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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42332/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/9/2020 della Corte di appello di Roma, che confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 26/9/2018 per il reato di cui agli artt. 80 e 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta specificamente con gli elementi indicati nella motivazione, in particolare con il fatto che il ricorrente aveva dichiarato di essere consapevole della natura del carico, elemento a fronte del quale è stato non illogicamente sottolineato che, ferma restando la sufficienza dell'ignoranza colpevole, avrebbe potuto ravvisarsi la diretta conoscenza dell'entità dello stupefacente, corroborata dal fatto che lo stesso ricorrente si avvalse del carrello elevatore per prelevare le pedane che occultavano lo stupefacente, e dal fatto che si trattava di trasporto internazionale con impiego di mezzi, di persone e di una vasta organizzazione, comprensiva di una vettura da utilizzare come staffetta.

Il motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, si risolve nella sollecitazione di un più favorevole giudizio di merito, non idonea a vulnerare la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sui collegamenti con ambienti criminali e sui plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 17/9/2020 della Corte di appello di Roma, che confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Roma il 26/9/2018 per il reato di cui agli artt. 80 e 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto non si confronta specificamente con gli elementi indicati nella motivazione, in particolare con il fatto che il ricorrente aveva dichiarato di essere consapevole della natura del carico, elemento a fronte del quale è stato non illogicamente sottolineato che, ferma restando la sufficienza dell'ignoranza colpevole, avrebbe potuto ravvisarsi la diretta conoscenza dell'entità dello stupefacente, corroborata dal fatto che lo stesso ricorrente si avvalse del carrello elevatore per prelevare le pedane che occultavano lo stupefacente, e dal fatto che si trattava di trasporto internazionale con impiego di mezzi, di persone e di una vasta organizzazione, comprensiva di una vettura da utilizzare come staffetta. Il motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, si risolve nella sollecitazione di un più favorevole giudizio di merito, non idonea a vulnerare la motivazione della sentenza impugnata, incentrata sui collegamenti con ambienti criminali e sui plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente