Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 17392/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2/05/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6490 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1454/2018 depositat a il 17 luglio 2018 del la Corte di appello di Ancona.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l e domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tre ordini di acquisto conclusi in esecuzionedi un contratto di prestazione di servizi di investimento.

2. ― A seguito di gravame proposto dall’investitore , l a sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di appello di Ancona, la quale,dopo aver escluso che a i contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini conclusi fuori sedesi applicassero le disposizioni di cui all’art. 30, commi 6 e 7 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), ha ritenuto, in sintesi, chel’intermediario ― [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― si fosse res o inadempiente agli obblighi informativi cui era tenuto e che , in conseguenza, gli «ordini» di investimento conclusi dovessero essere risolti per inadempimento, con condanna della parte appellata alla restituzione della somma investita: somma che, in quanto oggetto di un credito di valuta, non era suscettibile di rivalutazione monetaria.

3. ― Contro la sentenza di appello, pronunciata il 17 luglio 2018, ricorre per cassazione, facendo valere quattro motivi impugnazione, [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha a sua volta impugnato la sentenza della Corte anconetana sollevando tre mezzi di censura.Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Questi i motivi del ricorso principale.

Primo motivo:violazione falsa applicazione dell’art. 1453 c.c..

Ad avviso della banca, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli ordini di borsa non hanno natura contrattuale e non possono essere oggetto di risoluzione; secondo la ricorrente principale l’unica fonte contrattuale di obbligazioni del rapporto tra intermediario e cliente è rappresentato dal contratto di negoziazione; gli ordini di borsa impartiti dal cliente rappresenterebbero mere istruzioni fornite dal mandante al mandatario.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 3 c.c..

Si osserva che la risoluzione per inadempimento è rimedio previsto in caso di anomalie nel funzionamento del sinallagma, operante, quindi, per cause che si verificano dopo la conclusione del contratto.

In conseguenza, la risoluzione contrattuale non potrebbe operare in tutti i casi in cui il clientelamenti , come nella specie, l’inadempimento da parte dell’intermediario ad obblighi afferenti la fase relativa al conferimento dell’ordine, dunque precedenti rispetto a quella esecutiva.

Eventuali inadempimenti agli obblighiinformativi, in quanto relativi alla fase precontrattuale, rileverebberosul piano dei vizi del consenso, come causa di eventuale annullabilità , non potendo fondare un’azione di risoluzione per inadempimento dell’investitore.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La sentenza impugnata è qui censurata per avere la Corte di appello condannato la banca a restituire al cliente le somme investite nei titoli per cui è causa, sebbene l’investitore non avesse proposto specifica domanda in tal senso.Si rileva, in particolare, che Simboli, sia in primo che in secondo grado,aveva domandato la risoluzione degli ordini di investimentoe il risarcimento del danno .

Quarto motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. e 28, comma 2, reg.

Consob n. 11522/1998.

La censura investe il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha ritenuto non sufficienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighidi apporto conoscitivo incombenti sull’intermediario,i seguenti elementi: il rilascio, da parte del cliente, della dichiarazione, contenuta nei moduli da lui sottoscritti, di essere stato «compiutamente e adeguatamente informato in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni delle operazioni e dei servizi» ; la consegna al predetto investitore del documento sui rischi generali; l’acquisizione di informazioni rilasciate dallo stesso Simboli circa la situazione finanziaria , gli obiettivi di investimento, l’esperienza in materia di strumenti finanziari e la propensione al rischio.

Viene rilevato che i documenti prodotti, i n Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 particolare quello relativo alla profilatura del cliente, comprovavanola familiarità del controricorrente con gli strumenti finanziari oggetto di causa; si aggiunge che questi ultimi erano stati acquistati nell’ambito di un rapporto di negoziazione e di raccolta di ordini , onde l’intermediario era tenuto ad osservare gli obblighi informativi propri di tale servizio, non quelli che attengonoalle diverse attività consistenti nella consulenza finanziaria e nel collocamento di prodotti finanziari.

Da ultimo si osserva che la bancasi era offerta di provare per testimoni di aver assolto agli obblighi informativi.

I motivi del ricorso incidentale possono riassumersi come segue.

Primo motivo: violazione, falsa applicazione e disapplicazione dell’art. 30 t.u.f., con conseguente erroneità e ingiustizia della pronuncia in ordine al rigetto della domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto.

Si rileva che né il contratto di negoziazione in strumenti finanziari, né i singoli ordini di acquisto dei titoli contenevano l’indicazione della facoltà di recesso.

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che lo ius poenitendi dell’investitore trov i applicazione con esclusivo riferimento all’attività di collocamento di strumenti finanziari e al servizio di gestione di portafogli individuali.

Secondo motivo: omessa pronuncia su un elemento di fatto indispensabile ai fini della decisione della controversia.

Ci si duole che la pronuncia di appello abbia erroneamente affermato che l’attore non aveva mai impugnato il contratto quadro.

Terzo motivo: violazione, falsa applicazione e disapplicazione degli artt. 1223, 1224, 1282 e 1284 c.c..

L a ricorrente incidentale imputa alla sentenza impugnata di aver escluso che il danno da inadempimento,in caso di investimento finanziario, integr i obbligazione di valore e non, invece, obbligazione di valuta.

2. ― Può accordarsi precedenza di trattazione ai primi due motivi del ricorso incidentale, siccome vertenti sulla nullità degli ordini di Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 investimento e del contrattoquadro.

Va osservato, al riguardo, che il detto ricorso non può considerarsi condizionato:l’impugnazione non è infatti qualificata in tal modo dal ricorrente per incidente e appare particolarmente significativo che questi, nella propria memoria (pag. 20),abbia precisato che la conferma dell’impugnata sentenza è stata domandata in via subordinata quale «minimumdi ripristino della violata legalitànell’interesse di Simboli».

3. ― Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile .

Esso non presenta aderenza alla pronuncia impugnata, la quale non ha preso posizione riguardo alla domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro che Simboli assume essere stata proposta in giudizio.

La statuizione impugnata è quindi estranea al contenuto della sentenzadi appello.

4. ― E’ invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale.

Va anzitutto rilevato che la Corte di appello, affrontando la questione della nullità del contratto per la mancata previsione della clausola di recesso,ha dato per accertato che l’acquisto fosse avvenuto «fuori sede»: per il che, in assenza di impugnazione sul punto, vanno disattesi queirilievi della banca che sono incentrati sulla mancata prova dell’indicata condizione (pag. 14 della memoria).

Quanto asserito dalla Corte di appello è poi sconfessato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende prestare adesione, secondo cui il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione della nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (Cass. Sez.

U.3 giugno 2013, n. 13905; Cass. 6 maggio 2016, n. 9134; nel senso dell’applicazionedi detta disciplina all’attività di mera negoziazione di titoli: Cass. 3 aprile 2014, n. 7776).

La banca ha eccepito, in memoria,che da l l ’art. 56 quater , comma 1, del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013 si ricaverebbe che l’utilizzo del termine « collocamento » nel comma 6 dell’art. 30 cit.

«ha una valenza tecnica, tanto è vero che per i contratti sottoscritti dal 1 settembre 2013 si è inteso estendere lo ius poenitendi anche alla prestazione del solo servizio di negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1,comma, 5 lett. a), citando espressamente la norma del t.u.f.che riepiloga le varie tipologie di servizi » .

L ’argomento non è concludente: come è stato già rilevato da questa Corte(Cass. 3 aprile 2014, n. 7776,in motivazione), s e il legislatore avesse davvero inteso escludere il diritto di recesso per i contratti stipulati prima di settembre 2013, non avrebbe dovuto stabilire che il diritto in questione si applica ai contratti stipulati dopo: avrebbe dovuto sancire che il diritto stesso, già oggetto di ricognizione da parte delle Sezioni Unite,non si applicavaai contratti stipulati prima.

In altri termini, i l cit. art. 56 quater proclama, puramente e semplicemente,che i contratti di cui all’art. 1 , comma, 5,lett. a)stipulati dopo tale data, e conclusi fuori sede , devono recare la clausola di recesso,ma tale affermazione non implica che i contratti in questione stipulati prima di tale data non dovessero contenere una tale disposizione pattizia.

5. ― L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale.

6. ― La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di appello di Ancona.

Questa, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

Sez.

I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 P.Q.M.

La Corte accoglie, con riguardo al ricorso incidentale, il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/05/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6490 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1454/2018 depositat a il 17 luglio 2018 del la Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l e domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tre ordini di acquisto conclusi in esecuzionedi un contratto di prestazione di servizi di investimento. 2. ― A seguito di gravame proposto dall’investitore , l a sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di appello di Ancona, la quale,dopo aver escluso che a i contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini conclusi fuori sedesi applicassero le disposizioni di cui all’art. 30, commi 6 e 7 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), ha ritenuto, in sintesi, chel’intermediario ― [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ― si fosse res o inadempiente agli obblighi informativi cui era tenuto e che , in conseguenza, gli «ordini» di investimento conclusi dovessero essere risolti per inadempimento, con condanna della parte appellata alla restituzione della somma investita: somma che, in quanto oggetto di un credito di valuta, non era suscettibile di rivalutazione monetaria. 3. ― Contro la sentenza di appello, pronunciata il 17 luglio 2018, ricorre per cassazione, facendo valere quattro motivi impugnazione, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale ha a sua volta impugnato la sentenza della Corte anconetana sollevando tre mezzi di censura.Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Questi i motivi del ricorso principale. Primo motivo:violazione falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.. Ad avviso della banca, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli ordini di borsa non hanno natura contrattuale e non possono essere oggetto di risoluzione; secondo la ricorrente principale l’unica fonte contrattuale di obbligazioni del rapporto tra intermediario e cliente è rappresentato dal contratto di negoziazione; gli ordini di borsa impartiti dal cliente rappresenterebbero mere istruzioni fornite dal mandante al mandatario. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 3 c.c.. Si osserva che la risoluzione per inadempimento è rimedio previsto in caso di anomalie nel funzionamento del sinallagma, operante, quindi, per cause che si verificano dopo la conclusione del contratto. In conseguenza, la risoluzione contrattuale non potrebbe operare in tutti i casi in cui il clientelamenti , come nella specie, l’inadempimento da parte dell’intermediario ad obblighi afferenti la fase relativa al conferimento dell’ordine, dunque precedenti rispetto a quella esecutiva. Eventuali inadempimenti agli obblighiinformativi, in quanto relativi alla fase precontrattuale, rileverebberosul piano dei vizi del consenso, come causa di eventuale annullabilità , non potendo fondare un’azione di risoluzione per inadempimento dell’investitore. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. La sentenza impugnata è qui censurata per avere la Corte di appello condannato la banca a restituire al cliente le somme investite nei titoli per cui è causa, sebbene l’investitore non avesse proposto specifica domanda in tal senso.Si rileva, in particolare, che Simboli, sia in primo che in secondo grado,aveva domandato la risoluzione degli ordini di investimentoe il risarcimento del danno . Quarto motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. e 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998. La censura investe il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha ritenuto non sufficienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighidi apporto conoscitivo incombenti sull’intermediario,i seguenti elementi: il rilascio, da parte del cliente, della dichiarazione, contenuta nei moduli da lui sottoscritti, di essere stato «compiutamente e adeguatamente informato in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni delle operazioni e dei servizi» ; la consegna al predetto investitore del documento sui rischi generali; l’acquisizione di informazioni rilasciate dallo stesso Simboli circa la situazione finanziaria , gli obiettivi di investimento, l’esperienza in materia di strumenti finanziari e la propensione al rischio. Viene rilevato che i documenti prodotti, i n Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 particolare quello relativo alla profilatura del cliente, comprovavanola familiarità del controricorrente con gli strumenti finanziari oggetto di causa; si aggiunge che questi ultimi erano stati acquistati nell’ambito di un rapporto di negoziazione e di raccolta di ordini , onde l’intermediario era tenuto ad osservare gli obblighi informativi propri di tale servizio, non quelli che attengonoalle diverse attività consistenti nella consulenza finanziaria e nel collocamento di prodotti finanziari. Da ultimo si osserva che la bancasi era offerta di provare per testimoni di aver assolto agli obblighi informativi. I motivi del ricorso incidentale possono riassumersi come segue. Primo motivo: violazione, falsa applicazione e disapplicazione dell’art. 30 t.u.f., con conseguente erroneità e ingiustizia della pronuncia in ordine al rigetto della domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto. Si rileva che né il contratto di negoziazione in strumenti finanziari, né i singoli ordini di acquisto dei titoli contenevano l’indicazione della facoltà di recesso. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che lo ius poenitendi dell’investitore trov i applicazione con esclusivo riferimento all’attività di collocamento di strumenti finanziari e al servizio di gestione di portafogli individuali. Secondo motivo: omessa pronuncia su un elemento di fatto indispensabile ai fini della decisione della controversia. Ci si duole che la pronuncia di appello abbia erroneamente affermato che l’attore non aveva mai impugnato il contratto quadro. Terzo motivo: violazione, falsa applicazione e disapplicazione degli artt. 1223, 1224, 1282 e 1284 c.c.. L a ricorrente incidentale imputa alla sentenza impugnata di aver escluso che il danno da inadempimento,in caso di investimento finanziario, integr i obbligazione di valore e non, invece, obbligazione di valuta. 2. ― Può accordarsi precedenza di trattazione ai primi due motivi del ricorso incidentale, siccome vertenti sulla nullità degli ordini di Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 investimento e del contrattoquadro. Va osservato, al riguardo, che il detto ricorso non può considerarsi condizionato:l’impugnazione non è infatti qualificata in tal modo dal ricorrente per incidente e appare particolarmente significativo che questi, nella propria memoria (pag. 20),abbia precisato che la conferma dell’impugnata sentenza è stata domandata in via subordinata quale «minimumdi ripristino della violata legalitànell’interesse di Simboli». 3. ― Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile . Esso non presenta aderenza alla pronuncia impugnata, la quale non ha preso posizione riguardo alla domanda di declaratoria di nullità del contratto quadro che Simboli assume essere stata proposta in giudizio. La statuizione impugnata è quindi estranea al contenuto della sentenzadi appello. 4. ― E’ invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale. Va anzitutto rilevato che la Corte di appello, affrontando la questione della nullità del contratto per la mancata previsione della clausola di recesso,ha dato per accertato che l’acquisto fosse avvenuto «fuori sede»: per il che, in assenza di impugnazione sul punto, vanno disattesi queirilievi della banca che sono incentrati sulla mancata prova dell’indicata condizione (pag. 14 della memoria). Quanto asserito dalla Corte di appello è poi sconfessato dalla giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende prestare adesione, secondo cui il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 t.u.f., e la previsione della nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (Cass. Sez. U.3 giugno 2013, n. 13905; Cass. 6 maggio 2016, n. 9134; nel senso dell’applicazionedi detta disciplina all’attività di mera negoziazione di titoli: Cass. 3 aprile 2014, n. 7776). La banca ha eccepito, in memoria,che da l l ’art. 56 quater , comma 1, del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/2013 si ricaverebbe che l’utilizzo del termine « collocamento » nel comma 6 dell’art. 30 cit. «ha una valenza tecnica, tanto è vero che per i contratti sottoscritti dal 1 settembre 2013 si è inteso estendere lo ius poenitendi anche alla prestazione del solo servizio di negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1,comma, 5 lett. a), citando espressamente la norma del t.u.f.che riepiloga le varie tipologie di servizi » . L ’argomento non è concludente: come è stato già rilevato da questa Corte(Cass. 3 aprile 2014, n. 7776,in motivazione), s e il legislatore avesse davvero inteso escludere il diritto di recesso per i contratti stipulati prima di settembre 2013, non avrebbe dovuto stabilire che il diritto in questione si applica ai contratti stipulati dopo: avrebbe dovuto sancire che il diritto stesso, già oggetto di ricognizione da parte delle Sezioni Unite,non si applicavaai contratti stipulati prima. In altri termini, i l cit. art. 56 quater proclama, puramente e semplicemente,che i contratti di cui all’art. 1 , comma, 5,lett. a)stipulati dopo tale data, e conclusi fuori sede , devono recare la clausola di recesso,ma tale affermazione non implica che i contratti in questione stipulati prima di tale data non dovessero contenere una tale disposizione pattizia. 5. ― L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale. 6. ― La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte di appello di Ancona. Questa, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. Sez. I–RG 6490/2019 camera di consiglio 2.5.2023 P.Q.M. La Corte accoglie, con riguardo al ricorso incidentale, il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di ap