CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 ottobre 2022
Cassazione n. 44579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza assunta in data 1 ottobre 2020, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione sofferta in stato di custodia cautelare in carcere dal 9.12.2011 al 3.01.2012 e agli arresti domiciliari dal 4.01.2012 al 18.05.2012, in relazione al delitto di concorso in furto aggravato di cavi telefonici di rame in danno della Telecom Italia in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 8.2.2005, divenuta irrevocabile, assolveva l'Inceu dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. mentre, in relazione alla contestazione concernente il riciclaggio era stato assolto dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 26 ottobre 2015. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, ha riconosciuto la condizione impeditiva alla riparazione in quanto il ricorrente avrebbe concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, in ragione di un comportamento processuale ed extraprocessuale che aveva avvalorato l'apparenza della sua compartecipazione con suoi connazionali ai furti di rame. Ha evidenziato, quanto alla condotta extraprocessuale, l'accertata condizione di continuità con soggetti dediti a tali tipologie di furti in un contesto temporale ed ambientale compatibile con la sua partecipazione a tali illeciti nonché il riferimento alla persona del ricorrente - individuato con l'appellativo di "Shoni" - in una delle conversazioni intercorse tra i presunti correi, pur penalmente insufficienti a fondare la sua responsabilità a titolo di partecipazione concorsuale nel delitto. Il Tribunale, nella sentenza di assoluzione, aveva affermato "con ragionevole certezza" che il ricorrente avesse in uso una utenza cellulare, non monitorata in occasione della commissione del reato, ma coinvolta nei contatti con altre utenze intercettate. Sotto il profilo del comportamento processuale, il Giudice della riparazione ha rilevato, quindi, che, a fronte dell'emergenza di tali elementi indiziari, l'Inceu nel corso dell'interrogatorio di garanzia si avvaleva della facoltà di non rispondere, così non assolvendo all'onere di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti. Da siffatti comportamenti, la Corte di appello ha fatto derivare la prova di un contegno gravemente imprudente, omertoso e connivente che, nel diverso piano prognostico che disciplina la riparazione per la ingiusta detenzione, ha determinato una falsa apparenza della partecipazione materiale del ricorrente al furto di rame e, pertanto, l'esigenza di un intervento preventivo dell'autorità giudiziaria. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, l'Inceu, deducendo il vizio di violazione di legge e gli "errores in iudicando" sull'accertamento della colpa grave ostativa all'equa riparazione evidenziando la incongruenza della decisione di rigetto della domanda di riparazione, non essendo comprovata la intestazione o la disponibilità in capo all'istante dell'utenza cellulare, mai soggetta ad intercettazione o a monitoraggio, né la riconducibilità allo stesso dell'appellativo "Shoni" e la pertinenza del comportamento tenuto dallo stesso con riferimento all'intercettazione in cui emerge tale nominativo. La decisione della Corte di appello si presenterebbe, inoltre, inadeguata e carente sul piano motivazionale in relazione alla "qualità dei collegamenti" con i connnazionali coinvolti nei furti di rame e sotto il profilo del collegamento causale di simili rapporti con l'adozione del provvedimento restrittivo. Di qui, la considerazione che l'unico elemento impeditivo, anch'esso non sorretto da motivazione plausibile, fosse l'essersi l'imputato avvalso della facoltà di non rispondere, concreta estrinsecazione del suo diritto di difesa. Il difensore ha chiesto, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta del 2 ottobre 2022, ha concluso richiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della grave colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'ingiusta deduzione subita per l'accertata condizione di contiguità del ricorrente con soggetti dediti alla perpetrazione di furti di rame, in un contesto temporale ed ambientale compatibile con la compartecipazione alla commissione di tali illeciti, e sulla scorta del riferimento alla sua persona contenuto in una delle conversazioni oggetto di captazione, pur penalmente insufficienti affondare un'affermazione di responsabilità dello stesso a titolo di partecipazione concorsuale al furto. Il giudice della riparazione ha, quindi, messo in correlazione tali elementi indiziari con il silenzio serbato dall'Inceu in sede di interrogatorio di garanzia, stigmatizzandone l'atteggiamento, non avendo l'uomo fornito con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti. 3. Il motivo è fondato.4. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082): Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), per apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che - se adeguata e congrua - è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purchè essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Tuttavia, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. 4. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati. La Corte territoriale si è limitata a stigmatizzare il comportamento silenzioso tenuto dall'istante nel corso dell'interrogatorio di garanzia, per essersi avvalso della facoltà di non rispondere a fronte delle emergenze indiziarie acquisite. In tal modo ha desunto la ricorrenza dell'elemento di colpa imputabile al l'Inceu, ostativo al riconoscimento in suo favore dell'invocato diritto alla riparazione, dal fatto che costui si fosse avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, così rinunciando a fornire chiarimenti sulla sua posizione e contribuendo alla protrazione della misura cautelare inflittagli. Tuttavia, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera del d. lys. 8 novembre 2021, n. 188, art. comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b), non può più rilevare quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione né di per sé assumere rilevanza etiologica rispetto alla condizione negativa di che trattasi (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017; conf. Sez. 4, n. 8616 del 8/2/2022.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241). L'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. prevede, infatti, il conclusivo incisivo per cui "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Non vi è dubbio che tale disposizione sia suscettibile di applicazione retroattiva, costituendo "lex mitior", atteso che si tratta di norma che incide su discipline penali di natura sostanziale (C. Cost., sentenza n. 393 del 2006; nonché le sentenze n. 455, n. 85 e n. 72 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996), in quanto diretta applicazione dell'art. 7, comma 5, Dir. 2016/343/UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza, che dispone che "l'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro". La stessa legge delega, 22 aprile 2021, n. 53 riguarda "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". E' chiaro, pertanto, che trattandosi di innovazione normativa di portata sostanziale, introdotta nella disciplina primaria, la Corte territoriale dovrà tenerne conto nel nuovo giudizio, ai fini della rivalutazione dell'istanza di riparazione proposta (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 - 01). 5. Deve, conclusivamente, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite tra le parti per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudiz