CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15412/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione li Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania i -ic.:orre avverso la pronuncia assolutoria in epigrafe indicata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.590 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nei inotivi d cloglianza lamenta: 1. Carenza di motivazione in relazione agii elementi di prova sui quali si fonda la sentenza di primo grado; 2. Erronea valutazione delle prove con riguardo ai compiti spettanti al responsabile della sicurezza; 3. Mancanza e contraddittorietà della motivazione n ordine al criterio di giudizio utilizzati per decidere il caso in esame. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente la Corte come il fatto risalga al 4/10/2011. Deve ritenersi ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione previsto dall'ai-1.157 cod. pen., pari ad anni sette e mesi sei dalla consumazione del reato. Anche a ritenere fondato, dunque, il ricorso nei merito, io stesso non potrebbe mai portare all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio al giudice tie.,1 merito perché, sgombrato il campo dagli errori in diritto prospettatn si proceda alla valutazione del fatto. Si manifesta evidente, pertanto, la sopravvenuta assenza di un valido interesse utile a supportare l'impugnazione. Questa Corte ha - infatti - costantemente affermato principio secondo cui nteresse all'impugnazione richiesto dall'art. 568, comrna 4, cod.proc.pen. deve essere attuaie, nel senso che esso deve sussistere non solo al momento deiia proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché interviene ia decisione richiesta. L'interesse sotteso al ricorso deve anche essere concreto, nei senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti dei provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. In tal senso, dunque : non è ammesso un interesse meramente teorico, per la soia affermazione del principio. In tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile !a doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Condizione questa che non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia comunque da ritenersi ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione di un principio di diritto da valere per il futuro (Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep.2015, Stracuzzi, Rv. 26218101; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, Donnarturnma, Rv„ 226,1-6601). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Cosi deciso il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]