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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08799/2023

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la seguente SENTENZA (ek, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 maggio 2016 (irrevocabile il giorno 8 ottobre 2018); 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 febbraio 2018 (irrevocabile il giorno 15 maggio 2019); 3) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2012 (irrevocabile il giorno 9 dicembre 2013).

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato/ osservando che non era possibile ravvisare tra le ipotesi criminose oggetto delle sopra indicate sentenze di condanna (per associazione di stampo mafioso e vari reati-fine) i caratteri propri di una, sia pure generica, primigenia e preventiva deliberazione, sia pure per grandi linee, della commissione dei reati-fine sin dall'ingresso del Cortese nell'associazione mafiosa.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.rgijilenuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 671 e 648 e ss. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria.

2.2. In particolare, il ricorrente osserva che, già in sede di cognizione nei processi definiti con due delle sentenze sopra indicate, era stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo ed alcuni dei reati-fine e che tale circostanza è stata totalmente ignorata nella ordinanza impugnata.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare il dato rappresentato dalla commissione di alcuni dei reati in un contesto temporale pressoché omogeneo incorrendo, in tal modo nei vizi lamentati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Invero, il Tribunale di Catanzaro non si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).

I Il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni i suddetti episodi, già unificati - come detto - in sede cognizione, non potessero essere avvinti da continuazione.

Invece, il Tribunale ha omesso tale necessaria spiegazione e ha inserito, di contro, in un'unica cornice argonnentativa in parte disancorata dalle stesse obiettive emergenze dei giudizi di cognizione, laddove ha definito i reati frutto di situazioni contingenti, trascurando, tuttavia, di considerare che in due delle sentenze il giudice della cognizione aveva riconosciuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione (C.

Cost. n. 183/2013), che provvederà a sanare i vizi motivazionali di cui sopra, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA (ek, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 maggio 2016 (irrevocabile il giorno 8 ottobre 2018); 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 6 febbraio 2018 (irrevocabile il giorno 15 maggio 2019); 3) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2012 (irrevocabile il giorno 9 dicembre 2013). 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda del condannato/ osservando che non era possibile ravvisare tra le ipotesi criminose oggetto delle sopra indicate sentenze di condanna (per associazione di stampo mafioso e vari reati-fine) i caratteri propri di una, sia pure generica, primigenia e preventiva deliberazione, sia pure per grandi linee, della commissione dei reati-fine sin dall'ingresso del Cortese nell'associazione mafiosa. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.rgijilenuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 671 e 648 e ss. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria. 2.2. In particolare, il ricorrente osserva che, già in sede di cognizione nei processi definiti con due delle sentenze sopra indicate, era stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo ed alcuni dei reati-fine e che tale circostanza è stata totalmente ignorata nella ordinanza impugnata. Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato di valutare il dato rappresentato dalla commissione di alcuni dei reati in un contesto temporale pressoché omogeneo incorrendo, in tal modo nei vizi lamentati. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Invero, il Tribunale di Catanzaro non si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). I Il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni i suddetti episodi, già unificati - come detto - in sede cognizione, non potessero essere avvinti da continuazione. Invece, il Tribunale ha omesso tale necessaria spiegazione e ha inserito, di contro, in un'unica cornice argonnentativa in parte disancorata dalle stesse obiettive emergenze dei giudizi di cognizione, laddove ha definito i reati frutto di situazioni contingenti, trascurando, tuttavia, di considerare che in due delle sentenze il giudice della cognizione aveva riconosciuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione (C. Cost. n. 183/2013), che provvederà a sanare i vizi motivazionali di cui sopra, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna
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