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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35130/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le memorie dei difensori dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e quelle delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto, rispettivamente, l'accoglimento del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, la sentenza del giudice di primo grado, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, è stata confermata nei confronti dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (condannata per rapina e lesioni in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) ma parzialmente modificata nei confronti dell'altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (condannata, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per rapina aggravata, porto di arma e lesioni ai danni di tre membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], vittima della rapina).2.

Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo di ricorso con cui ha dedotto tutti i profili di vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità ed alla ricostruzione fattuale che ne costituisce la premessa.

In chiusura del motivo di ricorso, viene contestata altresì la eccessività della pena, tanto con riferimento al mancato riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale tenuta dall'imputata, che in relazione alla carenza motivazionale nell'indicare i parametri sanzionatori utilizzati, nonostante l'entità della pena irrogata.

3. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, formulando due motivi, incentrati rispettivamente sulla inosservanza o erronea applicazione di legge, da un lato, e sui vizi motivazionali, dall'altro, in relazione alla mancata applicazione di circostanze attenuanti (della particolare tenuità del danno - art. 62 n.4 cod. perì. - e del contributo di minima importanza - art. 114 cod. pen.), della causa di esclusione della colpevolezza del fatto di particolare tenuità (art. 131 bis cod. pen.), dell'applicazione dell'aggravante contestata (art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.), nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina (in ogni caso, da ritenersi tentata, e non consumata) anziché furto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni.

Innanzitutto, essi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dei rispettivi atti di appello, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, dei catners de doléances presentati dalle due ricorrenti alla Corte d'appello.

D'altra parte, va considerato che si è in presenza di una cd.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità delle imputate per i reati loro rispettivamente ascritti, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).E' allora del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa loro riproduzione come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

E son quindi inammissibili i ricorsi per cassazione fondati su motivi ripetitivi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

2. Nello specifico, in relazione al ricorso della [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzi tutto evidenziare, a conferma di quanto sopra considerato in ordine alla ripetitività, e conseguente genericità, dell'impugnazione, che il ricorso è redatto con la tecnica del copia-incolla dell'atto di appello, di cui riproduce alla lettera il tenore.

Ma v'è di più: incentrato sulla contestazione della affermazione della responsabilità, salvo poi menzionare, in cauda, il tema del quantum sanzionatorio, esso non si cura affatto di confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, che alle pagine 4 e 5 si dà carico di disarticolare puntualmente la tesi difensiva basata sulla contestazione della credibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che già conosceva l'imputata per ragioni professionali) e su un dato intercettivo (confutato in motivazione e non più coltivato nel ricorso per cassazione).

Quanto al profilo sanzionatorio, la pedissequa ripetitività dell'argomentazione -contenuta in non più di una riga - e l'assenza di alcun tentativo di contrastare le ragioni di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, motivata nella sentenza a pg. 6, rende il motivo del tutto generico ed il ricorso, in parte qua, inammissibile.

3. Miglior sorte non assiste il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con due motivi parzialmente sovrapponibili (in entrambi essendo presente la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen.) contesta la responsabilità (profilo, in realtà, 'coperto' dalla motivazione della sentenza a pg. 2 e - nuovamente - a pg. 4, ove si evidenzia il ruolo attivo e per nulla 'sottomesso' della donna rispetto al correo) nonché molteplici aspetti sanzionatori (tutti puntualmente affrontati e correttamente risolti dalla sentenza di merito) nonché relativi alla qualificazione giuridica del fatto (ove si giunge alla Irrealistica' parcellizzazione del fatto in furto più lesioni).

Si tratta, nel complesso, di motivazioni ripetitive, generiche e manifestamente infondate.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili.

Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01).

Nel caso concreto le difese delle parti civili si son limitate a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di condanna alle spese avanzata dalle parti c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le memorie dei difensori dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e quelle delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto, rispettivamente, l'accoglimento del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, la sentenza del giudice di primo grado, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, è stata confermata nei confronti dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (condannata per rapina e lesioni in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) ma parzialmente modificata nei confronti dell'altra ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (condannata, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per rapina aggravata, porto di arma e lesioni ai danni di tre membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], vittima della rapina).2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo di ricorso con cui ha dedotto tutti i profili di vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità ed alla ricostruzione fattuale che ne costituisce la premessa. In chiusura del motivo di ricorso, viene contestata altresì la eccessività della pena, tanto con riferimento al mancato riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale tenuta dall'imputata, che in relazione alla carenza motivazionale nell'indicare i parametri sanzionatori utilizzati, nonostante l'entità della pena irrogata. 3. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, formulando due motivi, incentrati rispettivamente sulla inosservanza o erronea applicazione di legge, da un lato, e sui vizi motivazionali, dall'altro, in relazione alla mancata applicazione di circostanze attenuanti (della particolare tenuità del danno - art. 62 n.4 cod. perì. - e del contributo di minima importanza - art. 114 cod. pen.), della causa di esclusione della colpevolezza del fatto di particolare tenuità (art. 131 bis cod. pen.), dell'applicazione dell'aggravante contestata (art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.), nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina (in ogni caso, da ritenersi tentata, e non consumata) anziché furto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni. Innanzitutto, essi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame dei rispettivi atti di appello, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, dei catners de doléances presentati dalle due ricorrenti alla Corte d'appello. D'altra parte, va considerato che si è in presenza di una cd. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità delle imputate per i reati loro rispettivamente ascritti, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).E' allora del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa loro riproduzione come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. E son quindi inammissibili i ricorsi per cassazione fondati su motivi ripetitivi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 2. Nello specifico, in relazione al ricorso della [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzi tutto evidenziare, a conferma di quanto sopra considerato in ordine alla ripetitività, e conseguente genericità, dell'impugnazione, che il ricorso è redatto con la tecnica del copia-incolla dell'atto di appello, di cui riproduce alla lettera il tenore. Ma v'è di più: incentrato sulla contestazione della affermazione della responsabilità, salvo poi menzionare, in cauda, il tema del quantum sanzionatorio, esso non si cura affatto di confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, che alle pagine 4 e 5 si dà carico di disarticolare puntualmente la tesi difensiva basata sulla contestazione della credibilità del [OSCURATO:PERSONA] (che già conosceva l'imputata per ragioni professionali) e su un dato intercettivo (confutato in motivazione e non più coltivato nel ricorso per cassazione). Quanto al profilo sanzionatorio, la pedissequa ripetitività dell'argomentazione -contenuta in non più di una riga - e l'assenza di alcun tentativo di contrastare le ragioni di negatoria delle circostanze attenuanti generiche, motivata nella sentenza a pg. 6, rende il motivo del tutto generico ed il ricorso, in parte qua, inammissibile. 3. Miglior sorte non assiste il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con due motivi parzialmente sovrapponibili (in entrambi essendo presente la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen.) contesta la responsabilità (profilo, in realtà, 'coperto' dalla motivazione della sentenza a pg. 2 e - nuovamente - a pg. 4, ove si evidenzia il ruolo attivo e per nulla 'sottomesso' della donna rispetto al correo) nonché molteplici aspetti sanzionatori (tutti puntualmente affrontati e correttamente risolti dalla sentenza di merito) nonché relativi alla qualificazione giuridica del fatto (ove si giunge alla Irrealistica' parcellizzazione del fatto in furto più lesioni). Si tratta, nel complesso, di motivazioni ripetitive, generiche e manifestamente infondate. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto le difese delle parti civili si son limitate a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna alle spese avanzata dalle parti c
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