CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 20994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dagli avvocatiFRANCESCO MAZZOLENI e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.23532/2020 Cron. Rep. C.C. 14/04/2023 giurisdizione Lavoro a progetto e accertamento della subordinazione -2 - per la cassazione della sentenza n. 9 3 7 del 20 1 9 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 14 gennaio 20 20 (R.G.N. 328/2017). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito emesso dall’INPS, sulla base d’un verbale di accertamento che ha provveduto a riqualificare come rapporti di lavoro subordinato quarantaquattro rapporti di collaborazione a progetto, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e un rapporto di lavoro occasionale instaurati dal primo gennaio 2009 al 13 luglio 2012 per lo svolgimento di attività di call center. Il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione, in considerazione della genericità dei progetti, contraddistinti da un contenuto standardizzato, e della sussistenza degl’indici rivelatori della subordinazione. Ad avviso del giudice di primo grado, i lavoratori ottemperavano alle direttive del datore di lavoro, investito del potere disciplinare, e svolgevano prestazioni semplici e ripetitive, nell’osservanza di turni predeterminati, all’interno dei locali e con l’ausilio degli strumenti della società. La retribuzione, inoltre, era commisurata alle ore di lavoro prestato. 2.–Con sentenza n. 937 del 2019, depositata il 14 gennaio 2020, la Corte d’appello di Bologna ha accolto solo in parte il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto la compensazione tra i contributi dovuti all’INPS e quelli già versati per i medesimi lavoratori alla Gestione separata, per l’ammontare complessivo di Euro 84.027,47. La Corte territoriale ha confermato «nel supero l’avviso di addebito opposto, al netto dei maggiori interessi di mora e compensi di riscossione per quanto sopra -3 - imputati». Le spese dei giudizi di primo e di secondo grado sono state compensate per un terzo e, per l’importo restante, sono state poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1.–A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Bologna ha argomentato che la società non ha svolto «una critica serrata» nei confronti del percorso logico della sentenza di primo grado, che fa leva sulla genericità dei progetti, «corrispondenti all’attività aziendale», e, per altro verso, sull’accertamento in concreto degli estremi della subordinazione. 2.1.1.–Apodittiche sono le censure contro le statuizioni in punto di genericità dei progetti. È stato acquisito un “campione” significativo di contratti, comunque esaminati integralmente dagl’ispettori, e la società non ha prodotto documenti utili a sconfessare gli assunti dell’INPS. 2.1.2.– La Corte territoriale, inoltre, reputa “insufficienti” le contestazioni in ordine alla «rilevata sussi stenza degli indici della subordinazione con riferimento alla totalità dei rapporti di lavoro esaminati». 2.1.3.–Per quel che attiene ai «presunti e genericamente dedotti errori di conteggio delle contribuzioni dovute in relazione ad alcune posizioni lavorative e di decorrenza di uno dei predetti rapporti di lavoro», non sono statenemmeno formulate specifiche conclusioni. 2.2.–È fondata, invece, la domanda proposta dall’appellante in via gradatae volta a conseguire «la compensazione fra i contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti in conseguenza dell’accertamento ispettivo e quelli per i medesimi soggetti già versati alla Gestione». Solo in relazione a tale profilo, la sentenza di primo grado dev’essere riformata. 2.3.–Le spese del doppio grado sono compensate nella misura d’un terzo, in ragione dell’accoglimento della domanda gradata dell’appellante. -4 - 3.– [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato l’11 settembre 20 20 e illustrato da memoria. 4.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 13 ottobre 2020 . 5.–La trattazione del ricorso è stata da ultimo fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. si articola in cinque motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, degli artt.2700 e 2697 cod. civ.e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte d’appello di Bologna nel considerare rappresentativi gli otto contratti prodotti dall’INPS,invece insufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa per tutti i rapporti di lavoro, corrispondenti aun più ampio numero di contratti ( quarantaquattro ) . La sentenza impugnata, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., avrebbe addossato al debitore la prova dell’inesistenza dei fatti costitutivi della pretesaanche con riferimento ai contratti non ritualmente acquisiti. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e115 cod. proc. civ. Con motivazione illogica e contraddittoria,la sentenza d’appello, in maniera indiscriminata, avrebbe ravvisato la genericità e -5 - l’indeterminatezza di tutti i progetti, immemore del fatto chei contratti sianostati prodott i in giu dizio solo in parte . 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.), la società prospetta la violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, e 115 cod. proc. civ. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria anche per quel che concerne gli elementi rivelatori della subordinazione. S pecificamente contestati dalla società , tali elementi sarebbero staticontraddetti dalle deposizioni raccolte, che avrebbero avvalorato tutti i tratti distintivi dell’autonomia (libertà di orari o , insussistenza dell’obbligo di giustificare le assenze, assenza del potere direttivo e del potere disciplinare, peculiarità del compenso, parametrato ai risultati). I giudici del gravame avrebbero così omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio e, in particolare, del «contenuto delle prove testimoniali favorevoli alla ricostruzione del rapporto di lavoro come collaborazione aprogetto» (pagina 29 del ricorso per cassazione). 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, 112 e 115 cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’espressa domanda di rideterminazione degl’importi dovuti all’INPS e non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Istituto non abbia articolato specifiche contestazioni in ordine ai conteggi prodotti dalla società. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.), la società censura, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe erronea anche per aver liquidato le spese del primo grado in un importo più cospicuo rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale, a dispetto della mancata proposizionedi un appello incidentale ad opera dell’INPS e dell’accoglimento della -6 - domanda di compensazionecon le somme già corrisposte alla Gestione separata. 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del terzo mezzo, che censura la sentenza d’appello, in quanto inficiata da una motivazione apparente e dall’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. 2.1.–Il motivo si rivela inammissibile. 2.2.–Per giurisprudenza costante di questa Corte, la valutazione circa la sussistenza degli elementi, da cui è dato inferire l’esistenzadi un rapporto di lavoro subordinato,costituisce un accertamento di fatto e, in tale ambito, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile in base all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, siccome tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. È, invece,sindacabile nei ristretti limiti fissa ti dall ’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. il ragionamento , necessariamente presuntivo, sul la scelta e sul la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846, e, di recente, anche Cass., sez. lav., 3 marzo 2023, n. 6376, punto 8.1. delle “Ragioni della decisione”; in termini analoghi, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 2.3.–La Corte territoriale, all’esito del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie e del vaglio critico delle obiezioni sollevate dall’appellante, ha conferma to la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine al vincolo di subordinazione dei lavoratori -7 - esaminati nel corso dell’accertamento ispettivo (pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata). La motivazione della sentenza d’appello, nell’ampio richiamo alle argomentazioni svolte dai giudici di primo grado e nella confutazione degli elementi addotti dalla società, in quanto sprovvisti di valenza decisiva, consente di enucleare il percorso logico e non è affetta da aporie o da lacune, che ne rendano imperscrutabile il fondamento razionale, nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232 , in tema di “motivazione apparente”). La Corte di merito ha ricostrui to il concreto at teggiarsi della prestazione lavorativa, connotata da caratteri di semplicità e di ripetitività e dallo svolgimento nei locali della società e con gli strumenti che la società ha fornito. In tale indagine di fatto, i giudici del gravamehanno posto l’accento sui dati salientiche contraddistinguono il vincolo di subordinazione: la soggezione al potere direttivo e disciplinare. La sentenza impugnata non manca di soppesare e d’inquadrare in modo plausibile gli elementi distonicivalorizzati dal l’odierna ricorrente e mostra di attribuire maggiore forza persuasiva alle dichiarazioni raccolte dagl’ispettori, nell’esercizio di una funzione pubblica e nell’immediatezza dei fatti (pagina 3). 2.4.–Il motivo di ricorso, lungi dal denunciare la violazione dei criteri di legge che presiedono all’identificazione del rapporto di lavoro subordinato, contrappone un diverso e più appagante inquadramento dei dati probatori alla valutazione espressa in termini concordi dai giudici di merito, sulla scorta di tutti gli elementi rilevanti e degl’indici caratteristici della subordinazionee di una lettura sinergica e coerente dei dati di fatto, corroborata da una congrua risposta a lle critiche mosse al giudizio di merito. -8 - Anche nella parte in cui allega l’omesso esame di fatti decisivi, il motivo incorre nell’inammissibilità, in virtù della preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile in caso di sentenza d’appello che confermi, per le medesime ragioni di fatto, la decisione di primo grado. 2.5.–Colgono nel segno, pertanto, le eccezioni d’inammissibilità formulate nel controricorso (pagina 6, lettera e). 3.–La declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo si riverbera anche sullo scrutinio del primo e del secondo. La decisione impugnata, difatti,si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi, la genericità dei progetti e l’accertamento in concreto della subordinazione. Ciascuna di tali rationes decidendi è idonea a sorreggere,sul piano logico e giuridico, la pronuncia d’appello. L’inammissibilità delle censure che la ricorrente ha indirizzato contro le statuizioni relative alla subordinazione imp lica l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, delle doglianze relative alle altre ragioni esplicitamentecriticate con il primo e con il secondo mezzo, incentrati sul profilo della genericità dei progetti. Queste ultimeragioni, quand’anch e fossero ritenute fondate, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione, in considerazione dell’intervenuta definitività dell’altra ragione, concernente l’inquadramento dei rapporti di lavoro nel tipo negoziale della subordinazione(fra le molte, Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2108). Ne discende, pertanto, l’inammissibilità del primo e del secondo motivo. 4.–Inammissibile, in quanto generico, è il quarto mezzo, che, nella sua essenza, imputa alla sentenza impugnata dinon aver pronunciato su un’esplicita domanda di rideterminazione e di aver pretermesso la carenza di specifiche contestazioni in ordine ai conteggi alternativi elaborati dalla società. -9 - 4.1.– L a sentenza d’appe llo, pur evidenziando l’omessa formulazione di conclusioni pertinenti in ordine alla rideterminazione della somma dovuta, ha rimarcato che le inesattezze dei conteggi dell’INPS sono state solo genericamente prospettate e che generiche sono anche le deduzioni in ordine alla diversa decorrenza d’uno dei rapporti di lavoro. Questo è il punto nodale della decisione impugnata, che anche a tale riguardo conferma le valutazioni già compiute dal giudice di primo grado. La parte ricorrente non scalfisce gliargomenti indicati con elementi circostanziati e risolutivi, che persuadano questa Corte ex actis della veridicità delle asserzioni del ricorso e dei vizi logici che minano il ragionamento dei giudici d’appello. 4.2.–Né può soccorrere il rilievo che, tanto in primo grado quanto in appello, l’INPS non abbia contestato i conteggi predisposti dalla società. Tale rilievo, che rappresenta il caposaldo del motivo di ricorso,è del tutto assertivo ed è sguarnito degl’indispensabili riferimenti ai passaggi essenziali degli atti di causa, che soli possono corroborarne il carattere dirimente. Peraltro, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti. Invero, gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto introduttivo e le produzioni documentali non poss o no assurgere a lla funzione integrativa d ’ una domanda priva di specificità, con l’effetto inammissibile di demandare alla controparte e anche al giudice l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo(Cass., sez. III, 8 febbraio 2018, n. 3022). -10 - 4.3.–L’illustrazione del motivo si attarda sul profilo della mancata formulazione delle conclusioni e sulla generi cità delle repliche dell’INPS, senza infirmare quello che, del ragionamento della sentenza d’appello, rappresenta il cardine (le lacune insite nelle allegazioni della ricorrente) e senza suffragare l’adombrata genericità delle contestazioni dell’INPS con il richiamo ad allegazioni mirate dell’atto introduttivo e al concreto dispiegarsi del dibattito processualenei gradi di merito e al delinearsi del tema del decidere, per effetto della dialettica tra allegazioni e contestazioni. 5.–Infondato, infine, è il quinto mezzo. 5.1.– È ben vero che a l giudice d’appello è preclusa la modificazione del capo relativo alle spese, quando confermi la pronuncia impugnata e nessun motivo di gravame sia stato dedotto a taleriguardo. La fattispecie oggi all’esame di questa Corte, tuttavia, si configura in termini differenti, in quanto i giudici del gravame hanno riformato la pronuncia di primo grado. Allorché i giudici d’appello riformino in tutto o in parte la sentenza impugnata, sono tenuti a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese, alla stregua dell’esito complessivo della lite. In base al principio codificato dall’art. 336 cod. proc. civ., difatti, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione anche del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (fra le molte, Cass., sez. VI-III, 24 gennaio 2017, n. 1775, e 14 ottobre 2013, n. 23226). 5.2.– La Corte d’appello di Bologna , nel riformare la decisione adottata d a l Tribunale d ella medesima sede , era perciò tenuta a regolare le spese in considerazione dell’esito complessivo della lite e alla luce dei parametri vigenti ratione temporis. Non si può invocare, dunque,l’irretrattabilità delle statuizioni sulle spese, in difetto di specifico gravame, principio enunciato da questa Corte nella diversa ipotesi di conferma(in tal senso, di recente, Cass., -11 - sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12186, punto 2.3. delle “Ragioni della decisione”), e così predicare anche nel caso di specie l’ultrattività della pronuncia di primo grado in punto di spese, ad onta della sua riforma. 5.3.–Nel rideterminare ex officio le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, la sentenza impugnata ha consideratoche, alla più ragguardevole pretesa dell’INPS, fa riscontro la più circoscritta domanda subordinata di compensazione della società ricorrente e ha conferito il necessario rilievo all’esito complessivo della controversia, in rapporto alle diverse pretese che si fronteggiano. Tale dato riveste rilievo cruciale nella regolamentazione delle spese (già Cass., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9587, e, di recente, Cass., sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482; nello stesso senso, anche Cass., sez. VI- I, 21 luglio 2017, n. 18125), che il codice di rito vuole improntata a una valutazione unitaria dell’epilogo del procedimento (da ultimo, Cass., sez. II, 14 febbraio 2023, n. 4477, che declina nel caso di specie le enunciazioni di principio di Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa). Alla stregua della concreta ed effettiva incidenza delle due domande, che costituisce ineludibile parametro di valutazione (Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 52, punto 3.3. delle “Ragioni della decisione”, in linea con il dictum di Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061), la Corte di merito ha quindi r avvisa to la prevalente soccombenza della societàe ha così deciso di far gravare sull’odierna ricorrente i due terzi delle spese di lite, secondo una valutazione che non appare implausibile. 5.4.–Al cospetto dell’accoglimento di due domande contrapposte, di peso non comparabile, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualisi debbono ripartir e o compensa re tra le parti è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura -12 - delle spese poste a carico del soccombente(Cass., sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30592). Di questo potere discrezionale, nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo, senza svilire il parziale accoglimento dell’appello in ordine alla compensazione tra le svariate poste creditorie e senza trascurare di raffrontare tale dato, posto in risalto nel motivo di ricorso,al rigetto dell’appello nella sua parte preponderante. 6.–Il ricorso, pertanto, dev’essere nel suo complesso respinto. 7.– La parte ricorrente è condannata a rifondere all a parte controricorrente le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale espletata dalle parti. 8.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 9.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti