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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17226/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di truffa e di due ipotesi di estorsione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo: -la violazione di legge in relazione all'art. 499 cod. proc. pen.; -la violazione di legge in relazione agli artt. 640 comma secondo e 629 cod. pen.; -il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale ha operato il giudizio di attenclibilità della persona offesa in termini corretti e ciò anche facendo riferimento alla censura della difesa -che peraltro non risulta avere eccepito alcuna irregolarità durante lo svolgimento dell'esame- circa le domande suggestive che alla stessa sarebbero state poste.

In ordine a tali domande, d'altro canto, appare altresì corretta la conclusione della Corte secondo la quale queste non risultavano suggestive quanto, piuttosto, avevano lo scopo di consentire alla persona offesa, che appariva imbarazzata ed emozionata, di proseguire il suo racconto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

In tema di esame testimoniale, inoltre, deve ribadirsi che la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399).

1.2. Anche la seconda doglianza, nella quale il ricorrente , censura la conclusione della Corte territoriale circa la qualificazione giuridic:a attribuita ai fatti, è manifestamente infondata.

Con il riferimento alla condotta specificamente tenuta dall'imputato, consistita in toni aggressivi e atteggiamenti intimidatori tenuti durante gli incontri nonché nell'avere mostrato un fucile e aver preteso di rimuovere la batteria del cellulare, la Corte, infatti, si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, indicata nella stessa pagina 11 della sentenza impugnata (da ultimo Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492).

1.3. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando l'assenza di elementi positivi e la condotta spregiudicata e aggressiva tenuta, anche utilizzando mezzi di coercizione della volontà particolarmente insidiosi (cfr. l'ampia motivazione sul punto 21 pagina 12 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di truffa e di due ipotesi di estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo: -la violazione di legge in relazione all'art. 499 cod. proc. pen.; -la violazione di legge in relazione agli artt. 640 comma secondo e 629 cod. pen.; -il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale ha operato il giudizio di attenclibilità della persona offesa in termini corretti e ciò anche facendo riferimento alla censura della difesa -che peraltro non risulta avere eccepito alcuna irregolarità durante lo svolgimento dell'esame- circa le domande suggestive che alla stessa sarebbero state poste. In ordine a tali domande, d'altro canto, appare altresì corretta la conclusione della Corte secondo la quale queste non risultavano suggestive quanto, piuttosto, avevano lo scopo di consentire alla persona offesa, che appariva imbarazzata ed emozionata, di proseguire il suo racconto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). In tema di esame testimoniale, inoltre, deve ribadirsi che la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399). 1.2. Anche la seconda doglianza, nella quale il ricorrente , censura la conclusione della Corte territoriale circa la qualificazione giuridic:a attribuita ai fatti, è manifestamente infondata. Con il riferimento alla condotta specificamente tenuta dall'imputato, consistita in toni aggressivi e atteggiamenti intimidatori tenuti durante gli incontri nonché nell'avere mostrato un fucile e aver preteso di rimuovere la batteria del cellulare, la Corte, infatti, si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, indicata nella stessa pagina 11 della sentenza impugnata (da ultimo Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492). 1.3. La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, pure questa reiterativa di quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando l'assenza di elementi positivi e la condotta spregiudicata e aggressiva tenuta, anche utilizzando mezzi di coercizione della volontà particolarmente insidiosi (cfr. l'ampia motivazione sul punto 21 pagina 12 della sentenza impugnata), ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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