Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
10 marzo 2009
Causa F‑106/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle regioni dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Retribuzione – Trasferimento di una parte degli emolumenti fuori dal paese della sede di servizio – Art. 17, n. 2, lett. b), dell’allegato VII del vecchio Statuto – Conto risparmio‑alloggio – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Irregolarità dei trasferimenti – Carattere evidente dell’irregolarità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, da una parte, l’annullamento
della decisione del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni del 21 novembre 2006, diretta a recuperare, in applicazione dell’art. 85 dello
Statuto, gli importi versatigli in base al coefficiente correttore sulla parte dei suoi emolumenti trasferita in Francia dall’aprile
2004 al giugno 2005, importi che ammontano a EUR 1 246,06, dall’altra, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni a rimborsargli
la somma di EUR 1 246,06 trattenuta sulla sua retribuzione e, infine, a versargli una somma di EUR 1 000 a compenso del danno
morale a seguito della menzionata decisione del novembre 2006.
Decisione:
La decisione del [OSCURATO:PERSONA] delle regioni 21 novembre 2006, con cui viene ingiunto il recupero degli importi derivanti dall’applicazione
del coefficiente correttore sulla parte degli emolumenti del ricorrente trasferita in Francia dall’aprile 2004 al giugno 2005
per un importo di EUR 1 246,06, è annullata. [OSCURATO:PERSONA] delle regioni è condannato a rimborsare al ricorrente l’importo di
EUR 1 246,06, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data del recupero e sino alla data del pagamento effettivo, al
tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile durante il periodo
interessato, maggiorato di due punti. Per il resto, il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] delle regioni sopporterà la totalità
delle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Nota con cui l’amministrazione informa l’interessato della
sua intenzione di procedere alla ripetizione dell’indebito in mancanza di spiegazioni soddisfacenti o di documenti giustificativi
integrativi forniti da quest’ultimo
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato
– Trasferimento di una parte degli emolumenti del funzionario fuori dal paese della sede di servizio per alimentare un conto
risparmio-alloggio
(Statuto dei funzionari, art. 85; allegato VII, art. 17, n. 2)
3.
Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Risarcimento del danno materiale subito dal
funzionario a causa dell’illecita ripetizione di una somma
(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)
1.
Una nota dell’amministrazione con cui essa informa un funzionario della propria intenzione di procedere, in mancanza di spiegazioni
soddisfacenti o di documenti giustificativi integrativi eventualmente forniti da quest’ultimo, alla ripetizione di talune
somme da lui indebitamente percepite, senza indicare né l’importo dell’eventuale ripetizione né le modalità del recupero,
non può essere considerata un atto che arreca pregiudizio al funzionario, poiché essa non pregiudica direttamente e immediatamente
i suoi interessi, modificando, in maniera rilevante, la situazione giuridica di quest’ultimo, né costituisce una presa di
posizione definitiva dell’amministrazione. Per giunta, una nota del genere non permette assolutamente all’interessato di valutare
l’opportunità di una contestazione della stessa, attraverso la presentazione di un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello
Statuto.
(v. punti 45 e 46)
2.
Risulta dall’art. 85 dello Statuto che la ripetizione dell’indebito è soggetta a due condizioni cumulative, la prima delle
quali consiste nell’irregolarità del versamento delle somme che l’amministrazione cerca di recuperare e la seconda nella conoscenza
di tale irregolarità da parte del funzionario o nella constatazione che l’irregolarità di cui trattasi era così evidente che
il funzionario non poteva non averne conoscenza.
Anche supponendo che l’art. 17, n. 2, dell’allegato VII dello Statuto, nella sua redazione anteriore all’entrata in vigore
del regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – il quale permette
al funzionario di far trasferire una parte dei suoi emolumenti fuori dal paese della sede di servizio per coprire spese risultanti
in particolare da oneri regolari e comprovati che l’interessato debba assumersi fuori dal paese sede della sua istituzione
o fuori dal paese in cui esercita le proprie funzioni – non si applichi qualora il trasferimento sia destinato ad alimentare
un conto risparmio-alloggio riconosciuto come tale dalla legislazione di uno Stato membro, l’irregolarità di un siffatto versamento
non è così evidente che il detto funzionario non potesse non averne conoscenza, in particolare qualora la formulazione delle
norme applicabili non consenta di dare una risposta chiara e inequivocabile alla questione dell’applicabilità di tale disposizione
ad un trasferimento del genere e qualora il comportamento dei servizi competenti abbia potuto ragionevolmente lasciar credere
all’interessato che la loro posizione propendesse a favore di tale applicabilità.
(v. punti 58, 68, 69, 72 e 74)
3.
Il giudice comunitario della funzione pubblica, disponendo di un potere di conoscere anche del merito in materia pecuniaria,
è competente ad ingiungere, a titolo di risarcimento del danno materiale, il rimborso al ricorrente di una somma che è stata
oggetto di indebita ripetizione da parte dell’amministrazione, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data del recupero
e sino alla data del pagamento effettivo.
(v. punti 81 e 82)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 18 settembre 2002, causa T‑29/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑833, punto 88),
e 9 luglio 2003, causa T‑22/01, Efthymiou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑177 e II‑891, punto 45)
Tribunale della funzione pubblica: 16 gennaio 2007, causa F‑126/05, Borbély/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 73)