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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19059/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen., sono inammissibili perché articolati in fatto, generici e manifestamente infondati; considerato, infatti che i motivi con cui si denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'assunzione della qualità di custode, alla titolarità dei beni, avuto riguardo alla mancanza di contestazioni al momento del sequestro e del contestuale affidamento dell'incarico); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 19059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris