladedotta circostanza che i cappucci non coprivano l’intero viso e non impedivano"del tutto" la visualizzazione dei tratti somatici, dato che, come esattamenteosservato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza della circostanzaaggravante del travisamento nel delitto di furto, è sufficiente una lievealterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzoanche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dellapersona stessa (Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250114; Sez.6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766-01; Sez. 1, n. 5053 del02/04/1979, Passalacqua, Rv. 142128). L'uso di cappucci per commettere unfurto, e non di passamontagna, appare, invero, sufficiente a integrare un"travisamento" dell'aspetto esteriore della persona rendendo la stessa, di fatto,meno riconoscibile. Risulta, del resto, che i predetti imputati sono stati, inconcreto, riconosciuti sulla base di plurimi elementi (testimonianze, rapporto diparentela del [OSCURATO:PERSONA] con la parte offesa e conoscenza della abitazione,conoscenza del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli inquirenti, esiti dei rilievi dattiloscopici),tra cui anche le immagini delle telecamere.6. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo di ricorso diE’ pacifico che gli imputati abbiano dato il consenso e rinunciato allaassistenza di un legale in occasione del prelevamento del campione salivare.Ed invero, a fronte di un verbale, che dà atto delle informazioni ricevute edel consenso prestato dai ricorrenti al prelievo, nessun obbligo incombeva sulTribunale di verificare che le informazioni ricevute fossero adeguate al consensoprestato, in mancanza di specifica allegazione degli interessati. Deve escludersi,infatti, che l’obbligo di verifica del giudice si estenda oltre il perimetro delleallegazioni delle parti, dirigendosi anche alla verifica di circostanze ipotetiche.A ciò deve aggiungersi che lo stesso prelievo non costituisce un'operazioneirripetibile (Sez. 1, n. 18246 Sent. del 25/02/2015, Rv. 263860-01), e, dall'altrolato, esso può essere eseguito anche coattivamente, cioè senza il consenso dellapersona interessata, mediante le procedure previste dall'art. 224-bis e dall'art.359-bis c.p.p., con la conseguente insussistenza sia di un contrasto con i principifondamentali dell'ordinamento, sia di un grave e insuperabile pregiudizio deldiritto di difesa degli imputati.Quanto alla mancata assistenza del difensore, questa Corte (Sez. 3, Sent. n.25426 del 01/07/2015, Rv. 267097-01) ha precisato che il prelievo geneticoeffettuato con il consenso dell'indagato può avvenire anche in assenza deldifensore e ciò in ragione della specifica e limitata finalità dell'atto di prelievo, ilquale non implica speciali competenze tecniche comportanti l'esigenza diosservare precise garanzie difensive, necessarie invece per la successiva attivitàdi valutazione dei risultati.7. Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il settimo motivo di ricorso di7.1. Giova premettere che questa Corte (Sez. 2, Sent. n. 2476 del27/11/2014, Rv. 261867 – 01; Sez. 2, Sent. n. 41414 del 30/05/2019, Rv.277223 - 01) ha affermato che la natura ripetibile o meno dell'accertamentotecnico che consente di estrapolare il profilo genetico deve essere verificata inconcreto dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del Dna presentesui reperti biologici sequestrati. Tale valutazione va compiuta considerando lapossibilità, o meno, che l'accertamento venga ripetuto nel tempo in condizioni dieffettiva parità tra le parti (Sez. 4, Sent. n. 22101 del 19/04/2019, Rv. 275804 –01). Dovrà considerarsi irripetibile l’accertamento tecnico, con il conseguenteobbligo degli adempimenti richiesti dall'art. 360 c.p.p., solo quello che, in forzadi una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, siacausa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esamemedesimo (Sez. 1, Sent. n. 1059 del 03/10/2024, Rv. 287484 – 02).7.2. Nel caso di specie, la Corte ha compiutamente motivato la valutazionein concreto che, sulla base delle dichiarazioni della teste di p.g., M.llo Adrianasui mozziconi di sigaretta (utilizzo di dispositivi di protezione per evitarecontaminazioni, campioni identificati, fotografati e conservati con determinatiaccorgimenti), con conseguente irrilevanza dell’avviso.8. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’ottavo motivo di ricorso diI motivi sono inammissibili per irrilevanza, atteso quanto si è osservatosupra sub §§ 7.1 e 7.2 in ordine alla ripetibilità dell’accertamento, il che rendesuperflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla prova di resistenza.9. L’ottavo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il nono motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili.Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, laconcedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sent. n.33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02 n. 10379/1990, Rv. 184914; n.3163/1988, Rv. 180654).Costituisce, invero, principio consolidato di questa Corte quello secondo ilquale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimoedittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolveil proprio compito anche laddove abbia valutato globalmente, con sinteticamotivazione, gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., specie tutte le volte in cui lascelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla penaedittale. Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi,enunciati dall'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio,dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,come il generico richiamo alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato(Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).In alcune recenti pronunce questa Corte ha ribadito detto orientamento,affermando (Sez. 2, Sent. n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464) che nel caso incui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazionedel giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezzadella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, afronte di pena inferiore al medio edittale, deve richiamarsi la consolidata regulajuris secondo cui, laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata inmisura inferiore alla media edittale, la irrogazione della pena non deve esseremotivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta ilfrutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito inrapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato(Sez. 5, Sent. n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3, Sent. n.38251 del16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 Sent. n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).9.2. Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente valutato lanatura della aggravante di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod. pen., e, perdeterminare il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento, haargomentato con riguardo alla gravità dei fatti, ciò ha fatto con una motivazioneadeguata e tutt’altro che illogica. Deve, inoltre, considerarsi che la pena base siè attestata in maniera molto prossima al minimo ed ampiamente al di sotto delmedio edittale.3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] Belmonte