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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:73
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0079

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 24 GIUGNO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comitato economico e sociale, ritiene che per il 1969 gli debba venir corrisposta una determinata indennità a titolo di rimborso delle spese di trasporto del figlio, che ha 6 anni e frequenta la Scuola europea di Bruxelles.

È chiaro che un simile ricorso è irricevibile.

Il ricorrente aveva formulato le sue richieste l'8 dicembre 1969, presentando la domanda di indennità scolastiche, ma il 15 dicembre 1969 riceveva risposta negativa.

Il 19 febbraio 1970, il ricorrente inviava una lettera di protesta e vedremo tra poco che indole abbia tale lettera.

A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il reclamo avrebbe dovuto considerarsi respinto il 20 o il 21 aprile successivo e il rifiuto avrebbe dovuto venir impugnato entro il 21 o il 22 giugno, ma il ricorso è pervenuto in cancelleria solo l'1 1 dicembre 1970, cioè con un ritardo di sei mesi rispetto alle date summenzionate.

Contro l eccezione di decadenza il ricorrente oppone un argomento — tra gli altri — molto serio.

I Il ricorso non sarebbe tardivo poiché:

1. La decisione esplicita con cui si respinge il reclamo del 19 febbraio 1970 è stata adottata solo il 10 settembre 1970.

La giurisprudenza ha però sancito che i provvedimenti che confermano un silenzio-rifiuto non fanno rivivere il termine d'impugnazione nei confronti del provvedimento implicito e non sussiste l'interesse all'impugnazione del provvedimento di conferma.

2. Il documento del 15 dicembre 1969 non costituisce una decisione circa la somma spettante al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per il figlio.

L'esame dei documenti del fascicolo mi pare sufficiente per far scartare l'argomento.

In un allegato alla domanda regolamentare d'indennità scolastica, il ricorrente aveva chiesto esplicitamente che la voce «spese di trasporto» fosse calcolata secondo criteri speciali.

Nella decisione del 15 dicembre 1969, adottata dall'autorità competente, cioè dall'economo, le pretese vengono respinte, giacchi l'economo ha indicato succintamente, ma chiaramente, che il calcolo delle spese di trasporto non viene fatto secondo il metodo auspicato dal ricorrente, ma con un criterio diverso.

3. La lettera del 19 febbraio non costituirebbe un ricorso precontenzioso, a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto.

È strano, ma l'argomento ricade su chi lo ha svolto.

Se infatti la lettera non avesse indole di ricorso precontenzioso, come contemplato dall'art. 91, n. 2, dello statuto, essa non potrebbe nemmeno mantenere in vita il termine d'impugnazione previsto dallo stesso articolo, che nei confronti della decisione specifica, decorre dal 15 dicembre 1969.

In questo caso l'inosservanza dei termini sarebbe ancor più evidente, poiché la decisione del 15 dicembre 1969 doveva venir impugnata entro il 15 o il 16 marzo 1970.

Sono convinto che la lettera del 19 febbraio 1970, costituisca il ricorso precontenzioso di cui al n. 2 dell'art. 91, anche se il ricorrente lo nega invocando il fatto che essa è indirizzata al caposervizio dell'amministrazione dell'istituzione e non all'autorità che ha il potere di nomina.

Non è la prima volta che un dipendente si destreggia con le lacune del testo dell'art. 91, n. 2, per sottrarsi alla decadenza in cui è incappato, (cfr. sentenza Kschwendt del 17 marzo 1971).

Avete sancito che ogni reclamo nei confronti dell'istituzione per una decisione che pregiudica il dipendente deve essere presentato in forma di ricorso gerarchico, indipendentemente dalla persona o dall'ufficio cui è indirizzato.

Il ricorso gerarchico è l'unico che mantenga in vita i termini per l'impugnazione giurisdizionale contemplata dall'art. 91, n. 2, dello statuto.

4. Vi è però una lettera scritta da un'autorità del Consiglio economico e sociale che avrebbe indotto in errore il ricorrente.

In questa lettera del 31 marzo 1970 si preannunciava una modifica delle norme nel senso auspicato dal ricorrente e si concludeva come segue: «Voglia pazientare ancora, finché la questione non sarà definitivamente risolta.

Non appena l'amministrazione si sarà pronunciata, verrà ufficialmente informato».

Una simile comunicazione poteva ben indurre in errore il ricorrente sulla decorrenza del termine d'impugnazione.

Ma il fatto basta per salvare il ricorso? Direi di no.

Mi ha fatto specie il richiamo alla giurisprudenza francese fatto dal patrono del Mullers, che afferma che in simili casi il giudice può sanare la decadenza.

La giurisprudenza francese è di orientamento contrario.

Il Consiglio di stato ha sancito che il termine d'impugnazione è stabilito nell'interesse della comunità, quindi il giudice non ha il diritto di apportarvi deroghe, anzi la tardività del ricorso, nel contenzioso amministrativo, è un vizio rilevabile d'ufficio.

La sentenza citata giorni fa (Consiglio di Stato, 7 maggio 1954, Société chocolaterie fine du Rhône) è una delle tante che applicano questa giurisprudenza.

La citazione del brano dell'opera degli autori Audry e Drago è poi controproducente per il ricorrente: esso conferma il costante indirizzo del Consiglio di Stato, anche nei casi in cui l'orientamento era criticabile sotto il profilo dell'equità, tanto che il legislatore è stato indotto ad intervenire per salvaguardare alcune situazioni particolari.

Una recente sitazione è sintomatica: le decisioni del ministro per gli ex combattenti in materia di pensioni agli ex deportati in Germania durante la guerra, contenevano errori nelle indicazioni circa il termine per impugnare dinanzi al giudice amministrativo le decisioni che stabilivano le singole spettanze.

Nonostante l'inammissibile errore dell'amministrazione e le gravissime conseguenze che esso ha avuto per migliaia di vittime della guerra, il Consiglio di Stato francese ha regolarmente rilevato la decadenza nei confronti di ogni ricorso, pur se il vizio era stato causato da una disposizione di legge.

Rendendosi però conto dell'iniquità di un simile atteggiamento, in sede di assemblea amministrativa, il Consiglio di Stato ha suggerito al governo di proporre al Parlamento l'approvazione di una legge speciale che consentisse al giudice, in certi casi, di sanare il vizio non imputabile ai ricorrenti e fu così trovato il rimedio.

Questo criterio va trasposto al contenzioso amministrativo europeo? Una simile proposta da parte mia parrebbe ardua, ma mi soccorre la sentenza Pfloeschner (Raccolta XI-1965, pag. 1173) nella quale avete accolto il punto di vista dell'avvocato generale J. Gand.

Vi sono varie ragioni per attenersi a questo indirizzo: a) I termini d'impugnazione sono stabiliti nel pubblico interesse e lo avete già riconosciuto. b) Contrariamente a qualche disciplina nazionale, non vi sono norme comunitarie che conferiscono alla Corte il potere di sanare il vizio di decadenza in caso di ricorso tardivo.

Solo l'art. 42 del protocollo sullo statuto della Corte prevede due eccezioni: il caso fortuito e il caso di forza maggiore.

Nel settore della procedura le due nozioni non possono essere interpretate in senso estensivo, che sarebbe incompatibile con la loro sfera d'applicazione in altri settori.

Sarebbe stato più opportuno astenersi dall'inviare la lettera del 31 marzo 1970, comunque il documento non può autorizzarvi a pronunciare una «remissio in terminis» a favore del ricorrente.

5. Ancora un breve cenno sulla ricevi-bilità: il Miillers osserva che se egli avesse presentato il ricorso sotto forma di domanda di risarcimento per l'indennità supplementare che egli ritiene gli spetti, il ricorso sarebbe ricevibile.

L'osservazione non è pertinente, perché avete già stabilito che non si può esperire una domanda di risarcimento per mettere indirettamente in causa la legittimità di un atto relativo ai propri diritti, al proprio stipendio o ad un'indennità se non si è tempestivamente chiesto l'annullamento dell'atto (sentenza Schreckenberg, 15 dicembre 1966, Raccolta XII-1966, pag. 733).

II Poiché istruttoria e fase orale si sono estese al merito, dovrei occuparmene anch'io.

Vi chiedo di dispensarmene, poiché è stato annunciato in udienza che se la domanda per il 1969 fosse stata dichiarata irricevibile, il Miillers sarebbe tornato alla carica — speriamo che lo faccia tempestivamente — contro le analoghe decisioni per il 1970 e il 1971.

Se esaminassi il merito, temo di portare acqua al mulino di una delle parti processuali nelle future controversie.

Chiedo rispettosamente che nella fattispecie, se non foste d'accordo con me e riteneste il ricorso ricevibile, vi pronunciate con sentenza interlocutoria sulla ricevibilità, dandomi così modo di presentare le mie conclusioni sul merito prima della vostra pronuncia finale.

Propongo quindi — che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato irricevibile; — che ogni parte sopporti le spese da essa incontrate ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0079 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 24 GIUGNO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comitato economico e sociale, ritiene che per il 1969 gli debba venir corrisposta una determinata indennità a titolo di rimborso delle spese di trasporto del figlio, che ha 6 anni e frequenta la Scuola europea di Bruxelles. È chiaro che un simile ricorso è irricevibile. Il ricorrente aveva formulato le sue richieste l'8 dicembre 1969, presentando la domanda di indennità scolastiche, ma il 15 dicembre 1969 riceveva risposta negativa. Il 19 febbraio 1970, il ricorrente inviava una lettera di protesta e vedremo tra poco che indole abbia tale lettera. A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto, il reclamo avrebbe dovuto considerarsi respinto il 20 o il 21 aprile successivo e il rifiuto avrebbe dovuto venir impugnato entro il 21 o il 22 giugno, ma il ricorso è pervenuto in cancelleria solo l'1 1 dicembre 1970, cioè con un ritardo di sei mesi rispetto alle date summenzionate. Contro l eccezione di decadenza il ricorrente oppone un argomento — tra gli altri — molto serio. I Il ricorso non sarebbe tardivo poiché: 1. La decisione esplicita con cui si respinge il reclamo del 19 febbraio 1970 è stata adottata solo il 10 settembre 1970. La giurisprudenza ha però sancito che i provvedimenti che confermano un silenzio-rifiuto non fanno rivivere il termine d'impugnazione nei confronti del provvedimento implicito e non sussiste l'interesse all'impugnazione del provvedimento di conferma. 2. Il documento del 15 dicembre 1969 non costituisce una decisione circa la somma spettante al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute per il figlio. L'esame dei documenti del fascicolo mi pare sufficiente per far scartare l'argomento. In un allegato alla domanda regolamentare d'indennità scolastica, il ricorrente aveva chiesto esplicitamente che la voce «spese di trasporto» fosse calcolata secondo criteri speciali. Nella decisione del 15 dicembre 1969, adottata dall'autorità competente, cioè dall'economo, le pretese vengono respinte, giacchi l'economo ha indicato succintamente, ma chiaramente, che il calcolo delle spese di trasporto non viene fatto secondo il metodo auspicato dal ricorrente, ma con un criterio diverso. 3. La lettera del 19 febbraio non costituirebbe un ricorso precontenzioso, a norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto. È strano, ma l'argomento ricade su chi lo ha svolto. Se infatti la lettera non avesse indole di ricorso precontenzioso, come contemplato dall'art. 91, n. 2, dello statuto, essa non potrebbe nemmeno mantenere in vita il termine d'impugnazione previsto dallo stesso articolo, che nei confronti della decisione specifica, decorre dal 15 dicembre 1969. In questo caso l'inosservanza dei termini sarebbe ancor più evidente, poiché la decisione del 15 dicembre 1969 doveva venir impugnata entro il 15 o il 16 marzo 1970. Sono convinto che la lettera del 19 febbraio 1970, costituisca il ricorso precontenzioso di cui al n. 2 dell'art. 91, anche se il ricorrente lo nega invocando il fatto che essa è indirizzata al caposervizio dell'amministrazione dell'istituzione e non all'autorità che ha il potere di nomina. Non è la prima volta che un dipendente si destreggia con le lacune del testo dell'art. 91, n. 2, per sottrarsi alla decadenza in cui è incappato, (cfr. sentenza Kschwendt del 17 marzo 1971). Avete sancito che ogni reclamo nei confronti dell'istituzione per una decisione che pregiudica il dipendente deve essere presentato in forma di ricorso gerarchico, indipendentemente dalla persona o dall'ufficio cui è indirizzato. Il ricorso gerarchico è l'unico che mantenga in vita i termini per l'impugnazione giurisdizionale contemplata dall'art. 91, n. 2, dello statuto. 4. Vi è però una lettera scritta da un'autorità del Consiglio economico e sociale che avrebbe indotto in errore il ricorrente. In questa lettera del 31 marzo 1970 si preannunciava una modifica delle norme nel senso auspicato dal ricorrente e si concludeva come segue: «Voglia pazientare ancora, finché la questione non sarà definitivamente risolta. Non appena l'amministrazione si sarà pronunciata, verrà ufficialmente informato». Una simile comunicazione poteva ben indurre in errore il ricorrente sulla decorrenza del termine d'impugnazione. Ma il fatto basta per salvare il ricorso? Direi di no. Mi ha fatto specie il richiamo alla giurisprudenza francese fatto dal patrono del Mullers, che afferma che in simili casi il giudice può sanare la decadenza. La giurisprudenza francese è di orientamento contrario. Il Consiglio di stato ha sancito che il termine d'impugnazione è stabilito nell'interesse della comunità, quindi il giudice non ha il diritto di apportarvi deroghe, anzi la tardività del ricorso, nel contenzioso amministrativo, è un vizio rilevabile d'ufficio. La sentenza citata giorni fa (Consiglio di Stato, 7 maggio 1954, Société chocolaterie fine du Rhône) è una delle tante che applicano questa giurisprudenza. La citazione del brano dell'opera degli autori Audry e Drago è poi controproducente per il ricorrente: esso conferma il costante indirizzo del Consiglio di Stato, anche nei casi in cui l'orientamento era criticabile sotto il profilo dell'equità, tanto che il legislatore è stato indotto ad intervenire per salvaguardare alcune situazioni particolari. Una recente sitazione è sintomatica: le decisioni del ministro per gli ex combattenti in materia di pensioni agli ex deportati in Germania durante la guerra, contenevano errori nelle indicazioni circa il termine per impugnare dinanzi al giudice amministrativo le decisioni che stabilivano le singole spettanze. Nonostante l'inammissibile errore dell'amministrazione e le gravissime conseguenze che esso ha avuto per migliaia di vittime della guerra, il Consiglio di Stato francese ha regolarmente rilevato la decadenza nei confronti di ogni ricorso, pur se il vizio era stato causato da una disposizione di legge. Rendendosi però conto dell'iniquità di un simile atteggiamento, in sede di assemblea amministrativa, il Consiglio di Stato ha suggerito al governo di proporre al Parlamento l'approvazione di una legge speciale che consentisse al giudice, in certi casi, di sanare il vizio non imputabile ai ricorrenti e fu così trovato il rimedio. Questo criterio va trasposto al contenzioso amministrativo europeo? Una simile proposta da parte mia parrebbe ardua, ma mi soccorre la sentenza Pfloeschner (Raccolta XI-1965, pag. 1173) nella quale avete accolto il punto di vista dell'avvocato generale J. Gand. Vi sono varie ragioni per attenersi a questo indirizzo: a) I termini d'impugnazione sono stabiliti nel pubblico interesse e lo avete già riconosciuto. b) Contrariamente a qualche disciplina nazionale, non vi sono norme comunitarie che conferiscono alla Corte il potere di sanare il vizio di decadenza in caso di ricorso tardivo. Solo l'art. 42 del protocollo sullo statuto della Corte prevede due eccezioni: il caso fortuito e il caso di forza maggiore. Nel settore della procedura le due nozioni non possono essere interpretate in senso estensivo, che sarebbe incompatibile con la loro sfera d'applicazione in altri settori. Sarebbe stato più opportuno astenersi dall'inviare la lettera del 31 marzo 1970, comunque il documento non può autorizzarvi a pronunciare una «remissio in terminis» a favore del ricorrente. 5. Ancora un breve cenno sulla ricevi-bilità: il Miillers osserva che se egli avesse presentato il ricorso sotto forma di domanda di risarcimento per l'indennità supplementare che egli ritiene gli spetti, il ricorso sarebbe ricevibile. L'osservazione non è pertinente, perché avete già stabilito che non si può esperire una domanda di risarcimento per mettere indirettamente in causa la legittimità di un atto relativo ai propri diritti, al proprio stipendio o ad un'indennità se non si è tempestivamente chiesto l'annullamento dell'atto (sentenza Schreckenberg, 15 dicembre 1966, Raccolta XII-1966, pag. 733). II Poiché istruttoria e fase orale si sono estese al merito, dovrei occuparmene anch'io. Vi chiedo di dispensarmene, poiché è stato annunciato in udienza che se la domanda per il 1969 fosse stata dichiarata irricevibile, il Miillers sarebbe tornato alla carica — speriamo che lo faccia tempestivamente — contro le analoghe decisioni per il 1970 e il 1971. Se esaminassi il merito, temo di portare acqua al mulino di una delle parti processuali nelle future controversie. Chiedo rispettosamente che nella fattispecie, se non foste d'accordo con me e riteneste il ricorso ricevibile, vi pronunciate con sentenza interlocutoria sulla ricevibilità, dandomi così modo di presentare le mie conclusioni sul merito prima della vostra pronuncia finale. Propongo quindi — che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato irricevibile; — che ogni parte sopporti le spese da essa incontrate ( 1 ) Traduzione dal francese.
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