CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 agosto 2026
Cassazione n. 24611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzantiOnoria, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro- intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1481/2022depositata il 28/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/20261 Il Tribunale di Modena, con sentenza del 29/3/2019, in accoglimentodell’opposizione, revocò il decreto che aveva ingiunto alla debitriceprincipale, [OSCURATO:SOCIETA], fallita nelle more del giudizio, e aifideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Bolognaspa ( breviter “Carisbo”) delle somme ivi indicate per crediti derivanti daun conto corrente bancario e un mutuo ipotecario stipulati tra RRInvestimenti e Carisbo, con rilascio di garanzie personali da parte dei socie del legale rappresentante della società debitrice, dichiarando che nullaera dovuto dai fideiussori nei confronti dell’istituto bancario.2 La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame proposto dall’istitutodi credito (cui era succeduta [OSCURATO:PERSONA] srl, cessionaria dei crediti )rilevando che nel ricostruire il saldo di conto corrente, posto a fondamentodella pretesa fatta valere in via monitoria, in difetto degli estratti contocompleti relativi all’intera durata del rapporto, alla stregua criterio del c.d.saldo zero, ( e quindi a partire dal 2007) non era stato operato alcunindebito ampliamento del thema decidendum, essendo stati piuttostocorrettamente applicati i principi costantemente affermati nellagiurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova.1.2 La Corte emiliana riteneva inammissibile, in quanto tardiva, laproduzione da parte [OSCURATO:PERSONA] degli estratti conto in appello edirrilevante l’avvenuta ammissione della banca cedente al passivo delfallimento della correntista debitrice principale, posto che, secondo ilprincipio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, aiprovvedimenti emessi dal giudice delegato in sede di ricostruzione dellostato passivo deve riconoscersi un valore meramente endofallimentare.Numero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/20261.2 Opinava , da ultimo, che, poiché il primo giudice aveva escluso che lefideiussioni prestate dagli odierni appellati avessero natura di contrattiautonomi di garanzia e sul punto la sentenza non era stataspecificamente impugnata, si era formato il giudicato su tale qualificazionegiuridica2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzasulla base di sette motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzantiPaola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese concontroricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 198 e 345 c.p.c., inrelazione al disposto dell’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere laCorte d’Appello ritenuto inammissibili le produzioni documentali effettuatedalla Banca all’atto della costituzione in appello (estratti conto del c/c n.0740/2820270E relativi ai periodi 31/08/2004 31/03/2006 – 31/01/2007 -28/02/2007 – 31/03/2007 – 30/04/2007 e 30/06/2007) nonostante glistessi fossero stati oggetto di un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.avanzata al Tribunale da parte degli appellati e il Giudice di primo gradoavesse autorizzato il CTU all’esame, oltre che della documentazioneprodotta, di “registri e documenti contabili con riferimento ai rapporticontabili in questione”.1.1 Il motivo è infondato.1.2 E’ pacifico che la produzione degli estratti conto non versati in atti nelgiudizio di primo grado entro il termine di cui all’art. 183 c.p.c. è avvenutanel giudizio di appello per cui correttamente la Corte l’ha ritenuta tardiva,senza che rilevi il fatto che gli appellati nel giudizio di primo gradoavessero formulato istanza di esibizione che era stata rigettata.Numero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/20262 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1n. 5, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello sostanzialmente omesso dimotivare sulle ragioni per cui ha ritenuto “non sufficientementedall’aprile 2004 nonostante il consulente d’ufficio lo avesse motivatamenteritenuto più corretto rispetto a quello effettuato a far tempo dal 2007.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 La Corte non ha omesso l’esame di alcun fatto storico ma ha ritenutopiù attendibile una ipotesi di conteggio del CTU rispetto ad un'altra.Si legge, infatti, nell’impugnato provvedimento : « appare allorapienamente condivisibile, alla luce dei principi sopra richiamati,l’affermazione circa la correttezza della ricostruzione del conto soltanto afar data dal 2007 (il riferimento al 2017 risulta, come riconosciuto daentrambe le parti, frutto di un evidente refuso) e non dall’aprile 2004, inquanto una ricostruzione continuativa e completa è stata possibile soltantodall’anno 2007 in avanti proprio a causa della mancanza di parte degliestratti conto relativi al periodo precedente, mentre il diverso conteggio,pure effettuato dal c.t.u., è stato giustamente ritenuto nonsufficientemente attendibile. D’altro canto, la rilevante differenza tra lerisultanze delle due ipotesi alternative non costituisce di per sé elementoidoneo a inficiare la validità della rielaborazione operata alla stregua deicriteri del c.d. saldo zero, non essendo stati dedotti specifici errori tecnico-contabili ».2.3 La censura mira inammissibilmente a sindacare una valutazione delgiudice di merito presa in “doppia conforme”.3 Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c., inrelazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere laCorte d’Appello dichiarato la formazione della cosa giudicata (per mancataimpugnazione) sulla qualifica di fideiussioni, anziché di contratti autonomi,Numero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/2026dei negozi di garanzia rilasciati nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]dagli appellati.Il motivo è fondato.3.1 Al riguardo la Corte ha affermato quanto segue : « Quanto al terzomotivo, il primo giudice ha escluso che le fideiussioni prestate dagli odierniappellati abbiano natura di contratti autonomi di garanzia e la sentenzanon è stata specificamente impugnata sul punto, con conseguentepassaggio in giudicato della relativa statuizione».3.2 In realtà l’appellante, come documentato riproducendo l’estrattodell’appello nel corpo del motivo, nel contestare la decisione di primogrado aveva, tra l’altro, argomentato «… gli opponenti in primo gradohanno rilasciato “garanzie autonome” come evidenziato dal fatto che esseprevedono, in ogni caso, il pagamento “a semplice richiesta scritta diCodesta Banca, ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”di quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altroaccessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova inqualsiasi sede contro il garante i successori o aventi causa, le risultanzedelle scritture contabili della banca...; contengono, cioè, tutti queglielementi che, per costante giurisprudenza, identificano il contrattoautonomo di garanzia e, cioè, non solo e non tanto l’obbligo di pagare “aprima richiesta” ma anche e soprattutto la “rinuncia a sollevare eccezioniin deroga all’art. 1945” (cfr. per tutte Cass. 14/06/2016 n. 12152;. Sez.Un. 18/02/2010 n. 3974; Trib. Trieste 21/08/2018 n. 526; Trib. Roma6/08/2018 n. 16246) unitamente all’obbligo, anche in caso di invaliditàdell’obbligazione garantita, di pagare alla Banca quanto, comunque, lastessa ha erogato al debitore garantito (v. docc. n. 4, 6 e 7 all’art.8) ».3.3. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale laricorrente aveva quindi specificamente ed esplicitamente riaffermato lanatura di contratto autonomo di garanzia invece che di fideiussione, cosìNumero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/2026arrivando a confutare la qualificazione giuridica assegnata dal Tribunalealla garanzia prestata dai controricorrenti.4 Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1242 c.c., nonché degliartt. 167, 183 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c.,per non avere la Corte d’Appello rilevato e dichiarato la inammissibilità pertardività e novità dell’eccezione di compensazione formulata da parte deigaranti opponenti soltanto con l’atto di riassunzione del processo a seguitodell’interruzione conseguente la declaratoria di fallimento del debitoreprincipale [OSCURATO:SOCIETA]5 Il quinto motivo ha ad oggetto la medesima censura fatta valere comevizio ex art. 360, comma 1 nr 3 c.p.c.6 Il sesto motivo ipotizza violazione e/o falsa applicazione, in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., degli artt. 1247 et 1945 c.c. per averela Corte d’Appello ritenuto che i garanti “potessero opporre incompensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale”nonostante, nella fattispecie, i contratti di garanzia prevedessero che “ilgarante è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scrittadella Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore”.6.1 I tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo,7 Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 e43 l.fall. per avere la Corte d’Appello escluso che la transazione conclusatra la Banca e gli Organi della debitrice principale, [OSCURATO:SOCIETA]., a definizione della causa di opposizione allo statopassivo spiegasse influenza nel giudizio di appello già radicato anche dallaRR [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguita dai garanti.7.1 Il motivo è infondato in quanto il giudizio di accertamento dello statopassivo ha valore endofallimentare e il suo esito non spiega alcun effettovincolante in altri giudizi.8 In accoglimento del terzo motivo l’impugnata sentenza va cassata conrinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione,Numero registro generale 25310/2022Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24611/2026Data pubblicazione 12/08/2026per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MAccoglie il terzo motivo, rigetta il primo e il settimo motivo, dichiarainammissibile il secondo motivo ed assorbiti il quarto, quinto e sestomotivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinviala causa Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demandaanche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente