CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 16 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di tentata rapina aggravata in concorso e dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i reati di lesione personale e danneggiamento, riducendo, di conseguenza, le pene inflitte dal primo giudice. Rilevato, in primo luogo, che i motivi dei due ricorsi siano del tutto generici, avendo omesso di confrontarsi specificamente con le ampie e logiche argomentazioni con le quali la Corte di appello, alle pagg. 47-61, ha disatteso i motivi di gravame, evidenziando plurimi elementi indicativi della responsabilità concorsuale dei due imputati nella tentata rapina all'interno dell'abitazione dell'anziana vittima e spiegando anche le ragioni per le quali le dichiarazioni etero-accusatorie di Concas fossero anche riscontrate da prove dichiarative e documentali, risultando invece smentite nella parte in cui l'imputato negava la propria responsabilità; osservato, in secondo luogo, che i ricorrenti hanno di fatto lamentato non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: a questa Corte, però, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Mussò, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci