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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21395/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6363 /2014 R.G. proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C, in persona dellegale rappresentante p.t., cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesianche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio Oggetto:cancellazione societàregistro im- prese- difetto legitti- mazione eletto presso l’indirizzo pec t; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana,n.71/17/2013 depositata il 15 maggio 2013, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana venivadichiarato inammissibile l’appello della società L’[OSCURATO:PERSONA] CabiriaS.a.s., società esercente commercio ambulante a posto fisso cancellatadal Registro delle imprese il 23.12.2008, e dai soci [OSCURATO:PERSONA].

L’appello era proposto dalla società avverso la sentenzan.228/2/2009 emessa dalla Commissione tributaria provin- ciale di Pisa, la quale rigettava il ricorso proposti dalla contribuente avversol’avviso di accertamento emessi per IRAP, IVA oltre accessori, relativoall’anno di imposta 2003. 2.Le riprese traevano origine dall’applicazione di studio di settore e, secondo quanto accertato dai giudici di prime cure, da ulteriori ele- mentidi prova a riscontro dell’accertato scostamento rispetto al dichia- rato.La CTR dichiarava inammissibili gli appelli dei contribuenti per- sonefisiche in quanto tardivi, mentre confermava nel merito le riprese neiconfronti della società. 3.Avverso la sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione i contribuenti,deducendo cinque motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorsol’ Agenzia delle Entrate.

E’ stata disposta l’acquisizione del fa- scicolod’ufficio al fine di decidere sulla sussistenza della legittimazione processualedei ricorrenti .

Da ultimo parte ricorrente ha depositato atto dicostituzione in giudizio di nuovo difensore a seguito di rinuncia del precedente.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo del ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. - viene dedotta la v iolazione e falsa applicazione da parte dellaCTR dell’art.39 com ma 12 lett. c ) del d.l. 6/7/2011 n. 98, con- vertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, avendo erroneamente il giudice d’appello ritenuto tardivi gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.Il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - prospetta la v iolazione degli artt. 132 comma 1n. 2 e 156 comma 2 cod. proc. civ. da parte della CTR perché con la sentenza oggetto del presente ricorso unit amente a quello proposto dallasocietà sono stati decisi anche gli appelli dei due soci [OSCURATO:PERSONA] eBacci Stefania proposti contro la sentenza n. 91/02/10 emessa dalla CTP di Pisa il 21.4.2010 e depositata il 7.7.2010, ma i nominativi di dettiappellanti non sono stati indicati nell’epigrafe della sentenza n. 71 del21/3/2013 oggetto del presente ricorso.

4.2. Con il terzo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman. 5 cod. proc. civ. - prospetta l’ omesso esame circa un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento all’ultimo comma integrato dal dispositivo, non potendo l’appelloessere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 57 del d. lgs 546/92, poiché la società si è limitata a ded urre sugli argomenti contenuti nella decisione di primo grado; in caso contrario, l’appello sarebberisultato privo di specifici motivi di impugnazione.

4.3. Con il quarto motivo parte ricorrente - agli effetti dell’art.360 primocomma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione dell’art.14d.lgs. n.546/1992 e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggettodi discussione con riferimento al litisconsorzio necessario, per non essere stati riuniti ed essere stati decisi non contestualmente i ricorsi della società e dei soci in primo grado, in contrasto con l’inse- gnamentodella Corte di Cassazione.

4.4. Il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc. civ. - prospetta la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 daparte della sentenza impugnata dal momento che gli avvisi di ac- certamentoemessi nei confronti della società e dei relativi soci sono statisottoscritti, per delega, dal capo area controllo, ma la delega non è mai stata prodotta in giudizio, eccezione formul ata nel giudizio di primogrado e lil giudice del merito sul punto non avrebbe motivato. 5.Preliminarmente alla disamina delle singole censure, dev’essere ri- levatod’ufficio il difetto di legittimazione processuale della società, dal momento che lo stesso ricorso a p.3 afferma che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. è stata cancellata dal registro delleimprese il 23.12.2008, successivamente alla notifica degli atti im- positivie il giorno dopo la proposizione del ricorso introdutti vo da parte dellasocietà, dunque anteriormente alla decisione della causa in primo gradoad opera della sentenza 228/2/2009 depositata il 14.12.2009, con conseguente difetto di legittimazione della società nel presente processo,come già in entrambi gli a nteriori gradi di giudizio. 6.Sempre in via preliminare, l’Agenzia solleva a pag.11 del controri- corsoeccezione di inammissibilità rendendo noto che, al di là del merito dellaquestione oggetto di censura sin dal primo motivo, nei confronti deisoci sare bbe stata depositata dalla CTR un’autonoma sentenza, la n.72/17/13del 15.5.2013 emessa contestualmente a quella impugnata inquesta sede. 7.L’eccezione è fondata.

