CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 1956/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2521/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/11/2016; 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che si riporta agli atti difensivi e chiede l'accoglimento dei quattro motivi di ricorso e l'inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente incidentale, che si riporta agli atti difensivi depositati e chiede il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, venne sintetizzata da questa Corte, con la sentenza n. 20815/2015: <<1) [OSCURATO:PERSONA] ha agito contro il fratello Francesco, citandolo avanti al tribunale di Padova per chiedere il rispetto delle distanze legali del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] (part. 239 e 112 Fg5), la dismissione dell’uso commerciale della terrazza in ossequio alla servitù accordata nell’atto divisionale intervenuto nel 1971 e l’accertamento della linea di confine tra la proprietà contemplata nel detto atto (pag. 90 del ricorso). Come riferisce la sentenza di appello, il convenuto ha eccepito “l’intervenuta usucapione della porzione di immobile dell’attore asseritamente occupata” e del diritto di servitù di mantenere opere a distanza inferiore a quella legale. Il tribunale nel dicembre 2005 ha in buona parte accolto le domande. La Corte appello di Venezia con sentenza 11 gennaio 2010 ha invece accolto l’eccezione di usucapione relativa a tutte le opere “poste in essere”, completate da [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1972, essendo stata la domanda proposta il 1 dicembre 1992, dopo la maturazione del termine utile>>. 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 A questo punto occorre soggiungere che con la anzidetta sentenza n. 20815/2015 questa Corte, alla quale [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto con rituale ricorso, accolse il quarto motivo, rigettò il primo, il secondo e il terzo, dichiarò assorbiti gli altri e cassò la decisione impugnata con rinvio. Con il quarto motivo il ricorrente si era doluto del fatto che la Corte d’appello avesse assegnato valore di piena prova alla dichiarazione resa dal fratello Francesco al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di ottenere concessione in sanatoria, con la quale il predetto aveva affermato che i lavori avevano avuto inizio e fine nell’anno 1972. La sentenza di legittimità ribadì il principio secondo il quale <<la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 5321/06)>>, avendo l’atto di notorietà e l’autocertificazione in genere <<attitudine certificativa e probatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass. 18856/04; 4556/14)>>. Di conseguenza il Giudice del merito avrebbe dovuto <<utilizzare con massima cautela, e senza conferirle decisivo valore, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio proveniente dalla parte interessata>>. Da ciò, prosegue la sentenza, <<A ben vedere invece lo stesso giudizio d’inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal ricorrente è stato reso muovendo dal presupposto del valore di quanto desumibile dalla dichiarazione sostitutiva. Ha quindi motivo parte ricorrente a dolersi di questa mancata ammissione nell’ambito della censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c. svolta con il quarto motivo>>. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa davanti al Giudice del rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Graziano e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, per quel che qui rileva, accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, accertò il confine e confermò la statuizione di condanna all’arretramento e alla demolizione di cui alla sentenza di primo grado, tenendo conto della linea di confine. Avverso quest’ultima decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], Graziano e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, in seno al quale avanza ricorso incidentale sulla base di due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Con ordinanza emessa all’epilogo dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa venne rimessa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. La sentenza impugnata aveva escluso il compimento del ventennio affermando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che <<i lavori fossero finiti entro 30.11.1972>>, invece avrebbe dovuto valutare se le emergenze probatorie <<consentissero ritenere che alla data del 1 dicembre 1972, esistessero elementi strutturali idonei a rivelare un ampliamento non conforme agli accordi divisionali e alle norme sulle distanze>>. 1.1. Il motivo è infondato. I ricorrenti richiamano il principio di cui alla sentenza n. 11052/2016 (Rv. Rv. 639938), con il quale si è ribadito che al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione bensì a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù. Difatti, condiviso il principio evocato, tuttavia, non è dubbio essere onere di colui che pretenda di avere usucapito provare di aver posto in esistenza gli elementi strutturali ed essenziali di cui sopra. Ovviamente il vaglio di una tale prova, facente parte del complessivo accertamento di merito, non può essere sindacato in questa sede. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge (nella specie l’art. 1158 cod. civ.) i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 244 cod. proc. civ. Secondo l’assunto impugnatorio la Corte veneta aveva errato a escludere ogni valore probatorio alla dichiarazione resa dal convenuto alla p.a., che, invece, secondo le indicazioni della sentenza di legittimità, andava apprezzata alla luce degli altri elementi di prova. Altro errore era stato commesso a giudicare inammissibile la prova orale (teste [OSCURATO:PERSONA]O) richiesta dall’esponente in sede d’appello e riproposta davanti al giudice del rinvio. 2.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, in quanto diretto, piuttosto palesemente, a censurare le decisioni istruttorie di merito. 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 La Corte d’appello ha giudicato inammissibili le prove richieste da [OSCURATO:PERSONA] a condizione che fossero state ammesse quelle richieste da [OSCURATO:PERSONA]; poiché quest’ultime non furono ammesse le istanze in parola non avrebbero potuto comunque essere esaminate. Il capitolo di prova, al quale avrebbe dovuto essere sottoposto [OSCURATO:PERSONA]O è stato valutato generico, sia dal punto di vista temporale che delle circostanze, oltre che in contrasto con le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Pur potendosi condividere il criterio di non formalistico rigore con il quale deve vagliarsi la specificità del motivo in ordine ai fatti, deve rilevarsi che, qui la precisa indicazioni delle opere compiute “invito domino”, risultava decisiva e la ponderazione della decisività probatoria resta insindacabilmente assegnata alla motivata statuizione del giudice del merito (cfr. Cass. nn. 10371/1995, 8385/1997 e di recente Cass.n. 2149/2021, pur chiarendo che la valutazione deve essere effettuata non solo alla stregua della formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti). Invero, il principio invocato dal ricorrente, riprendendo anche un richiamo ai precedenti operato da questa Corte, con la sentenza n. 25958/2015, trova giustificazione e spiegazione in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività, in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli (Sez. 1, n. 11844, 19/5/2006, Rv. 589395). Nel caso di cui alla massima richiamata, si trattava, appunto, nell’ambito di obbligazioni 8 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 nascenti dal matrimonio, di provare fatti e circostanze afferenti ontologicamente ai comportamenti, spesso minuti e scarsamente riportabili in un perimetro fissamente definibile apriori. Qui, per contro, risultava indispensabile individuare con puntualità le opere e il tempo della loro realizzazione, opera d’individuazione, questa, pienamente esigibile trattandosi, appunto di fatti materiali distintamente apprezzabili, che andava sottoposta al giudice del merito. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Afferma i ricorrenti che la Corte d’appello si era pronunciato oltre la domanda, poiché la controparte aveva chiesto demolizione e rimessione in pristino dei soli lavori abusivi, difformi rispetto al progetto del 1971. 3.1. La doglianza è inammissibile. La censura difetta di specificità: i ricorrenti omettono di precisare, con la necessaria puntualità, quali fossero i manufatti in relazione ai quali si sarebbe consumato il vizio denunciato e rimettono, del tutto impropriamente, al giudizio di legittimità un’articolata indagine di fatto, implicante la verifica dei luoghi e l’esame del progetto del 1971. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 875 cod. proc. civ. per essere stata giudicata illegittima <<l’applicazione dell’istituto della costruzione in prevenzione al caso di specie>>. I ricorrenti riportano il contenuto della variante parziale al piano regolatore generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (D.G.R.V. 806/08- D.G.R.V. 2699/09 norme tecniche di attuazione art. 11 lett B - Distanza dai confini di proprietà), secondo il quale <<La distanza è fissata dalle norme relative Z.T.O. quando sul lotto limitrofo esista costruzione a confine, è consentita la costruzione o ricostruzione di altri edifici in aderenza, salvo i diritti precostituiti (per luci, vedute, impianti 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 tecnologici esistenti, etc.) con la possibilità del loro sviluppo in altezza fino al limite previsto dalle norme di zona; valgono, inoltre, le disposizioni indicate negli artt. 875 e 877 del Codice Civile, nel qual caso si applicano>>. Riportano, altresì, il seguente stralcio delle norme tecniche di attuazione approvato nel febbraio del 2014: <<Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi interventi di modifica delle facciate (luci, vedute, ecc.) e degli aggetti (cornici, pensiline, poggioli, terrazze ecc.), nei limiti fissati dalle N.T.A. e dal R.E., nel rispetto degli artt. 873 e 875 del C.C. e del D.I. 1444/68 in ordine alla distanza dei fabbricati dai confini>>. Concludono affermando che, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza impugnata, le attuali norme tecniche di attuazione annesse al piano regolatore generale attribuivano al ricorrente il diritto di costruire in aderenza. 4.1. Il motivo è inammissibile. Volendo superare la formulazione dello stesso, a tratti inestricabilmente confusa, il vaglio è precluso dal concorrere delle seguenti considerazioni. Viene posta una questione nuova: nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l’applicazione dell’art. 9 delle N.T.A., ora, per contro, viene evocato l’art. 11 N.T.A., che consentirebbe la costruzione in aderenza. L’applicazione del predetto art. 11 presuppone un accertamento in fatto inammissibile in sede di legittimità, occorrendo verificare l’esistenza di una costruzione al di là del confine cui “aderire” (circostanza questa decisamente negata dalla controparte). La prospettazione difetta di specificità quanto alla indicazione del manufatto cui intende riferirsi e alla sua collocazione rispetto al confine. Inoltre deve soggiungersi che: - con la sentenza di primo grado del 2005 venne affermato che la costruzione di Francesco violava la distanza legale minima dal confine 10 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 di m. 5, oltre a costituire illegittimo aggravamento della servitù di veduta; - con la sentenza d’appello le opere vennero giudicate legittime per avere l’appellante acquisito il diritto a mantenerle per usucapione; - con la sentenza di legittimità la sentenza d’appello venne cassata proprio in merito alla declaratoria d’usucapione; - la tematica sviluppata ora dal ricorrente, il quale neppure ci dice di averla coltivata prima e dove, risulta nuova anche sotto questo profilo. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. 5.1. All’evidenza, trattasi d’anelito a un improprio riesame di merito, il cui scrutinio è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] sottopone a critica la sentenza addebitandole di avere <<accettato come verità le errate affermazioni del CTU>>. Impiegando largo sforzo, che investe oltre undici pagine, il ricorrente s’impegna a contestare le risultanze della consulenza in ordine alla determinazione del confine, alla quale addebita plurimi errori (e, di conseguenza alla sentenza impugnata), il cui scrutinio implicherebbe, a dire dello stesso ricorrente, il complessivo riesame istruttorio (titoli, frazionamenti, planimetrie, atti di divisione, schede catastali). L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel 11 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 6. il secondo motivo, poiché subordinato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, resta assorbito. 7. Le spese del presente giudizio debbono compensarsi in ragione della soccombenza reciproca. 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e, rispettivamente, per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di 12 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : G R A S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 8 e 5 e 3 1 5 b b 2 5 f a b c 3 d 8 3 d b a 0 9 2 d f 9 6 c Numero registro generale 1956/2017 Numero sezionale 531/2022 Numero di raccolta generale 14712/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 contributo unificato pari a quello, rispettivamente, previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] relatore ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 13 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i