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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16540/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24515/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via F. Belloni n. 16; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilia ta presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], n.323/2020, pubblicata il 2 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], medico di assistenza primaria e continuità assistenziale, ha ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto il pagamento in proprio favore di differenze retributive maturate a vario titolo.

L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione che il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, ha rigettato.

L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, ha in parte accolto limitatamente al pagamento dell’indennità di rischio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

Parte ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, degli artt. 40 e 45 del d.lgs.n. 165 del 2001, dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare la nullità dell’art. 13, comma 1, dell’Accordo integrativo approvato con delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 916 del 2006 perché in contrasto con la disciplina dettata dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Medicina Generale del 2005.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 20 gennaio 2005 perché il giudice di appello avrebbe errato nel considerare nulla la previsione dell’indennità di rischio sulla base di una non condivisibile interpretazione della menzionata contrattazione collettiva.

In particolare, il compenso di cui al citato art. 72 non si poteva considerare omnicomprensivo e il detto art. 72 nonché il precedente art. 14 dell’Accordo nazionale Collettivo prevedevano la possibilità di riconoscere ai medici di C.A. compensi indipendenti dal raggiungimento di obiettivi e dallo svolgimento di determinate attività o servizi aggiuntivi.

Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1362 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c. atteso che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che, con riferimento all’indennità in parola, fosse stato previsto un automatismo illegittimo, siccome esistevano specifici rischi legati alla tipologia di attività svolta in Abruzzo dai medici di continuità assistenziale.

Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate.

La S.C., con sentenza di questa sezione lavoro n. 29137del 6 ottobre 2022 , alla motivazione della quale si rinvia espressamente ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato, infatti, il principio, che questo Collegio intende ribadire, per il quale, in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’art. 2nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l egge n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all’art. 4, comma 9, della leggen. 412 del 1991, e, quindi , al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è nulla, pertanto,la previsione di cui all’art. 13 dell’accordo integrativo per la regione Abruzzo del 9 agosto 2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’accordo collettivo nazionale del 20 gennaio 2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni didisagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale. 2)Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.

L’ASL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] deduce, con il primo motivo, l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c.

Essa sostiene, in sintesi, che le delibere del D.G. dell’ASL e quelle del Commissario ad actahanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica che hanno imposto alle Regioni di perseguire l’obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

La ASL deduce, poi, che la Regione Abruzzo, in quanto soggetta al Piano di Rientro, non avrebbe potuto erogare servizi sanitari ulteriori a quelli previsti nei LEA, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale e rileva che, nella fattispecie di causa, erano in questione incentivi facoltativi e volontari che esulavano dai LEA e che, come tali, non potevano essere erogati nella loro interezza.

Con il secondo motivo parte ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), e dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale.

Essa censura la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell’AIR dai contenuti della Delib. di [OSCURATO:PERSONA] n. 592 del 2008 e della successiva Delib.

Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento alla sola riapertura dei tavoli di concertazione - nella specie avvenuta - e non anche alla modifica dell'AIR; la delibera Commissariale, poi, faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle ASL.

La P.A. rileva, altresì, la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal Commissario ad actae dalla Regione e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sarebbe stato necessario il consenso dei sindacati.

La medesima rubrica, con un riferimento ulteriore alla deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011, è anteposta al terzo motivo con il quale l’Azienda torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta unilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali (recepito dalla citata delibera n. 27 del 2011), non sindacabili, a loro volta emanati in attuazione del piano di rientro dal deficit in materia di spese sanitarie.

Con il quarto motivo la P.A. ricorrente incidentale addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 1326 c.c. e deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), sicché il medico convenzionato avrebbe potuto decidere di non accettare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate, mentre il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti.

La quinta critica denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’accordocollettivo nazionale 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della legge n. 421 del 1992, art. 1, e del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 e, in particolare, dell'art.54, nonché dell'art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2005.

La ricorrente incidentale contesta la qualificazione del compenso previsto dall’art. 5 AIR. e dall’art. 54 ACN, per i "Nuclei di cure primarie" (e, in generale, per le altre voci contrattuali oggetto di riduzione) operata nella sentenza impugnata e deduce che si tratterebbe di compensi di natura incentivante, corrisposti a fronte di una forma volontaria e facoltativa di esercizio dell’attività medica (le aggregazioni di medici).

Con il sesto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in particolare con l’Accordo sottoscritto il6 marzo 2007 dalla Regione Abruzzo con il Governo.

La settima censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione della legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5.

Ad avviso della ricorrente incidentale, non avrebbero potuto essere disapplicati gli atti amministrativi con i quali la [OSCURATO:PERSONA], intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa.

L’ASL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2244/2015) per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto non costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio bensì rappresenti un mero antecedente logico, sì da integrare un pregiudiziale in senso tecnico.

Su tutti i detti motivi questa S.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali si è espresso, a partire da Cass., Sez.

L, 3 maggio 2021, n. 11566, poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette, il principio per cui “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure dinegoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata”.

Ne deriva il rigetto del ricorso incidentale. 3)Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati.

