Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28679/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 37988/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui all'art. 385 - 582- 612 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato assorbimento del delitto di minaccia in quello di lesioni personali, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.MDEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] E' L R A 29 L 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 37988/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui all'art. 385 - 582- 612 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al mancato assorbimento del delitto di minaccia in quello di lesioni personali, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.MDEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] E' L R A 29 L 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lente
Sentenza Cassazione n. 28679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris