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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 20570/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29927/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 26 - ST.

NUNZIANTE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 2729/2017depositata il 15/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data 26 agosto 2003 [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] presentava al concessionario della riscossione della provincia di Roma istanza di rimborso di un credito iva relativo al 2002 per l'importo di euro

15.000. In data 16 dicembre 2003 la società deliberava la messa in liquidazione e cedeva il credito iva a [OSCURATO:PERSONA] (la stessa sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 gennaio 2016).

In data 21 aprile 2009, il Vanacore, quale cessionario, presentava ricorso avverso il silenzio al rifiuto opposto dall'agenzia delle entrate con riferimento all'istanza di rimborso presentata dalla società.

2. La ctp di Roma, con sentenza n. 28/62/12 depositata il 30 gennaio 2012 accoglieva il ricorso, ritenendo che del tutto “apoditticamente” l'ufficio avesse eccepito l'emersione di irregolarità a seguito della definizione, da parte della società, del procedimento di condono per il periodo d'imposta rilevante.

3. Avverso detta sentenza proponeva appello l'agenzia, notificandolo a PerfettiMaria, nella qualità di socio accomandante (per quanto fosse occorso) e di erede del Vanacore (nelle more deceduto).

La ctr del Lazio, con sentenza n. 3051/01/14, depositata il 13 maggio 2014, resa nel contraddittorio della Perfetti, rigettava l'appello, ritenendo che l'accertamento, sulla base del quale l'agenzia aveva opposto rifiuto al rimborso, era stato indirizzato ad una società già estinta, così da doversi considerare nullo per inesistenza del soggetto giuridico che avrebbe dovuto esserne il destinatario.

Detta sentenza della ctr passava in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione e, pertanto, in data 18 aprile 2016, la Perfetti notificava all'agenzia atto di messa in mora e diffida ai sensi degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, con il quale intimava l'esecuzione.

L'agenzia, tuttavia, non provvedeva a rimborsare il credito.

4. Sicché in data 21 dicembre 2016 la Perfetti proponeva ricorso per ottemperanza alla ctr del Lazio.

4.1. Quest'ultima, con la sentenza in epigrafe, rigettava il ricorso sulla base della seguente motivazione: […] nella elaborazione della sentenza n. 3051/01/14 di cui la parte ricorrente chiede l'ottemperanza, si è verificato un errore di percezione da parte del giudicante che ha inteso la controversia riguardare un avviso di accertamento e non [un’]istanza di rimborso, errore [per cui] è previsto nell'ordinamento lo specifico rimedio dell'azione per revocazione […], azione che nel caso di specie, per uguale errore della contribuente, non è stata proposta nei modi e nei termini [previsti].

Orbene, in effetti la sentenza ‘de qua’, avendo riguardato l'illegittimità dell'accertamento emesso nei confronti di una società estinta, con conseguente soccombenza dell'ufficio accertatore, non contiene tuttavia alcun obbligo di rimborso in capo all'ufficio, per cui non sussiste il presupposto dell'inerzia dell’A.F. che legittima il ricorso per ottemperanza, il quale, pertanto, deve essere respinto. ‘Ad abundantiam’, nel merito si osserva che il rimborso in oggetto, al di là del contenuto assolutamente non condivisibile della sentenza di prime cure, n. 28/62/12[,] favorevole alla contribuente, non poteva ritenersi spettante anche a seguito della sentenza emessa dalla ctr [del] Lazio n. 29/7/11, depositata il 16/2/11, con la quale si affermava definitivamente l'illegittimità del condono ex L. 289/02 posto in essere dalla parte e, comunque[,] per l'anomalia, rilevata dall'ufficio, in riferimento al mese di dicembre 2002, posto che risultava un valore [degli] acquisti pari ad euro 438.566,51, un valore [delle] vendite pari ad euro 223.200,51, un valore [delle] rimanenze finali pari ad euro 52.309,00, con omessa indicazione, tra le rimanenze finali, di euro 163.079,00.

5. Avverso la sentenza della CTR di cui innanzi propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi.

L'agenzia resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per inosservanza delle norme sul procedimento, non avendo il giudice dell’ottemperanza correttamente interpretato la sentenza emessa in sede di cognizione, onde desumere l'effettiva essenza del giudicato, ed omettendo quindi di effettuare il giudizio di ottemperanza.

1.1. L'affermazione della ctr secondo cui la sentenza n. 3051/01/14 avrebbe riguardato l'illegittimità di un accertamento emesso nei confronti di una società estinta è in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.

Il giudice dell'ottemperanza deve infatti interpretare correttamente la sentenza emessa in sede di cognizione, onde desumere l'effettiva essenza del giudicato, se del caso precisandone il contenuto.

Non è dunque necessario che nel dispositivo della sentenza oggetto di ottemperanza vi sia l'esplicitazione di una condanna dell'amministrazione al rimborso di una certa somma, poiché tale condanna può essere enucleata da parte del giudice dell'ottemperanza, rendendo effettivo l'assetto giuridico venutosi a determinare.

Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso del credito iva per euro 15.000; la ctp, con sentenza n. 28/62/12, aveva statuito: “Accoglie il ricorso”, con condanna dell'agenzia alle spese; in appello, l'agenzia aveva chiesto “la riforma totale della sentenza appellata e il rigetto della istanza di rimborso iva”; la ctr, con sentenza n. 3051/01/14, passata in giudicato, aveva statuito: “Rigetta l'appello.

Spese compensate”.

“Non vi è chi non veda che l'effetto finale sul piano del diritto sostanziale del passaggio in giudicato della [sentenza della] ctr n. 3051/01/14 è quello di avere definitivamente cristallizzato il diritto del contribuente alle somme richieste con il ricorso in primo grado […] ed alla rifusione delle spese liquidate dalla ctp.

L’esistenza sul piano giuridico di uno speculare obbligo dell'amministrazione finanziaria al rimborso è del tutto evidente ed era compito del giudice dell'ottemperanza enucleare e precisare tale obbligo nascente dalla decisione passata in giudicato, chiarendo il reale significato del ‘decisum’ e rendendo quindi effettivo l'assetto dei diritti definito dal procedimento giurisdizionale di merito”.

“Da quanto sopra, consegue necessariamente un secondo profilo di illegittimità, consistente nel mancato esercizio da parte del giudice dell'ottemperanza del potere - dovere di interpretazione del comando giuridico contenuto nella sentenza passata in giudicato”.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell'ottemperanza operato un inammissibile sindacato sulla pronuncia definitiva del giudice di merito, in relazione all'esistenza del credito iva azionato dal contribuente.

2.1. In subordine rispetto al precedente motivo, è comunque da rilevare che la sentenza impugnata è illegittima per aver pronunciato nel merito della questione relativa al diritto al rimborso dell'iva, invece preclusa dal giudicato.

“Ciò, oltretutto, argomentando dalla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'agenzia per la medesima annualità 2002, oggetto di un giudizio diverso da quello definito con la sentenza […] n. 3051/01/14 di cui si chiedeva l'ottemperanza, giudizio che peraltro […] statuisce l'illegittimità di quell’accertamento” (a questo proposito, la ricorrente, con nota di deposito documenti priva di data, compiega copia autentica della sentenza della ctp di Roma n. 19004/17 del 6 settembre 2017, con certificazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione).

La motivazione della sentenza impugnata è abnorme laddove afferma che il rimborso non era spettante a cagione della sentenza della ctr n. 29/7/11 depositata il 16 febbraio 2011, con la quale si affermava definitivamente l'illegittimità del condono, ed a cagione dell'anomalia rilevata dall'ufficio in riferimento al mese di dicembre 2002, circa i valori degli acquisti delle vendite e delle rimanenze finali.

Anzitutto, la sentenza della ctr n. 29/7/11 era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione giusta ordinanza n. 26710 depositata il 28 novembre 2013.

Inoltre, la sentenza impugnata “esprime un inammissibile sindacato del giudice dell'ottemperanza sulla pronuncia definitiva del giudice di merito in relazione all'esistenza del credito iva azionato dal contribuente”.

3. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente comunanza di censure, sono fondati e meritano accoglimento, con le precisazioni di cui in appresso.

3.1. Preliminarmente, deve chiarirsi come alla ctr non possa addebitarsi alcun “error in procedendo”, invece denunciato (in uno al –e sotto il paradigma di un per vero onnicomprensivo – vizio di violazione di legge) nel primo motivo, poiché essa ha effettivamente compiuto, in coerenza che la funzione del giudizio di ottemperanza, un’attività interpretativa del giudicato, senza esorbitare dai limiti dello stesso.

3.2. Nondimeno, ed in ciò deve convenirsi con la ricorrente in ordine alla sussistenza dei vizi di violazione di legge denunciati soprattutto nel secondo, ma, al netto dell’“error in procedendo” di cui si è detto, anche nel primo motivo , siffatta attività interpretativa è stata dalla ctr compiuta in difformità dai canoni normativi e dagli insegnamenti giurisprudenziali applicabili.

3.2.1. Oggetto dell’ottemperanza era la sentenza della ctr del Lazio n. 3051/01/14, depositata il 13 maggio 2014.

3.2.1.1. Per un verso, l’eseguibilità di tale sentenza non poteva essere revocata in dubbio a misura che si consideri che, per il suo tramite, la ctr rigettava l’appello avverso la sentenza della ctp n. 28/62/12, che aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento implicito di diniego del rimborso del credito iva.

Era dunque precipuo compito del giudice dell’ottemperanza – invece completamente negletto – ricavare il “dictum” concreto evincibile dalla sentenza della ctr del Lazio n. 3051/01/14 –a prescindere dal contenere o meno il dispositivo di essa un’espressa statuizione condannatoria – alla luce dell’intero procedimento [Sez. 5 , Sentenza n. 23379 del 26/07/2022 (Rv. 665294 - 01 ); Sez. 5, Ordinanza n.31856 del 05/11/2021 (Rv. 662628 - 01 )].

3.2.1.2. Per altro verso, era inibita a detto giudice – che al contrario inopinatamente vi ha dato seguito – alcuna rivalutazione della fondatezza della pretesa cristallizzata nel giudicato (il quale notoriamente copre il dedotto ed il deducibile) [cfr.

“mutatis mutandis”, Sez. 5 , Ordinanza n. 14642 del 29/05/2019 (Rv. 654130 -01)].

4. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, anche con riguardo al presente grado di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29927/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 26 - ST. NUNZIANTE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 2729/2017depositata il 15/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data 26 agosto 2003 [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] presentava al concessionario della riscossione della provincia di Roma istanza di rimborso di un credito iva relativo al 2002 per l'importo di euro 15.000. In data 16 dicembre 2003 la società deliberava la messa in liquidazione e cedeva il credito iva a [OSCURATO:PERSONA] (la stessa sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in data 11 gennaio 2016). In data 21 aprile 2009, il Vanacore, quale cessionario, presentava ricorso avverso il silenzio al rifiuto opposto dall'agenzia delle entrate con riferimento all'istanza di rimborso presentata dalla società. 2. La ctp di Roma, con sentenza n. 28/62/12 depositata il 30 gennaio 2012 accoglieva il ricorso, ritenendo che del tutto “apoditticamente” l'ufficio avesse eccepito l'emersione di irregolarità a seguito della definizione, da parte della società, del procedimento di condono per il periodo d'imposta rilevante. 3. Avverso detta sentenza proponeva appello l'agenzia, notificandolo a PerfettiMaria, nella qualità di socio accomandante (per quanto fosse occorso) e di erede del Vanacore (nelle more deceduto). La ctr del Lazio, con sentenza n. 3051/01/14, depositata il 13 maggio 2014, resa nel contraddittorio della Perfetti, rigettava l'appello, ritenendo che l'accertamento, sulla base del quale l'agenzia aveva opposto rifiuto al rimborso, era stato indirizzato ad una società già estinta, così da doversi considerare nullo per inesistenza del soggetto giuridico che avrebbe dovuto esserne il destinatario. Detta sentenza della ctr passava in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione e, pertanto, in data 18 aprile 2016, la Perfetti notificava all'agenzia atto di messa in mora e diffida ai sensi degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, con il quale intimava l'esecuzione. L'agenzia, tuttavia, non provvedeva a rimborsare il credito. 4. Sicché in data 21 dicembre 2016 la Perfetti proponeva ricorso per ottemperanza alla ctr del Lazio. 4.1. Quest'ultima, con la sentenza in epigrafe, rigettava il ricorso sulla base della seguente motivazione: […] nella elaborazione della sentenza n. 3051/01/14 di cui la parte ricorrente chiede l'ottemperanza, si è verificato un errore di percezione da parte del giudicante che ha inteso la controversia riguardare un avviso di accertamento e non [un’]istanza di rimborso, errore [per cui] è previsto nell'ordinamento lo specifico rimedio dell'azione per revocazione […], azione che nel caso di specie, per uguale errore della contribuente, non è stata proposta nei modi e nei termini [previsti]. Orbene, in effetti la sentenza ‘de qua’, avendo riguardato l'illegittimità dell'accertamento emesso nei confronti di una società estinta, con conseguente soccombenza dell'ufficio accertatore, non contiene tuttavia alcun obbligo di rimborso in capo all'ufficio, per cui non sussiste il presupposto dell'inerzia dell’A.F. che legittima il ricorso per ottemperanza, il quale, pertanto, deve essere respinto. ‘Ad abundantiam’, nel merito si osserva che il rimborso in oggetto, al di là del contenuto assolutamente non condivisibile della sentenza di prime cure, n. 28/62/12[,] favorevole alla contribuente, non poteva ritenersi spettante anche a seguito della sentenza emessa dalla ctr [del] Lazio n. 29/7/11, depositata il 16/2/11, con la quale si affermava definitivamente l'illegittimità del condono ex L. 289/02 posto in essere dalla parte e, comunque[,] per l'anomalia, rilevata dall'ufficio, in riferimento al mese di dicembre 2002, posto che risultava un valore [degli] acquisti pari ad euro 438.566,51, un valore [delle] vendite pari ad euro 223.200,51, un valore [delle] rimanenze finali pari ad euro 52.309,00, con omessa indicazione, tra le rimanenze finali, di euro 163.079,00. 5. Avverso la sentenza della CTR di cui innanzi propone ricorso per cassazione la contribuente con due motivi. L'agenzia resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per inosservanza delle norme sul procedimento, non avendo il giudice dell’ottemperanza correttamente interpretato la sentenza emessa in sede di cognizione, onde desumere l'effettiva essenza del giudicato, ed omettendo quindi di effettuare il giudizio di ottemperanza. 1.1. L'affermazione della ctr secondo cui la sentenza n. 3051/01/14 avrebbe riguardato l'illegittimità di un accertamento emesso nei confronti di una società estinta è in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'ottemperanza deve infatti interpretare correttamente la sentenza emessa in sede di cognizione, onde desumere l'effettiva essenza del giudicato, se del caso precisandone il contenuto. Non è dunque necessario che nel dispositivo della sentenza oggetto di ottemperanza vi sia l'esplicitazione di una condanna dell'amministrazione al rimborso di una certa somma, poiché tale condanna può essere enucleata da parte del giudice dell'ottemperanza, rendendo effettivo l'assetto giuridico venutosi a determinare. Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto dell'istanza di rimborso del credito iva per euro 15.000; la ctp, con sentenza n. 28/62/12, aveva statuito: “Accoglie il ricorso”, con condanna dell'agenzia alle spese; in appello, l'agenzia aveva chiesto “la riforma totale della sentenza appellata e il rigetto della istanza di rimborso iva”; la ctr, con sentenza n. 3051/01/14, passata in giudicato, aveva statuito: “Rigetta l'appello. Spese compensate”. “Non vi è chi non veda che l'effetto finale sul piano del diritto sostanziale del passaggio in giudicato della [sentenza della] ctr n. 3051/01/14 è quello di avere definitivamente cristallizzato il diritto del contribuente alle somme richieste con il ricorso in primo grado […] ed alla rifusione delle spese liquidate dalla ctp. L’esistenza sul piano giuridico di uno speculare obbligo dell'amministrazione finanziaria al rimborso è del tutto evidente ed era compito del giudice dell'ottemperanza enucleare e precisare tale obbligo nascente dalla decisione passata in giudicato, chiarendo il reale significato del ‘decisum’ e rendendo quindi effettivo l'assetto dei diritti definito dal procedimento giurisdizionale di merito”. “Da quanto sopra, consegue necessariamente un secondo profilo di illegittimità, consistente nel mancato esercizio da parte del giudice dell'ottemperanza del potere - dovere di interpretazione del comando giuridico contenuto nella sentenza passata in giudicato”. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell'ottemperanza operato un inammissibile sindacato sulla pronuncia definitiva del giudice di merito, in relazione all'esistenza del credito iva azionato dal contribuente. 2.1. In subordine rispetto al precedente motivo, è comunque da rilevare che la sentenza impugnata è illegittima per aver pronunciato nel merito della questione relativa al diritto al rimborso dell'iva, invece preclusa dal giudicato. “Ciò, oltretutto, argomentando dalla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'agenzia per la medesima annualità 2002, oggetto di un giudizio diverso da quello definito con la sentenza […] n. 3051/01/14 di cui si chiedeva l'ottemperanza, giudizio che peraltro […] statuisce l'illegittimità di quell’accertamento” (a questo proposito, la ricorrente, con nota di deposito documenti priva di data, compiega copia autentica della sentenza della ctp di Roma n. 19004/17 del 6 settembre 2017, con certificazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione). La motivazione della sentenza impugnata è abnorme laddove afferma che il rimborso non era spettante a cagione della sentenza della ctr n. 29/7/11 depositata il 16 febbraio 2011, con la quale si affermava definitivamente l'illegittimità del condono, ed a cagione dell'anomalia rilevata dall'ufficio in riferimento al mese di dicembre 2002, circa i valori degli acquisti delle vendite e delle rimanenze finali. Anzitutto, la sentenza della ctr n. 29/7/11 era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione giusta ordinanza n. 26710 depositata il 28 novembre 2013. Inoltre, la sentenza impugnata “esprime un inammissibile sindacato del giudice dell'ottemperanza sulla pronuncia definitiva del giudice di merito in relazione all'esistenza del credito iva azionato dal contribuente”. 3. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente comunanza di censure, sono fondati e meritano accoglimento, con le precisazioni di cui in appresso. 3.1. Preliminarmente, deve chiarirsi come alla ctr non possa addebitarsi alcun “error in procedendo”, invece denunciato (in uno al –e sotto il paradigma di un per vero onnicomprensivo – vizio di violazione di legge) nel primo motivo, poiché essa ha effettivamente compiuto, in coerenza che la funzione del giudizio di ottemperanza, un’attività interpretativa del giudicato, senza esorbitare dai limiti dello stesso. 3.2. Nondimeno, ed in ciò deve convenirsi con la ricorrente in ordine alla sussistenza dei vizi di violazione di legge denunciati soprattutto nel secondo, ma, al netto dell’“error in procedendo” di cui si è detto, anche nel primo motivo , siffatta attività interpretativa è stata dalla ctr compiuta in difformità dai canoni normativi e dagli insegnamenti giurisprudenziali applicabili. 3.2.1. Oggetto dell’ottemperanza era la sentenza della ctr del Lazio n. 3051/01/14, depositata il 13 maggio 2014. 3.2.1.1. Per un verso, l’eseguibilità di tale sentenza non poteva essere revocata in dubbio a misura che si consideri che, per il suo tramite, la ctr rigettava l’appello avverso la sentenza della ctp n. 28/62/12, che aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento implicito di diniego del rimborso del credito iva. Era dunque precipuo compito del giudice dell’ottemperanza – invece completamente negletto – ricavare il “dictum” concreto evincibile dalla sentenza della ctr del Lazio n. 3051/01/14 –a prescindere dal contenere o meno il dispositivo di essa un’espressa statuizione condannatoria – alla luce dell’intero procedimento [Sez. 5 , Sentenza n. 23379 del 26/07/2022 (Rv. 665294 - 01 ); Sez. 5, Ordinanza n.31856 del 05/11/2021 (Rv. 662628 - 01 )]. 3.2.1.2. Per altro verso, era inibita a detto giudice – che al contrario inopinatamente vi ha dato seguito – alcuna rivalutazione della fondatezza della pretesa cristallizzata nel giudicato (il quale notoriamente copre il dedotto ed il deducibile) [cfr. “mutatis mutandis”, Sez. 5 , Ordinanza n. 14642 del 29/05/2019 (Rv. 654130 -01)]. 4. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, anche con riguardo al presente grado di legittimi
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