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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40166/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f7/ R.G. 24941_25 rilevato che, con cinque motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto: a) vizio di carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva e dei rati edilizi (primo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver desunto automaticamente la natura lottizzatoria dalla mera pluralità delle opere, senza motivare in alcun modo circa la idoneità concreta delle stesse ad incidere sull'assetto urbanistico, né sull'intento di trasformazione urbanistica sottostante; richiamata la normativa che regola le funzioni delle opere precarie, sostiene la difesa che, trattandosi di manufatti che non determinano una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, per gli stessi non era necessario il permesso di costruire; richiama a sostegno giurisprudenza di legittimità); b) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione circa la ritenuta necessità del collaudo e delle autorizzazioni sismiche (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni valutazione circa la concreta tipologia e consistenza delle opere realizzate, consistenti in casette prefabbricate leggere, non ancorate al suolo, non collegate agli impianti e prive di fondazioni e, dunque, non assimilabili ad opere edili soggette a verifica statica o sismica; non vi sarebbe stato alcun accertamento sull'effettiva incidenza strutturale delle opere prefabbricate, che si presentano come strutture leggere e temporanee e non destinate ad uso permanente; l'assenza di ancoraggio al suolo e la facilità di rimozione avrebbero escluso un obbligo di collaudo statico e la necessità dell'autorizzazione sismica, che presuppone la realizzazione di strutture portanti in zone sismiche; non si sarebbe poi tenuto conto di quanto stabilisce la

I. reg. dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2008 secondo cui l'opera in questione non rientra tra quelle rilevanti dal punto di vista sismico, nonché di quanto emerge dalla delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016 nel cui allegato 1 sono indicati gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, tra cui rientrano proprio i prefabbricati su ruote e containers; l'opera peraltro non necessitava nemmeno del collaudo statico previsto dall'articolo 75 del testo unico dell'edilizia in quanto non si trattava di opere in cemento armato o con struttura metallica, potenzialmente tali da interessare alla pubblica incolumità); c) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 44, comma 2, TU Edilizia e in relazione agli artt. 42 Cost. e 1, primo protocollo addizionale alla CEDU (terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver disposto la confisca di tutto il terreno oggetto della lottizzazione e non delle sole parti oggetto degli abusi edilizi sul solo presupposto della mancata rimozione delle opere, osservando peraltro come l'ordinanza comunale di rimessione in pristino, sebbene impugnata con ricorso al capo dello Stato, non sia stata ancora decisa nel merito; censurabile poi è la motivazione nella parte in cui afferma che non è possibile distinguere quali parti del terreno siano state oggetto degli abusi, ciò che, se maggiormente approfondito, avrebbe invece consentito una confisca mirata; difetterebbe poi la prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave dell'autore della lottizzazione abusiva, essendosi limitata la sentenza d'appello a rilevare l'inerzia nella rimozione delle opere; quanto sopra non sarebbe giustificabile alla luce della giurisprudenza di legittimità e della normativa convenzionale che impone sempre una valutazione in termini di proporzionalità della misura ablatoria, assente nella sentenza impugnata); d) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. e correlato vizio di motivazione per la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (quarto motivo: premesso che l'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen. è applicabile anche in materia urbanistica, si censura la sentenza impugnata laddove ha negato senza adeguata motivazione l'applicabilità della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; si sostiene che le opere realizzate dagli imputati, per la loro consistenza e caratteristiche, si presentavano come precarie e temporanee, tali da non determinare un'alterazione stabile o irreversibile del territorio; quanto sopra avrebbe giustificato il giudizio di particolare tenuità, sia per la modestissima entità del danno arrecato che per le modalità della condotta); e) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. e 129, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di estinzione del reato rappresenta dalla prescrizione (quinto motivo: si censura infine la sentenza impugnata per non aver dichiarato prescritti i reati, sostenendo che, al termine ordinario quinquennale previsto per le contravvenzioni, avrebbe dovuto aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla cosiddetta legge Orlando, pari ad un anno e sei mesi; si tratterebbe di una motivazione censurabile in quanto, pur aggiungendo i 18 mesi, tutti i reati risultavano già prescritti al momento della pronuncia del dispositivo nel giudizio di appello; aggiunge infine la difesa di aderire a quella giurisprudenza che ha ritenuto la sospensione introdotta dalla cosiddetta legge Orlando non applicabile per i reati commessi nel lasso temporale in cui i fatti si sarebbero verificati); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) i primi tre sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifici specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) il quarto ed il quinto sono manifestamente infondati poiché deducono un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato; c) il secondo, il terzo ed il quinto prospettano, infine, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/9 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali, anzitutto, era configurabile sia l'illecito lottizzatorio sia i reati edilizi per avere edificato una casa prefabbricata in assenza del permesso di costruire, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche gli insediamenti di case mobili, quando abbiano un carattere stabile residenziale quali quelle in esame, integrano i reati di lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso di costruire (Sez. 3, n. 8970 del 23/01/2019, Scifoni, Rv. 275929 - 01); che, in particolare, si legge in sentenza come, nel caso di specie, su un terreno con destinazione produttiva agricola erano stati installati due manufatti prefabbricati destinati ad abitazione e muniti di tutte le opere fisse tali da consentirne l'utilizzo residenziale in via permanente attraverso la realizzazione di due pozzi per approvvigionamento idrico, di intercapedini interrate per la posa dell'impianto fognario, di recinzioni per frazionare di fatto il terreno in due distinte proprietà, previa movimentazione di terreno e creazione di una strada carraia di accesso a ciascuna abitazione; evidenzia peraltro la sentenza impugnata come il fatto che non vi fosse l'allacciamento alla rete fognaria pubblica o la rete di luce e gas non fosse in alcun modo rilevante, proprio perché le opere fisse realizzate consentivano l'assoluta autonomia dei manufatti e l'utilizzo degli stessi come abitazione a tutti gli effetti; del tutto logica e conforme al diritto è quindi l'affermazione secondo cui non solo non si poteva parlare di opere precarie e destinate a far fronte ad un'esigenza momentanea, ma nemmeno di manufatti al servizio di un'attività agricola, quindi, in tal caso, le opere di urbanizzazione, il frazionamento del terreno e l'installazione dei manufatti avevano completamente snaturato la destinazione agricola stabilita dalle prescrizioni edilizie date dagli enti territoriali, determinando a tutti gli effetti una lottizzazione abusiva e la realizzazione dell'illecito relativa alla costruzione del manufatto ad uso abitativo in assenza del permesso di costruire; del tutto coerente con le emergenze processuali è quindi l'affermazione secondo la quale sussistevano sotto il profilo oggettivo e soggettivo i reati contestati, posto che, quantomeno a titolo di colpa, andava rimproverato agli autori del fatto di non aver rispettato la destinazione urbanistica dell'area che avrebbe dovuto essere nota sin dal momento dell'acquisto del terreno, e il fatto di aver realizzato le relative opere di urbanizzazione che, nel consentire lo stabile utilizzo delle case prefabbricate come residenze abitative, avevano definitivamente modificato e stravolto la destinazione agricola dell'area impressa dagli strumenti urbanistici vigenti; né, si aggiunge coerentemente in sentenza, a nulla rilevava il fatto che si trattasse di zona già fortemente antropizzata in quanto, a maggior ragione, era necessario rispettare la vocazione agricola del terreno, posto che gli strumenti urbanistici avevano evidentemente inteso preservare le aree produttive agricole rimaste, per un corretto ed ordinato sviluppo del territorio; quanto poi alla responsabilità per la contravvenzione relativa al mancato rispetto delle norme antisismiche, le motivazioni della sentenza non espongono il fianco ad alcuna criticità, avendo ribadito la Corte territoriale la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche le costruzioni con strutture in legno, quali quelle in esame che certamente non sono di minima entità costituendo di fatto l'immobile adibito ad abitazione da ciascuna coppia, richiedono la sottoposizione alle norme antisismiche (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airo', Rv. 273068 - 01); sul punto peraltro La Corte territoriale non si sottrae nemmeno nell'esame della censura difensiva basata sulla Delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016, osservando come l'illecito contravvenzionale non potesse considerarsi escluso alla luce di tale delibera in quanto, in ogni caso, la normazione secondaria, qual è quella regionale, non può prevedere disposizioni contrarie alla normativa statale in materia e, comunque, prosegue la sentenza impugnata, gli interventi di rilevanza per la pubblica incolumità e ai fini sismici indicati nell'allegato 1 della delibera, escludono l'applicazione di tale normativa solo per i prefabbricati su ruote e container, e tali certamente non erano le case prefabbricate in oggetto, ancorate stabilmente al suolo per mezzo di opere murarie fisse e dotate di scritture lignee portanti; quanto poi alla responsabilità penale per il reato di mancato collaudo, i giudici territoriali evidenziano come il certificato di collaudo era necessario per le opere in cemento armato o per quelle che poggiano su strutture metalliche; si legge in sentenza come, nel caso di specie, i tecnici che avevano effettuato il sopralluogo avevano rilevato che il manufatto avesse una struttura portante metallica che sorregge pilastri di mattoni e malta, quale struttura di base su cui poggiano entrambi i manufatti prefabbricati; d'altronde i fabbricati risultavano ancorati tramite fondazioni in modo permanente al terreno; per tale ragione, con motivazione non manifestamente illogica, i giudici territoriali sottolineano come la presenza di tale struttura metallica rendesse necessario il prescritto collaudo, che nel caso era mancato, sì che anche tale contravvenzione era da ritenersi integrata a carico dei ricorrenti; quanto poi alla disposta confisca, i giudici giustificano le ragioni per le quali la misura ablatoria non fosse limitabile alla sola parte del terreno ove sorgono i manufatti abusivi, evidenziando come in realtà era emerso che l'intero terreno, o quantomeno la gran parte di esso, fosse stato oggetto delle opere destinate alla modifica di destinazione d'uso, essendo stati realizzati sul terreno pozzi, strade carrabili di accesso, fogne, movimentazioni di terra, recinzioni; tutte opere che, nonostante un'ordinanza di remissione in pristino, non erano mai state eliminate non avendo mai ottemperato gli imputati a tale ordinanza, ciò non consentendo di distinguere tra le parti del terreno oggetto degli abusi edilizi e della lottizzazione abusiva materiale, il che rendeva la misura della confisca proporzionata e necessaria per evitare la definitiva modifica del territorio; quanto sopra, del resto, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata in sentenza, secondo cui in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione EDU, come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia (Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, Iannelli, Rv. 278765 - 01); quanto, ancora, in relazione al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità della particolare tenuità del fatto, i giudici motivano il diniego della stessa valorizzando in particolare la stabilità e la permanenza di tutte le opere che avevano portato alla modifica della destinazione del terreno, alla pluralità degli illeciti ed al mancato rispetto dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino, tutti elementi idonei ad escludere la possibilità di riconoscere agli stessi l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale; quanto sopra è del resto assolutamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, escludendo la necessità di tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla difesa, essendo stato già affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso con cui si eccepisce la mancata declaratoria della prescrizione, tenuto conto della permanenza degli illeciti edilizi contestati, nonché della applicabilità nel termine di sospensione di cui alla

I. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 - 01), corretta è l'affermazione contenuta a pagina 6 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come i reati non potevano considerarsi prescritti alla data della pronuncia della sentenza d'appello (data commesso reato, 1° settembre 2018, più favorevole; aumentata di anni 5, 1° settembre 2023; aumentata di 1 anno e 6 mesi ex lege Orlando, prescrizione massima: 10 marzo 2025, successiva alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, intervenuta il 23 gennaio 2025); l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di ciascun ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f7/ R.G. 24941_25 rilevato che, con cinque motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto: a) vizio di carenza della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva e dei rati edilizi (primo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver desunto automaticamente la natura lottizzatoria dalla mera pluralità delle opere, senza motivare in alcun modo circa la idoneità concreta delle stesse ad incidere sull'assetto urbanistico, né sull'intento di trasformazione urbanistica sottostante; richiamata la normativa che regola le funzioni delle opere precarie, sostiene la difesa che, trattandosi di manufatti che non determinano una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, per gli stessi non era necessario il permesso di costruire; richiama a sostegno giurisprudenza di legittimità); b) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione circa la ritenuta necessità del collaudo e delle autorizzazioni sismiche (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni valutazione circa la concreta tipologia e consistenza delle opere realizzate, consistenti in casette prefabbricate leggere, non ancorate al suolo, non collegate agli impianti e prive di fondazioni e, dunque, non assimilabili ad opere edili soggette a verifica statica o sismica; non vi sarebbe stato alcun accertamento sull'effettiva incidenza strutturale delle opere prefabbricate, che si presentano come strutture leggere e temporanee e non destinate ad uso permanente; l'assenza di ancoraggio al suolo e la facilità di rimozione avrebbero escluso un obbligo di collaudo statico e la necessità dell'autorizzazione sismica, che presuppone la realizzazione di strutture portanti in zone sismiche; non si sarebbe poi tenuto conto di quanto stabilisce la I. reg. dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2008 secondo cui l'opera in questione non rientra tra quelle rilevanti dal punto di vista sismico, nonché di quanto emerge dalla delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016 nel cui allegato 1 sono indicati gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, tra cui rientrano proprio i prefabbricati su ruote e containers; l'opera peraltro non necessitava nemmeno del collaudo statico previsto dall'articolo 75 del testo unico dell'edilizia in quanto non si trattava di opere in cemento armato o con struttura metallica, potenzialmente tali da interessare alla pubblica incolumità); c) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 44, comma 2, TU Edilizia e in relazione agli artt. 42 Cost. e 1, primo protocollo addizionale alla CEDU (terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver disposto la confisca di tutto il terreno oggetto della lottizzazione e non delle sole parti oggetto degli abusi edilizi sul solo presupposto della mancata rimozione delle opere, osservando peraltro come l'ordinanza comunale di rimessione in pristino, sebbene impugnata con ricorso al capo dello Stato, non sia stata ancora decisa nel merito; censurabile poi è la motivazione nella parte in cui afferma che non è possibile distinguere quali parti del terreno siano state oggetto degli abusi, ciò che, se maggiormente approfondito, avrebbe invece consentito una confisca mirata; difetterebbe poi la prova dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave dell'autore della lottizzazione abusiva, essendosi limitata la sentenza d'appello a rilevare l'inerzia nella rimozione delle opere; quanto sopra non sarebbe giustificabile alla luce della giurisprudenza di legittimità e della normativa convenzionale che impone sempre una valutazione in termini di proporzionalità della misura ablatoria, assente nella sentenza impugnata); d) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen. e correlato vizio di motivazione per la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (quarto motivo: premesso che l'istituto di cui all'articolo 131-bis cod. pen. è applicabile anche in materia urbanistica, si censura la sentenza impugnata laddove ha negato senza adeguata motivazione l'applicabilità della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; si sostiene che le opere realizzate dagli imputati, per la loro consistenza e caratteristiche, si presentavano come precarie e temporanee, tali da non determinare un'alterazione stabile o irreversibile del territorio; quanto sopra avrebbe giustificato il giudizio di particolare tenuità, sia per la modestissima entità del danno arrecato che per le modalità della condotta); e) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. e 129, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di estinzione del reato rappresenta dalla prescrizione (quinto motivo: si censura infine la sentenza impugnata per non aver dichiarato prescritti i reati, sostenendo che, al termine ordinario quinquennale previsto per le contravvenzioni, avrebbe dovuto aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla cosiddetta legge Orlando, pari ad un anno e sei mesi; si tratterebbe di una motivazione censurabile in quanto, pur aggiungendo i 18 mesi, tutti i reati risultavano già prescritti al momento della pronuncia del dispositivo nel giudizio di appello; aggiunge infine la difesa di aderire a quella giurisprudenza che ha ritenuto la sospensione introdotta dalla cosiddetta legge Orlando non applicabile per i reati commessi nel lasso temporale in cui i fatti si sarebbero verificati); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) i primi tre sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifici specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, inoltre, volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) il quarto ed il quinto sono manifestamente infondati poiché deducono un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato; c) il secondo, il terzo ed il quinto prospettano, infine, enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/9 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali, anzitutto, era configurabile sia l'illecito lottizzatorio sia i reati edilizi per avere edificato una casa prefabbricata in assenza del permesso di costruire, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche gli insediamenti di case mobili, quando abbiano un carattere stabile residenziale quali quelle in esame, integrano i reati di lottizzazione abusiva e costruzione senza permesso di costruire (Sez. 3, n. 8970 del 23/01/2019, Scifoni, Rv. 275929 - 01); che, in particolare, si legge in sentenza come, nel caso di specie, su un terreno con destinazione produttiva agricola erano stati installati due manufatti prefabbricati destinati ad abitazione e muniti di tutte le opere fisse tali da consentirne l'utilizzo residenziale in via permanente attraverso la realizzazione di due pozzi per approvvigionamento idrico, di intercapedini interrate per la posa dell'impianto fognario, di recinzioni per frazionare di fatto il terreno in due distinte proprietà, previa movimentazione di terreno e creazione di una strada carraia di accesso a ciascuna abitazione; evidenzia peraltro la sentenza impugnata come il fatto che non vi fosse l'allacciamento alla rete fognaria pubblica o la rete di luce e gas non fosse in alcun modo rilevante, proprio perché le opere fisse realizzate consentivano l'assoluta autonomia dei manufatti e l'utilizzo degli stessi come abitazione a tutti gli effetti; del tutto logica e conforme al diritto è quindi l'affermazione secondo cui non solo non si poteva parlare di opere precarie e destinate a far fronte ad un'esigenza momentanea, ma nemmeno di manufatti al servizio di un'attività agricola, quindi, in tal caso, le opere di urbanizzazione, il frazionamento del terreno e l'installazione dei manufatti avevano completamente snaturato la destinazione agricola stabilita dalle prescrizioni edilizie date dagli enti territoriali, determinando a tutti gli effetti una lottizzazione abusiva e la realizzazione dell'illecito relativa alla costruzione del manufatto ad uso abitativo in assenza del permesso di costruire; del tutto coerente con le emergenze processuali è quindi l'affermazione secondo la quale sussistevano sotto il profilo oggettivo e soggettivo i reati contestati, posto che, quantomeno a titolo di colpa, andava rimproverato agli autori del fatto di non aver rispettato la destinazione urbanistica dell'area che avrebbe dovuto essere nota sin dal momento dell'acquisto del terreno, e il fatto di aver realizzato le relative opere di urbanizzazione che, nel consentire lo stabile utilizzo delle case prefabbricate come residenze abitative, avevano definitivamente modificato e stravolto la destinazione agricola dell'area impressa dagli strumenti urbanistici vigenti; né, si aggiunge coerentemente in sentenza, a nulla rilevava il fatto che si trattasse di zona già fortemente antropizzata in quanto, a maggior ragione, era necessario rispettare la vocazione agricola del terreno, posto che gli strumenti urbanistici avevano evidentemente inteso preservare le aree produttive agricole rimaste, per un corretto ed ordinato sviluppo del territorio; quanto poi alla responsabilità per la contravvenzione relativa al mancato rispetto delle norme antisismiche, le motivazioni della sentenza non espongono il fianco ad alcuna criticità, avendo ribadito la Corte territoriale la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui anche le costruzioni con strutture in legno, quali quelle in esame che certamente non sono di minima entità costituendo di fatto l'immobile adibito ad abitazione da ciascuna coppia, richiedono la sottoposizione alle norme antisismiche (Sez. 3, n. 4567 del 10/10/2017, dep. 2018, Airo', Rv. 273068 - 01); sul punto peraltro La Corte territoriale non si sottrae nemmeno nell'esame della censura difensiva basata sulla Delibera della Giunta regionale n. 2272 del 2016, osservando come l'illecito contravvenzionale non potesse considerarsi escluso alla luce di tale delibera in quanto, in ogni caso, la normazione secondaria, qual è quella regionale, non può prevedere disposizioni contrarie alla normativa statale in materia e, comunque, prosegue la sentenza impugnata, gli interventi di rilevanza per la pubblica incolumità e ai fini sismici indicati nell'allegato 1 della delibera, escludono l'applicazione di tale normativa solo per i prefabbricati su ruote e container, e tali certamente non erano le case prefabbricate in oggetto, ancorate stabilmente al suolo per mezzo di opere murarie fisse e dotate di scritture lignee portanti; quanto poi alla responsabilità penale per il reato di mancato collaudo, i giudici territoriali evidenziano come il certificato di collaudo era necessario per le opere in cemento armato o per quelle che poggiano su strutture metalliche; si legge in sentenza come, nel caso di specie, i tecnici che avevano effettuato il sopralluogo avevano rilevato che il manufatto avesse una struttura portante metallica che sorregge pilastri di mattoni e malta, quale struttura di base su cui poggiano entrambi i manufatti prefabbricati; d'altronde i fabbricati risultavano ancorati tramite fondazioni in modo permanente al terreno; per tale ragione, con motivazione non manifestamente illogica, i giudici territoriali sottolineano come la presenza di tale struttura metallica rendesse necessario il prescritto collaudo, che nel caso era mancato, sì che anche tale contravvenzione era da ritenersi integrata a carico dei ricorrenti; quanto poi alla disposta confisca, i giudici giustificano le ragioni per le quali la misura ablatoria non fosse limitabile alla sola parte del terreno ove sorgono i manufatti abusivi, evidenziando come in realtà era emerso che l'intero terreno, o quantomeno la gran parte di esso, fosse stato oggetto delle opere destinate alla modifica di destinazione d'uso, essendo stati realizzati sul terreno pozzi, strade carrabili di accesso, fogne, movimentazioni di terra, recinzioni; tutte opere che, nonostante un'ordinanza di remissione in pristino, non erano mai state eliminate non avendo mai ottemperato gli imputati a tale ordinanza, ciò non consentendo di distinguere tra le parti del terreno oggetto degli abusi edilizi e della lottizzazione abusiva materiale, il che rendeva la misura della confisca proporzionata e necessaria per evitare la definitiva modifica del territorio; quanto sopra, del resto, è confortato dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata in sentenza, secondo cui in tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione EDU, come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia (Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, Iannelli, Rv. 278765 - 01); quanto, ancora, in relazione al mancato riconoscimento della causa speciale di non punibilità della particolare tenuità del fatto, i giudici motivano il diniego della stessa valorizzando in particolare la stabilità e la permanenza di tutte le opere che avevano portato alla modifica della destinazione del terreno, alla pluralità degli illeciti ed al mancato rispetto dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino, tutti elementi idonei ad escludere la possibilità di riconoscere agli stessi l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale; quanto sopra è del resto assolutamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, escludendo la necessità di tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla difesa, essendo stato già affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso con cui si eccepisce la mancata declaratoria della prescrizione, tenuto conto della permanenza degli illeciti edilizi contestati, nonché della applicabilità nel termine di sospensione di cui alla I. n. 103 del 2017, ormai riconosciuto dalle stesse sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/ Polichetti, Rv. 288175 - 01), corretta è l'affermazione contenuta a pagina 6 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come i reati non potevano considerarsi prescritti alla data della pronuncia della sentenza d'appello (data commesso reato, 1° settembre 2018, più favorevole; aumentata di anni 5, 1° settembre 2023; aumentata di 1 anno e 6 mesi ex lege Orlando, prescrizione massima: 10 marzo 2025, successiva alla data di pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata, intervenuta il 23 gennaio 2025); l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze di ciascun ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella l
Sentenza Cassazione n. 40166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris