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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 32521/2026

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(CUI: 004XCTF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13328-2026 - Udienza del 8/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata pluriaggravata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata è inammissibile in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la risposta della Corte distrettuale sul tema della recidiva è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui occorre che il riconoscimento della aggravante suddetta sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esplicitato, in termini incensurabili in questa sede, le valutazioni di merito che hanno condotto alla quantificazione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI: 004XCTF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13328-2026 - Udienza del 8/06/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata pluriaggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata è inammissibile in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la risposta della Corte distrettuale sul tema della recidiva è pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui occorre che il riconoscimento della aggravante suddetta sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esplicitato, in termini incensurabili in questa sede, le valutazioni di merito che hanno condotto alla quantificazione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32521/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris