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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00399/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza pronunciata in data 15 Marzo 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Noia, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Severino e di FRANZESE Giuseppe, in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato, ritenuta la recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa per FRANZESE Giuseppe e in anni uno mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per [OSCURATO:PERSONA] Severino.

Ribadito il giudizio di colpevolezza dei prevenuti per il reato di tentato furto in concorso alla stregua degli accertamenti della PG che aveva sorpreso due dei tre imputati armeggiare con un arnese di grosse dimensioni sulla serranda chiusa di un esercizio commerciale, che avevano trovato poi parzialmente sollevata, mentre il terzo attendeva all'interno di un furgone parcheggiato dinanzi all'esercizio, ritenuta raggiunta la soglia di rilevanza penale della fattispecie, riconosceva la ricorrenza altresì delle circostanze aggravanti del numero delle persone in ragione della fattiva collaborazione del conducente del mezzo, all'interno del quale era stato rinvenuto il bastone di ferro utilizzato per l'effrazione e la violenza sulle cose.

Escludeva altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della modalità della condotta e dalla rilevanza dei precedenti penali dei correi e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in considerazione del complessivo pregiudizio arrecato alla persona offesa; argomentava altresì la riconosciuta recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]; rideterminava peraltro il trattamento sanzionatorio in termini edittali più miti.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le difese di entrambi gli imputati con motivi sostanzialmente analoghi.

Con i primi due motivi i ricorrenti lamentano il giudizio di responsabilità formulato a loro carico e la ricorrenza delle circostanze aggravanti riconosciute, laddove il fermo degli imputati era avvenuto quando gli stessi si erano allontanati dal luogo in cui si era consumato il fatto, di talchè non sarebbe stato possibile collegare al reato tutti e tre gli occupanti del furgone, e comunque soltanto due di essi erano stati visti armeggiare vicino alla serranda dell'esercizio ed il loro allontanamento poteva ricondursi ad una desistenza volontaria e non già all'intervento delle forze dell'ordine.Con distinti motivi di ricorso i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole altresì del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione e l'[OSCURATO:PERSONA] deduce altresì un difetto motivazionale in relazione alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi in punto di responsabilità penale vanno dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, sebbene nell'ambito di un concorso di persone nel reato, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e i ricorrenti si limitino sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli argomenti difensivi introdotti nei motivi di appello.

2. I ricorsi inoltre non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese con particolare riferimento alla ricorrenza di un contributo causale di ciascuno degli imputati nella realizzazione del fato-reato, come caduto sotto la diretta percezione degli operanti, secondo i quali due dei tre arrestati erano stati sorpresi ad armeggiare sulla serranda dell'esercizio commerciale avvalendosi di un bastone di ferro, che la serranda era stata trovata per alcuni centimetri, mentre nel furgone, parcheggiato dinanzi all'esercizio e all'interno del quale era stata successivamente rinvenuta la mazza di ferro, era stato notato il conducente in attesa di ripartire, riconoscendo in tale circostanze tutti gli elementi tipici, in termini di idoneità ed univocità, del furto tentato in concorso.

3. Le censure che deducono travisamento della prova e difetto di motivazione appaiono pertanto improponibili a fronte di un ragionamento logico giuridico esente da vizi o salti logici espresso da entrambi i giudici di merito, laddove le censure avanzate dai ricorrenti si limitano a proporre una alternativa lettura delle posizioni e degli spostamenti degli imputati ragionando esclusivamente in fatto e proponendo una lettura alternativa del materiale indiziario, che sfugge pertanto al sindacato di questa Corte..3.

Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso con i quali entrambi gli imputati lamentano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. laddove le deduzioni non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Inammissibili risultano poi i motivi con cui si lamenta la esclusione delle circostanze attenuanti generiche e si avversa la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità della condotta, il numero e la natura dei precedenti penali e dei carichi pendenti dei rei e la ricorrenza della recidiva per l'[OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito il ricorrente, pure invocandone la esclusione nel titolo di un motivo, non ha svolto alcun apprezzamento critico sul punto e pertanto, anche in relazione a tale profilo, il motivo si presenta inammissibile. 4.1 Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta vizi, travisamenti od errori tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione, trattandosi di pena modulata sulla base di criteri edittali improntati al minimo.

5. Del tutto destituito di fondamento è anche il motivo di ricorso del FRANZESE concernente il riconoscimento del beneficio della non menzione, a fronte di richiesta formulata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e pertanto incorrendo nella preclusione di cui all'art.606 cpv cod.proc.pen. e comunque non ricorrendone le condizioni di legge a fronte di precedenti ostativi.

6. In conclusioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esclusione per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza pronunciata in data 15 Marzo 2019, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Noia, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Severino e di FRANZESE Giuseppe, in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato, ritenuta la recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa per FRANZESE Giuseppe e in anni uno mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per [OSCURATO:PERSONA] Severino. Ribadito il giudizio di colpevolezza dei prevenuti per il reato di tentato furto in concorso alla stregua degli accertamenti della PG che aveva sorpreso due dei tre imputati armeggiare con un arnese di grosse dimensioni sulla serranda chiusa di un esercizio commerciale, che avevano trovato poi parzialmente sollevata, mentre il terzo attendeva all'interno di un furgone parcheggiato dinanzi all'esercizio, ritenuta raggiunta la soglia di rilevanza penale della fattispecie, riconosceva la ricorrenza altresì delle circostanze aggravanti del numero delle persone in ragione della fattiva collaborazione del conducente del mezzo, all'interno del quale era stato rinvenuto il bastone di ferro utilizzato per l'effrazione e la violenza sulle cose. Escludeva altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della modalità della condotta e dalla rilevanza dei precedenti penali dei correi e l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. in considerazione del complessivo pregiudizio arrecato alla persona offesa; argomentava altresì la riconosciuta recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]; rideterminava peraltro il trattamento sanzionatorio in termini edittali più miti. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le difese di entrambi gli imputati con motivi sostanzialmente analoghi. Con i primi due motivi i ricorrenti lamentano il giudizio di responsabilità formulato a loro carico e la ricorrenza delle circostanze aggravanti riconosciute, laddove il fermo degli imputati era avvenuto quando gli stessi si erano allontanati dal luogo in cui si era consumato il fatto, di talchè non sarebbe stato possibile collegare al reato tutti e tre gli occupanti del furgone, e comunque soltanto due di essi erano stati visti armeggiare vicino alla serranda dell'esercizio ed il loro allontanamento poteva ricondursi ad una desistenza volontaria e non già all'intervento delle forze dell'ordine.Con distinti motivi di ricorso i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole altresì del mancato riconoscimento del beneficio della non menzione e l'[OSCURATO:PERSONA] deduce altresì un difetto motivazionale in relazione alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi in punto di responsabilità penale vanno dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati in tutte le loro articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, sebbene nell'ambito di un concorso di persone nel reato, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e i ricorrenti si limitino sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli argomenti difensivi introdotti nei motivi di appello. 2. I ricorsi inoltre non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese con particolare riferimento alla ricorrenza di un contributo causale di ciascuno degli imputati nella realizzazione del fato-reato, come caduto sotto la diretta percezione degli operanti, secondo i quali due dei tre arrestati erano stati sorpresi ad armeggiare sulla serranda dell'esercizio commerciale avvalendosi di un bastone di ferro, che la serranda era stata trovata per alcuni centimetri, mentre nel furgone, parcheggiato dinanzi all'esercizio e all'interno del quale era stata successivamente rinvenuta la mazza di ferro, era stato notato il conducente in attesa di ripartire, riconoscendo in tale circostanze tutti gli elementi tipici, in termini di idoneità ed univocità, del furto tentato in concorso. 3. Le censure che deducono travisamento della prova e difetto di motivazione appaiono pertanto improponibili a fronte di un ragionamento logico giuridico esente da vizi o salti logici espresso da entrambi i giudici di merito, laddove le censure avanzate dai ricorrenti si limitano a proporre una alternativa lettura delle posizioni e degli spostamenti degli imputati ragionando esclusivamente in fatto e proponendo una lettura alternativa del materiale indiziario, che sfugge pertanto al sindacato di questa Corte..3. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso con i quali entrambi gli imputati lamentano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. laddove le deduzioni non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Inammissibili risultano poi i motivi con cui si lamenta la esclusione delle circostanze attenuanti generiche e si avversa la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità della condotta, il numero e la natura dei precedenti penali e dei carichi pendenti dei rei e la ricorrenza della recidiva per l'[OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito il ricorrente, pure invocandone la esclusione nel titolo di un motivo, non ha svolto alcun apprezzamento critico sul punto e pertanto, anche in relazione a tale profilo, il motivo si presenta inammissibile. 4.1 Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta vizi, travisamenti od errori tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione, trattandosi di pena modulata sulla base di criteri edittali improntati al minimo. 5. Del tutto destituito di fondamento è anche il motivo di ricorso del FRANZESE concernente il riconoscimento del beneficio della non menzione, a fronte di richiesta formulata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e pertanto incorrendo nella preclusione di cui all'art.606 cpv cod.proc.pen. e comunque non ricorrendone le condizioni di legge a fronte di precedenti ostativi. 6. In conclusioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esclusione per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21
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