CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del reato sul presupposto che le risultanze probatorie non sarebbero state adeguatamente 'apprezzate è generico, là dove il ricorrente fa riferimento alla capacità di intendere e di volere, senza declinare la stessa rispetto all'accusa ed alla motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che ha evidenziato come le emergenze escludessero che le problematiche e le cure farmacologiche potessero aver inciso sulla capacità di sentire il suono del campanello all'atto del controllo, regolarmente effettuato nelle precedenti occasioni; rilevato che riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello evidenziato l'abitualità della condotta a causa di una ulteriore evasione in epoca prossima a quella oggetto del giudizio e di ulteriori condanne in ordine a medesimo reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/