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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 21539/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3958/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, al Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 19586/18 del Tribunale di Roma, depositata in data 13/10/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 19586/18, depositata in data 13/10/2018, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto la restituzione in regresso dell'importo pagato a titolo d'imposta di registrazione di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un procedimento esecutivo presso terzi, promosso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva saldato l'imposta a séguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall'Agenzia delle Entrate;

3. il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall'originario debitore; il Tribunale aveva confermato la decisione in sede di appello, osservando che, trattandosi di spese necessarie successive, originate dal procedimento esecutivo,, le stesse dovevano trovare soddisfazione nell'ambito di quello e in caso di capienza delle somme indicate come dovute dal terzo pignorato, salva la tutela del credito originario in base all'iniziale titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato;

4. avverso la sentenza di appello il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 21 gennaio 2019, affidato a tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 553 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma :L, n. 3, c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente qualificato l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi;2. con il secondo motivo deduceva un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente sovrapposto le figure del debitore e del terzo pignorato;

3. con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente individuato la procedura necessaria al recupero dell'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.

Come già deciso da questa Corte in precedenti di oggetto identico a cui si intende dare continuità, ed ai quali integralmente ci si riporta, in tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 7231 del 2022; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29855, Cass. 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n. 10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447).Nel caso in esame risulta pacifico che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di un suo debitore (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA].), abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.), sicché tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

Tanto premesso, sussiste un evidente difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore„ avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo e oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).

Resta poi irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo "debitor debitoris" la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione.Del resto nel ricorso - che sotto questo aspetto difetta di specificità, incorrendo in un profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.- non viene chiarito, e tanto meno documentato se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo per l'importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione - il cui contenuto, "parte qua", non è riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è indicata, - ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati o avessero ecceduto tali limiti, e dunque non potessero essere effettivamente e in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo "debitor debitoris". 1.1 In ogni caso questa Corte ha da tempo risalente chiarito che: a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.); b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964).

2. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza; per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito.

3. Il ricorso, pertanto, va rigettato.

3.1. Segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 3.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 500,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3958/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, al Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, come da procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 19586/18 del Tribunale di Roma, depositata in data 13/10/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 19586/18, depositata in data 13/10/2018, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto la restituzione in regresso dell'importo pagato a titolo d'imposta di registrazione di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un procedimento esecutivo presso terzi, promosso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva saldato l'imposta a séguito di un avviso di liquidazione notificatogli dall'Agenzia delle Entrate; 3. il Giudice di pace aveva rigettato la domanda, ritenendo che le somme fossero dovute dal terzo pignorato e non dall'originario debitore; il Tribunale aveva confermato la decisione in sede di appello, osservando che, trattandosi di spese necessarie successive, originate dal procedimento esecutivo,, le stesse dovevano trovare soddisfazione nell'ambito di quello e in caso di capienza delle somme indicate come dovute dal terzo pignorato, salva la tutela del credito originario in base all'iniziale titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato; 4. avverso la sentenza di appello il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 21 gennaio 2019, affidato a tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso. Entrambe le parti depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 553 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma :L, n. 3, c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente qualificato l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi;2. con il secondo motivo deduceva un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente sovrapposto le figure del debitore e del terzo pignorato; 3. con il terzo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 543 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver erroneamente individuato la procedura necessaria al recupero dell'imposta di registro relativa all'ordinanza di assegnazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati. Come già deciso da questa Corte in precedenti di oggetto identico a cui si intende dare continuità, ed ai quali integralmente ci si riporta, in tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 7231 del 2022; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 29855, Cass. 20/02/2019, n. 4964, Cass., 03/06/2020, n. 10420, Cass., 27/07/2020, n. 15447).Nel caso in esame risulta pacifico che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di un suo debitore (nella specie, [OSCURATO:SOCIETA].), abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.), sicché tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo. Tanto premesso, sussiste un evidente difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore„ avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo e oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati). Resta poi irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo "debitor debitoris" la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva nei confronti del terzo, sulla base della medesima ordinanza di assegnazione.Del resto nel ricorso - che sotto questo aspetto difetta di specificità, incorrendo in un profilo di inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.- non viene chiarito, e tanto meno documentato se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo per l'importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione - il cui contenuto, "parte qua", non è riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è indicata, - ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati o avessero ecceduto tali limiti, e dunque non potessero essere effettivamente e in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo "debitor debitoris". 1.1 In ogni caso questa Corte ha da tempo risalente chiarito che: a) il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553, cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il debitore espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell'assegnatario, efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.); b) il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, Cass., 14/02/2020, n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964). 2. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, per un verso le spese di registrazione sono proprie del processo esecutivo e trovano soddisfazione dalla capienza; per altro verso l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle spese stesse, sicché, ferma la legittimazione dell'Erario a chiedere il pagamento dell'imposta a tutte le parti coobbligate secondo il regime tributario, la ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale potrà e dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a seguito della modifica soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall'ordinanza ex art. 553 c.p.c. nel perimetro dell'importo assegnato e, come logico, prioritariamente rispetto all'originario credito. 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato. 3.1. Segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 3.2 Trattandosi di giudizio notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare alla società controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 500,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il rico
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