E’ lo stesso ricorso a pag.4 a riferire che la sentenzadi primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è la decisione della CTP di Pisa n.91/2/2010, depositata il 7.7.2010.Tale sentenza non coincide con quella di primo grado che ha originato la sentenza della CTR n.71/17/2013 impugnata in questa sede, che è la sentenza de lla CTP n.228/2/2009, come si evince, tra l’altro, dall’intestazione della sentenza impugnata in questa sede. l’Agenziaa pag.11 del controricorso riferisce, come visto, che conte- stualmentealla sentenza la n.71/17/13 resa nei confronti della società, laCTR ha depositato un’altra sentenza della CTR nei confronti delle due socie,recante il n.72/17/13.

A fronte di tale eccezione puntuale solle- vatain controricorso, parte ricorrente non ha ulteriormente replicato.

8. Ulteriore e decisivo riscontro del fatto che le due socie non erano partidel processo di appello alla cui conclusione è stata emessa la sen- tenzan.71 /17/2013 depositata il 15 maggio 2013 e qui impugnata è datodal fatto che, acquisito il fascicolo d’ufficio e verificato il suo con- tenutodal Coll egio, il verbale del processo d’appello riporta la presenza dell’avvocatodifensore per la sola società contribuente. 9.In presenza del rilevato difetto di legittimazione della società, estinta giànel corso del giudizio di primo grado, e dell’ulteriore difetto di le- gittimazione anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le quali non eranoneppure parti del processo di appello, la Corte deve pronunciarsi sulricorso rilevando d’ufficio il vizio evidenziato: per l’effetto, la sen- tenzaimpugnata resa nei c onfronti di un soggetto inesistente, la Em- porioModa [OSCURATO:SOCIETA]., va cassata senza rinvio. 10.Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del presente processo,nel quale la società si è estinta già in primo grado e in cui il viziodella sen tenza di primo grado resa nei suoi confronti non è stato portatotempestivamente all’attenzione del giudice d’appello e del resto rilevatod’ufficio in sede di legittimità. 10.1.Segue la statuizione circa il raddoppio del contributo unificato in quantola presente decisione è assimilabile ad una statuizione di inam- missibilità.

P.Q.M.

LaCorte: pronunciandosisul ricorso, in assenza di legittimazione della società e delledue socie ad impugnare la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.71 /17/2013 depositata il 15 maggio 2013, cassala sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese di lite.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6363 /2014 R.G. proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C, in persona dellegale rappresentante p.t., cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesianche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio Oggetto:cancellazione societàregistro im- prese- difetto legitti- mazione eletto presso l’indirizzo pec t; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana,n.71/17/2013 depositata il 15 maggio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana venivadichiarato inammissibile l’appello della società L’[OSCURATO:PERSONA] CabiriaS.a.s., società esercente commercio ambulante a posto fisso cancellatadal Registro delle imprese il 23.12.2008, e dai soci [OSCURATO:PERSONA]. L’appello era proposto dalla società avverso la sentenzan.228/2/2009 emessa dalla Commissione tributaria provin- ciale di Pisa, la quale rigettava il ricorso proposti dalla contribuente avversol’avviso di accertamento emessi per IRAP, IVA oltre accessori, relativoall’anno di imposta 2003. 2.Le riprese traevano origine dall’applicazione di studio di settore e, secondo quanto accertato dai giudici di prime cure, da ulteriori ele- mentidi prova a riscontro dell’accertato scostamento rispetto al dichia- rato.La CTR dichiarava inammissibili gli appelli dei contribuenti per- sonefisiche in quanto tardivi, mentre confermava nel merito le riprese neiconfronti della società. 3.Avverso la sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione i contribuenti,deducendo cinque motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorsol’ Agenzia delle Entrate. E’ stata disposta l’acquisizione del fa- scicolod’ufficio al fine di decidere sulla sussistenza della legittimazione processualedei ricorrenti . Da ultimo parte ricorrente ha depositato atto dicostituzione in giudizio di nuovo difensore a seguito di rinuncia del precedente. Consideratoche: 4.Con il primo motivo del ricorso - ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. - viene dedotta la v iolazione e falsa applicazione da parte dellaCTR dell’art.39 com ma 12 lett. c ) del d.l. 6/7/2011 n. 98, con- vertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, avendo erroneamente il giudice d’appello ritenuto tardivi gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.Il secondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ. - prospetta la v iolazione degli artt. 132 comma 1n. 2 e 156 comma 2 cod. proc. civ. da parte della CTR perché con la sentenza oggetto del presente ricorso unit amente a quello proposto dallasocietà sono stati decisi anche gli appelli dei due soci [OSCURATO:PERSONA] eBacci Stefania proposti contro la sentenza n. 91/02/10 emessa dalla CTP di Pisa il 21.4.2010 e depositata il 7.7.2010, ma i nominativi di dettiappellanti non sono stati indicati nell’epigrafe della sentenza n. 71 del21/3/2013 oggetto del presente ricorso. 4.2. Con il terzo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman. 5 cod. proc. civ. - prospetta l’ omesso esame circa un fatto decisivoche è stato oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento all’ultimo comma integrato dal dispositivo, non potendo l’appelloessere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 57 del d. lgs 546/92, poiché la società si è limitata a ded urre sugli argomenti contenuti nella decisione di primo grado; in caso contrario, l’appello sarebberisultato privo di specifici motivi di impugnazione. 4.3. Con il quarto motivo parte ricorrente - agli effetti dell’art.360 primocomma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - viene prospettata la violazione dell’art.14d.lgs. n.546/1992 e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggettodi discussione con riferimento al litisconsorzio necessario, per non essere stati riuniti ed essere stati decisi non contestualmente i ricorsi della società e dei soci in primo grado, in contrasto con l’inse- gnamentodella Corte di Cassazione. 4.4. Il quinto motivo di ricorso - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc. civ. - prospetta la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 daparte della sentenza impugnata dal momento che gli avvisi di ac- certamentoemessi nei confronti della società e dei relativi soci sono statisottoscritti, per delega, dal capo area controllo, ma la delega non è mai stata prodotta in giudizio, eccezione formul ata nel giudizio di primogrado e lil giudice del merito sul punto non avrebbe motivato. 5.Preliminarmente alla disamina delle singole censure, dev’essere ri- levatod’ufficio il difetto di legittimazione processuale della società, dal momento che lo stesso ricorso a p.3 afferma che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. è stata cancellata dal registro delleimprese il 23.12.2008, successivamente alla notifica degli atti im- positivie il giorno dopo la proposizione del ricorso introdutti vo da parte dellasocietà, dunque anteriormente alla decisione della causa in primo gradoad opera della sentenza 228/2/2009 depositata il 14.12.2009, con conseguente difetto di legittimazione della società nel presente processo,come già in entrambi gli a nteriori gradi di giudizio. 6.Sempre in via preliminare, l’Agenzia solleva a pag.11 del controri- corsoeccezione di inammissibilità rendendo noto che, al di là del merito dellaquestione oggetto di censura sin dal primo motivo, nei confronti deisoci sare bbe stata depositata dalla CTR un’autonoma sentenza, la n.72/17/13del 15.5.2013 emessa contestualmente a quella impugnata inquesta sede. 7.L’eccezione è fondata. E’ lo stesso ricorso a pag.4 a riferire che la sentenzadi primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è la decisione della CTP di Pisa n.91/2/2010, depositata il 7.7.2010.Tale sentenza non coincide con quella di primo grado che ha originato la sentenza della CTR n.71/17/2013 impugnata in questa sede, che è la sentenza de lla CTP n.228/2/2009, come si evince, tra l’altro, dall’intestazione della sentenza impugnata in questa sede. l’Agenziaa pag.11 del controricorso riferisce, come visto, che conte- stualmentealla sentenza la n.71/17/13 resa nei confronti della società, laCTR ha depositato un’altra sentenza della CTR nei confronti delle due socie,recante il n.72/17/13. A fronte di tale eccezione puntuale solle- vatain controricorso, parte ricorrente non ha ulteriormente replicato. 8. Ulteriore e decisivo riscontro del fatto che le due socie non erano partidel processo di appello alla cui conclusione è stata emessa la sen- tenzan.71 /17/2013 depositata il 15 maggio 2013 e qui impugnata è datodal fatto che, acquisito il fascicolo d’ufficio e verificato il suo con- tenutodal Coll egio, il verbale del processo d’appello riporta la presenza dell’avvocatodifensore per la sola società contribuente. 9.In presenza del rilevato difetto di legittimazione della società, estinta giànel corso del giudizio di primo grado, e dell’ulteriore difetto di le- gittimazione anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le quali non eranoneppure parti del processo di appello, la Corte deve pronunciarsi sulricorso rilevando d’ufficio il vizio evidenziato: per l’effetto, la sen- tenzaimpugnata resa nei c onfronti di un soggetto inesistente, la Em- porioModa [OSCURATO:SOCIETA]., va cassata senza rinvio. 10.Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del presente processo,nel quale la società si è estinta già in primo grado e in cui il viziodella sen tenza di primo grado resa nei suoi confronti non è stato portatotempestivamente all’attenzione del giudice d’appello e del resto rilevatod’ufficio in sede di legittimità. 10.1.Segue la statuizione circa il raddoppio del contributo unificato in quantola presente decisione è assimilabile ad una statuizione di inam- missibilità. P.Q.M. LaCorte: pronunciandosisul ricorso, in assenza di legittimazione della società e delledue socie ad impugnare la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n.71 /17/2013 depositata il 15 maggio 2013, cassala sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese di lite. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115
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