CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 05515/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 84/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35809/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1964; avverso la sentenza del 27 marzo 2024 della Corte d’appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata il 15 gennaio 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile, con la quale si chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata l’8 gennaio 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 3, cod. pen., per aver offeso, attraverso la pubblicazione di alcuni articoli, la reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5515/2025 Roma, lì, 11/02/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui il decreto di citazione a giudizio, in appello, sarebbe stato notificato solo sei giorni prima dell’udienza, in luogo dei venti prescritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096). Ebbene, dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio pronunciato), è emerso che il decreto di citazione a giudizio, in appello, effettivamente, è stato notificato, all’imputato, il 21 marzo 2024, sei giorni prima dell’udienza indicata in citazione (27 marzo 2024). Il giudizio, tuttavia, è stato trattato con rito cartolare e la difesa, pur avendo depositato il 15 marzo 2024 una memoria scritta, nulla ha eccepito sotto tale profilo. E tanto rende indeducibile la censura prospettata ai sensi dell’art. 180 del codice di procedura penale. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile, essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (così in motivazione Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]