Le spese di lite del presente giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente e per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso principale; -rigetta il ricorso incidentale; -compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione ; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente e per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24515/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via F. Belloni n. 16; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilia ta presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], n.323/2020, pubblicata il 2 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], medico di assistenza primaria e continuità assistenziale, ha ottenuto dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto il pagamento in proprio favore di differenze retributive maturate a vario titolo. L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione che il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, ha rigettato. L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA], nel contraddittorio delle parti, ha in parte accolto limitatamente al pagamento dell’indennità di rischio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’ASL di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. Parte ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991, come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge n. 289 del 2002, degli artt. 40 e 45 del d.lgs.n. 165 del 2001, dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 48 della legge n. 833 del 1978, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare la nullità dell’art. 13, comma 1, dell’Accordo integrativo approvato con delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 916 del 2006 perché in contrasto con la disciplina dettata dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Medicina Generale del 2005. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 20 gennaio 2005 perché il giudice di appello avrebbe errato nel considerare nulla la previsione dell’indennità di rischio sulla base di una non condivisibile interpretazione della menzionata contrattazione collettiva. In particolare, il compenso di cui al citato art. 72 non si poteva considerare omnicomprensivo e il detto art. 72 nonché il precedente art. 14 dell’Accordo nazionale Collettivo prevedevano la possibilità di riconoscere ai medici di C.A. compensi indipendenti dal raggiungimento di obiettivi e dallo svolgimento di determinate attività o servizi aggiuntivi. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1362 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c. atteso che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che, con riferimento all’indennità in parola, fosse stato previsto un automatismo illegittimo, siccome esistevano specifici rischi legati alla tipologia di attività svolta in Abruzzo dai medici di continuità assistenziale. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate. La S.C., con sentenza di questa sezione lavoro n. 29137del 6 ottobre 2022 , alla motivazione della quale si rinvia espressamente ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato, infatti, il principio, che questo Collegio intende ribadire, per il quale, in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’art. 2nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l egge n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all’art. 4, comma 9, della leggen. 412 del 1991, e, quindi , al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è nulla, pertanto,la previsione di cui all’art. 13 dell’accordo integrativo per la regione Abruzzo del 9 agosto 2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’accordo collettivo nazionale del 20 gennaio 2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni didisagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale. 2)Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale. L’ASL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] deduce, con il primo motivo, l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c. Essa sostiene, in sintesi, che le delibere del D.G. dell’ASL e quelle del Commissario ad actahanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica che hanno imposto alle Regioni di perseguire l’obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La ASL deduce, poi, che la Regione Abruzzo, in quanto soggetta al Piano di Rientro, non avrebbe potuto erogare servizi sanitari ulteriori a quelli previsti nei LEA, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale e rileva che, nella fattispecie di causa, erano in questione incentivi facoltativi e volontari che esulavano dai LEA e che, come tali, non potevano essere erogati nella loro interezza. Con il secondo motivo parte ricorrente incidentale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, della legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b), e dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale. Essa censura la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell’AIR dai contenuti della Delib. di [OSCURATO:PERSONA] n. 592 del 2008 e della successiva Delib. Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento alla sola riapertura dei tavoli di concertazione - nella specie avvenuta - e non anche alla modifica dell'AIR; la delibera Commissariale, poi, faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle ASL. La P.A. rileva, altresì, la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal Commissario ad actae dalla Regione e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sarebbe stato necessario il consenso dei sindacati. La medesima rubrica, con un riferimento ulteriore alla deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011, è anteposta al terzo motivo con il quale l’Azienda torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta unilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali (recepito dalla citata delibera n. 27 del 2011), non sindacabili, a loro volta emanati in attuazione del piano di rientro dal deficit in materia di spese sanitarie. Con il quarto motivo la P.A. ricorrente incidentale addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 1326 c.c. e deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), sicché il medico convenzionato avrebbe potuto decidere di non accettare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate, mentre il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti. La quinta critica denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’accordocollettivo nazionale 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della legge n. 421 del 1992, art. 1, e del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 e, in particolare, dell'art.54, nonché dell'art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2005. La ricorrente incidentale contesta la qualificazione del compenso previsto dall’art. 5 AIR. e dall’art. 54 ACN, per i "Nuclei di cure primarie" (e, in generale, per le altre voci contrattuali oggetto di riduzione) operata nella sentenza impugnata e deduce che si tratterebbe di compensi di natura incentivante, corrisposti a fronte di una forma volontaria e facoltativa di esercizio dell’attività medica (le aggregazioni di medici). Con il sesto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in particolare con l’Accordo sottoscritto il6 marzo 2007 dalla Regione Abruzzo con il Governo. La settima censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione della legge n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5. Ad avviso della ricorrente incidentale, non avrebbero potuto essere disapplicati gli atti amministrativi con i quali la [OSCURATO:PERSONA], intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa. L’ASL [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2244/2015) per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto non costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio bensì rappresenti un mero antecedente logico, sì da integrare un pregiudiziale in senso tecnico. Su tutti i detti motivi questa S.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali si è espresso, a partire da Cass., Sez. L, 3 maggio 2021, n. 11566, poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette, il principio per cui “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure dinegoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata”. Ne deriva il rigetto del ricorso incidentale. 3)Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente e per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso principale; -rigetta il ricorso incidentale; -compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione ; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente e per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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