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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 34020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 31/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 04/02/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 648 bis cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione riguardo all'affermazione del contributo morale o morale del prevenuto rispetto ai fatti di alterazione o manipolazione del veicolo sequestrato, nonché la violazione di legge in ordine agli artt. 192 comma secondo cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado, che ha saldato ed integrato - ha dato correttamente conto del granitico compendio probatorio gravante sui ricorrente che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, è risultato adeguatamente ampio tanto da provare l'addebito, in considerazione della circostanza che lo stesso transitava, senza documenti conformi, a bordo di un motociclo di provenienza furtiva integralmente trasformato, dopo aver modificato o fatto modificare il telaio originale ed apposto altra targa di altro veicolo regolarmente immatricolato (intestato a suo padre) e tanto è bastato ad integrare non solo l'elemento materiale del reato, ma anche quello psicologico, essendo lapalissiana la malafede del prevenuto, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez.

II, n. 39702/2018), secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa, vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 3 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/04/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 31/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 04/02/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione riguardo all'affermazione del contributo morale o morale del prevenuto rispetto ai fatti di alterazione o manipolazione del veicolo sequestrato, nonché la violazione di legge in ordine agli artt. 192 comma secondo cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado, che ha saldato ed integrato - ha dato correttamente conto del granitico compendio probatorio gravante sui ricorrente che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, è risultato adeguatamente ampio tanto da provare l'addebito, in considerazione della circostanza che lo stesso transitava, senza documenti conformi, a bordo di un motociclo di provenienza furtiva integralmente trasformato, dopo aver modificato o fatto modificare il telaio originale ed apposto altra targa di altro veicolo regolarmente immatricolato (intestato a suo padre) e tanto è bastato ad integrare non solo l'elemento materiale del reato, ma anche quello psicologico, essendo lapalissiana la malafede del prevenuto, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. II, n. 39702/2018), secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un veicolo di provenienza delittuosa, vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 3 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2
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