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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32778/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • 1AA-. civ [OSCURATO:PERSONA]C uor-j-u-Let_Go att-t 4_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2021 il Tribunale di Asti, quale giudice della esecuzione, ha disposto la revoca della pena sospesa concessa, con più provvedimenti, a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, sono oggetto di revoca i benefici concessi con : a) sentenza del Tribunale di Asti del 23 settembre 2016 (irr. il 17 febbraio 2017); b) ordinanza esecutiva del 26 settembre del 2018 ; c) sentenza del Tribunale di Cuneo del 9 ottobre del 2018 (irr. il 22 marzo 2019); d) sentenza della Corte di Appello di Torino del 20 ottobre 2017 (irr. il 1 ottobre 2020).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente sostiene che la decisione di revoca avrebbe inglobato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 1 ottobre 2014, irrevocabile il 12 novembre 2014.

Ciò perché la decisione emessa dal Tribunale di Cuneo il 9 ottobre del 2018 aveva stabilito l'esistenza della continuazione con i fatti già giudicati in Savona.

Pertanto, si sarebbe dovuta revocare solo la 'frazione di pena' relativa ai fatti oggetto di nuovo giudizio, posto che per i fatti giudicati in precedenza erano decorsi i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre si sostiene che per le decisioni del 23 settembre 2016 e del 20 ottobre 2017 non vi è stata verifica della possibile rilevazione della causa di revoca all'atto della emissione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La causa di revoca indicata nella decisione è quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 20 ottobre 2017 relativa a delitti commessi nell'anno 2006 (con pena pari ad anni due di reclusione).

Si tratta di condotte tutte antecedenti a quelle oggetto delle posteriori decisioni, la cui commissione non poteva essere nota ai giudici procedenti, posto che il passaggio in giudicato di detta sentenza è avvenuto in data 1 ottobre 2020.Corretta è pertanto l'avvenuta applicazione della previsione di legge di cui all'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen. .

Né poteva essere operata, quanto alla decisione emessa in data 9 ottobre del 2018 la ipotizzata 'scissione' delle diverse componenti del reato continuato, dato che i fatti precedenti - riuniti in continuazione - hanno perso la loro autonomia quoad poenam nella nuova determinazione del reato continuato.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG • 1AA-. civ [OSCURATO:PERSONA]C uor-j-u-Let_Go att-t 4_ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 giugno 2021 il Tribunale di Asti, quale giudice della esecuzione, ha disposto la revoca della pena sospesa concessa, con più provvedimenti, a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In particolare, sono oggetto di revoca i benefici concessi con : a) sentenza del Tribunale di Asti del 23 settembre 2016 (irr. il 17 febbraio 2017); b) ordinanza esecutiva del 26 settembre del 2018 ; c) sentenza del Tribunale di Cuneo del 9 ottobre del 2018 (irr. il 22 marzo 2019); d) sentenza della Corte di Appello di Torino del 20 ottobre 2017 (irr. il 1 ottobre 2020). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente sostiene che la decisione di revoca avrebbe inglobato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 1 ottobre 2014, irrevocabile il 12 novembre 2014. Ciò perché la decisione emessa dal Tribunale di Cuneo il 9 ottobre del 2018 aveva stabilito l'esistenza della continuazione con i fatti già giudicati in Savona. Pertanto, si sarebbe dovuta revocare solo la 'frazione di pena' relativa ai fatti oggetto di nuovo giudizio, posto che per i fatti giudicati in precedenza erano decorsi i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre si sostiene che per le decisioni del 23 settembre 2016 e del 20 ottobre 2017 non vi è stata verifica della possibile rilevazione della causa di revoca all'atto della emissione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La causa di revoca indicata nella decisione è quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 20 ottobre 2017 relativa a delitti commessi nell'anno 2006 (con pena pari ad anni due di reclusione). Si tratta di condotte tutte antecedenti a quelle oggetto delle posteriori decisioni, la cui commissione non poteva essere nota ai giudici procedenti, posto che il passaggio in giudicato di detta sentenza è avvenuto in data 1 ottobre 2020.Corretta è pertanto l'avvenuta applicazione della previsione di legge di cui all'art. 168 comma 1 n.2 cod.pen. . Né poteva essere operata, quanto alla decisione emessa in data 9 ottobre del 2018 la ipotizzata 'scissione' delle diverse componenti del reato continuato, dato che i fatti precedenti - riuniti in continuazione - hanno perso la loro autonomia quoad poenam nella nuova determinazione del reato continuato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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