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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38428/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIP del Tribunale di Milano il 20.10.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, in relazione al reato di cui all'art. 589- bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per essersi il giudice discostato di molto dal minimo senza aver dato adeguatamente conto delle ragioni sottese a tale scelta discrezionale, sproporzionata rispetto al comportamento obiettivamente tenuto dal prevenuto.

2.1. E' stata depositata memoria scritta con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Non risultano pervenute conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

5. Sebbene sia consolidato in giurisprudenza il principio che, in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 23747001), va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201; Sez. 1, n. 11991 del 15/11/1991, Pisano, Rv. 18932201).

A maggior ragione, il principio va applicato nel caso di quantificazione della sanzione accessoria.

Sul tema, peraltro, la giurisprudenza ha anche osservato che si ritiene motivata, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che, per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, richiami il criterio dell'equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 4, n. 37028 del 03/06/2008, Alcino, Rv. 24195901).

6. Va, soprattutto, ricordato che, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - deo. 2021, Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01); ciò costituisce, invece, proprio la doglianza principale del ricorso in esame, che sotto questo profilo evidenzia la sua manifesta infondatezza.

7. Nel caso di specie, si deve ritenere che il giudice, nel richiamo alla complessiva gravità della colpa e del comportamento del reo (che nell'immediato aveva omesso di riferire correttamente quanto accaduto alla polizia), abbia valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo.

Del resto, non va dimenticato che il delitto per cui si procede prevede, come sanzione accessoria tipica ex art. 222 cod. strada, la revoca della patente, e che solo l'intervento della Corte costituzionale (cfr. sentenza 19 febbraio 2019, n. 88) ha aperto la strada alla possibile applicazione alternativa della sospensione della patente (allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), mediante adeguata motivazione da parte del giudice di merito.

Ebbene, nella sentenza impugnata, già la scelta di applicare la meno grave sanzione accessoria della sospensione della patente di guida denota una valutazione comunque favorevole al prevenuto, per altro verso bilanciata dalla ritenuta congruità della non trascurabile durata della sospensione della patente irrogata, formula di sintesi di una valutazione globale del fatto oggetto di imputazione, caratterizzato da una grave disattenzione (apertura della portiera anteriore destra senza avvedersi del sopraggiungere da tergo della bicicletta condotta dalla persona offesa), cui è conseguito un fatto concreto obiettivamente grave e irrimediabile, con conseguente notevole entità del danno apportato.

Si tratta di elementi di cui il giudice di merito ha tenuto adeguatamente conto nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata nei confronti del ricorrente, sulla base di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Milano il 20.10.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, in relazione al reato di cui all'art. 589- bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per essersi il giudice discostato di molto dal minimo senza aver dato adeguatamente conto delle ragioni sottese a tale scelta discrezionale, sproporzionata rispetto al comportamento obiettivamente tenuto dal prevenuto. 2.1. E' stata depositata memoria scritta con la quale il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Non risultano pervenute conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 5. Sebbene sia consolidato in giurisprudenza il principio che, in caso di patteggiamento, il giudice che irroghi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 23747001), va ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201; Sez. 1, n. 11991 del 15/11/1991, Pisano, Rv. 18932201). A maggior ragione, il principio va applicato nel caso di quantificazione della sanzione accessoria. Sul tema, peraltro, la giurisprudenza ha anche osservato che si ritiene motivata, e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, la sentenza che, per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, richiami il criterio dell'equità, poiché in tal modo dimostra di avere effettuato una analisi globale comprensiva dell'entità del fatto e della personalità dell'imputato (Sez. 4, n. 37028 del 03/06/2008, Alcino, Rv. 24195901). 6. Va, soprattutto, ricordato che, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - deo. 2021, Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01); ciò costituisce, invece, proprio la doglianza principale del ricorso in esame, che sotto questo profilo evidenzia la sua manifesta infondatezza. 7. Nel caso di specie, si deve ritenere che il giudice, nel richiamo alla complessiva gravità della colpa e del comportamento del reo (che nell'immediato aveva omesso di riferire correttamente quanto accaduto alla polizia), abbia valutato globalmente le caratteristiche del fatto ed il pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione del prevenuto alla guida di un veicolo. Del resto, non va dimenticato che il delitto per cui si procede prevede, come sanzione accessoria tipica ex art. 222 cod. strada, la revoca della patente, e che solo l'intervento della Corte costituzionale (cfr. sentenza 19 febbraio 2019, n. 88) ha aperto la strada alla possibile applicazione alternativa della sospensione della patente (allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), mediante adeguata motivazione da parte del giudice di merito. Ebbene, nella sentenza impugnata, già la scelta di applicare la meno grave sanzione accessoria della sospensione della patente di guida denota una valutazione comunque favorevole al prevenuto, per altro verso bilanciata dalla ritenuta congruità della non trascurabile durata della sospensione della patente irrogata, formula di sintesi di una valutazione globale del fatto oggetto di imputazione, caratterizzato da una grave disattenzione (apertura della portiera anteriore destra senza avvedersi del sopraggiungere da tergo della bicicletta condotta dalla persona offesa), cui è conseguito un fatto concreto obiettivamente grave e irrimediabile, con conseguente notevole entità del danno apportato. Si tratta di elementi di cui il giudice di merito ha tenuto adeguatamente conto nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata nei confronti del ricorrente, sulla base di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2021