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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1994 avverso l'ordinanza resa dal tribunale di Salerno il 31 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, parzialmente accogliendo l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno del 13 dicembre 2021, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere nella veste di indagato in ordine al delitto di associazione a delinquere, ha escluso la ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa e disposto la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale fornito una motivazione apparente a fronte dei molteplici rilievi difensivi sulla mancanza di autonoma valutazione da parte del gip in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, senza esaminare le deduzioni difensive formulate con la memoria depositata in udienza, in punto di sussistenza del detto reato anche sotto il profilo associativo. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria e in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare le contrarie emergenze difensive avanzate al riguardo all'esito dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida, nel corso del quale l'indagato ha negato di essere stato consapevole di fornire un qualche contributo ad un'associazione illecita.

Nell'ordinanza l'indagato viene esaminato come fratello di [OSCURATO:PERSONA] e le sue responsabilità emergerebbero da una intercettazione ambientale del 14 Febbraio 2017, da una registrazione ambientale del 29 ottobre 2016 e da una chat del 20 agosto 2016.

Dopo aver esaminato nel dettaglio le tre conversazioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria il ricorrente lamenta l'assenza di reale valutazione di elementi di fatto a sostegno della prospettazione accusatoria, osservando che l'ordinanza non risponde ai rilievi formulati e omette di considerare che sono trascorsi ormai sei anni dalla chiusura delle indagini.

Il tribunale, inoltre, non si è confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva che viene allegata al ricorso. 2.3Con nota pervenuta il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha nominato come procuratore speciale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Preliminarmente occorre dare atto che la dichiarazione del ricorrente pervenuta a questa Corte con la nota suindicata non esprime la volontà di rinunziare al presente ricorso, ma solo conferisce al difensore procura speciale a tal fine e, nelle more del giudizio, non è pervenuta una dichiarazione di rinunzia da parte del procuratore speciale o del detenuto.

Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la ammissibilità del ricorso in esame, in quanto a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato il tribunale ha dato adeguata contezza e sviluppo logico alle argomentazioni poste a sostegno del giudizio di gravità indiziaria a carico dell'odierno indagato.

Di contro il ricorso si limita a reiterare le stesse censure già sollevate in sede di riesame, omettendo il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, delle chat telematiche, dei sequestri informatici, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei coindagati dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio e i reati fine attinenti alla raccolta di scommesse e di giochi di azzardo da parte di gestori non autorizzati [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco svolgeva il ruolo di programmatore e di tecnico grafico-informatico e insieme al fratello Fabio era responsabile dei c.d. quotisti a Malta, ai quali pagavano lo stipendio con i proventi messi a disposizione dall'azienda (dai 20.000 ai 30.000 euro al mese).

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale il tribunale ha spiegato che i due fratelli erano pienamente inseriti nell'associazione e intrattenevano contatti con il personale per coordinare la squadra di supporto.

La partecipazione del ricorrente è stata desunta da numerose intercettazioni e in particolare da una conversazione tra uno dei principali sodali dell'associazione gestore dell'assistenza tecnica in Romania, e il vice capo dell'[OSCURATO:PERSONA], braccio destro di Cirillo, che discutevano delle nuove mansioni del [OSCURATO:PERSONA], dando per scontato che questi era nella loro associazione.

Dal punto di vista della consapevolezza dell'illiceità delle condotte, la qualità di tecnico informatico gli consentiva di rendersi conto dell'esistenza di una rete di sodali e dell'illiceità delle condotte legate alle scommesse e al gioco d'azzardo. 2.2 Il primo motivo è generico poiché non espone gli elementi da cui desumere la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP e richiama il tenore della memoria depositata in udienza, adottando una motivazione per relationem che secondo consolidata giurisprudenza non può essere utilizzata per esporre i motivi di impugnazione perché necessariamente affetta da genericità. 2.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati, in considerazione della reiterazione di comportamenti delittuosi specifici da parte dell'odierno indagato secondo un consolidato modus operandi.

L'ordinanza inoltre ha escluso una spontanea interruzione dell'attività criminosa da parte del ricorrente, in quanto l'attività delittuosa in forma associata in materia di giochi illegali costituiva un sistema svolto con modalità organizzate e professionali e ha osservato da un lato che la condotta si era protratta fino ad ottobre 2019 e dall'altro che l'indagato aveva contribuito in modo continuativo e determinante al successo della consorteria criminale, specie sotto il profilo degli utili conseguiti e della professionalità allarmante nel settore del gioco.

Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 luglio 1994 avverso l'ordinanza resa dal tribunale di Salerno il 31 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, parzialmente accogliendo l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno del 13 dicembre 2021, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere nella veste di indagato in ordine al delitto di associazione a delinquere, ha escluso la ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa e disposto la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale fornito una motivazione apparente a fronte dei molteplici rilievi difensivi sulla mancanza di autonoma valutazione da parte del gip in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo, senza esaminare le deduzioni difensive formulate con la memoria depositata in udienza, in punto di sussistenza del detto reato anche sotto il profilo associativo. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria e in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, senza considerare le contrarie emergenze difensive avanzate al riguardo all'esito dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida, nel corso del quale l'indagato ha negato di essere stato consapevole di fornire un qualche contributo ad un'associazione illecita. Nell'ordinanza l'indagato viene esaminato come fratello di [OSCURATO:PERSONA] e le sue responsabilità emergerebbero da una intercettazione ambientale del 14 Febbraio 2017, da una registrazione ambientale del 29 ottobre 2016 e da una chat del 20 agosto 2016. Dopo aver esaminato nel dettaglio le tre conversazioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria il ricorrente lamenta l'assenza di reale valutazione di elementi di fatto a sostegno della prospettazione accusatoria, osservando che l'ordinanza non risponde ai rilievi formulati e omette di considerare che sono trascorsi ormai sei anni dalla chiusura delle indagini. Il tribunale, inoltre, non si è confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva che viene allegata al ricorso. 2.3Con nota pervenuta il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha nominato come procuratore speciale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Preliminarmente occorre dare atto che la dichiarazione del ricorrente pervenuta a questa Corte con la nota suindicata non esprime la volontà di rinunziare al presente ricorso, ma solo conferisce al difensore procura speciale a tal fine e, nelle more del giudizio, non è pervenuta una dichiarazione di rinunzia da parte del procuratore speciale o del detenuto. Deve premettersi che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tale regula iuris deve escludersi la ammissibilità del ricorso in esame, in quanto a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato il tribunale ha dato adeguata contezza e sviluppo logico alle argomentazioni poste a sostegno del giudizio di gravità indiziaria a carico dell'odierno indagato. Di contro il ricorso si limita a reiterare le stesse censure già sollevate in sede di riesame, omettendo il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, delle chat telematiche, dei sequestri informatici, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei coindagati dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio e i reati fine attinenti alla raccolta di scommesse e di giochi di azzardo da parte di gestori non autorizzati [OSCURATO:PERSONA] Gianmarco svolgeva il ruolo di programmatore e di tecnico grafico-informatico e insieme al fratello Fabio era responsabile dei c.d. quotisti a Malta, ai quali pagavano lo stipendio con i proventi messi a disposizione dall'azienda (dai 20.000 ai 30.000 euro al mese). Come correttamente osservato dal Procuratore Generale il tribunale ha spiegato che i due fratelli erano pienamente inseriti nell'associazione e intrattenevano contatti con il personale per coordinare la squadra di supporto. La partecipazione del ricorrente è stata desunta da numerose intercettazioni e in particolare da una conversazione tra uno dei principali sodali dell'associazione gestore dell'assistenza tecnica in Romania, e il vice capo dell'[OSCURATO:PERSONA], braccio destro di Cirillo, che discutevano delle nuove mansioni del [OSCURATO:PERSONA], dando per scontato che questi era nella loro associazione. Dal punto di vista della consapevolezza dell'illiceità delle condotte, la qualità di tecnico informatico gli consentiva di rendersi conto dell'esistenza di una rete di sodali e dell'illiceità delle condotte legate alle scommesse e al gioco d'azzardo. 2.2 Il primo motivo è generico poiché non espone gli elementi da cui desumere la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP e richiama il tenore della memoria depositata in udienza, adottando una motivazione per relationem che secondo consolidata giurisprudenza non può essere utilizzata per esporre i motivi di impugnazione perché necessariamente affetta da genericità. 2.Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati, in considerazione della reiterazione di comportamenti delittuosi specifici da parte dell'odierno indagato secondo un consolidato modus operandi. L'ordinanza inoltre ha escluso una spontanea interruzione dell'attività criminosa da parte del ricorrente, in quanto l'attività delittuosa in forma associata in materia di giochi illegali costituiva un sistema svolto con modalità organizzate e professionali e ha osservato da un lato che la condotta si era protratta fino ad ottobre 2019 e dall'altro che l'indagato aveva contribuito in modo continuativo e determinante al successo della consorteria criminale, specie sotto il profilo degli utili conseguiti e della professionalità allarmante nel settore del gioco. Si impone pertanto la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 46295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris