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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11779/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/10/2021 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 06/12/2018, con la quale [OSCURATO:SOCIETA] Gaetano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta finalizzata all'evasione dell'IVA per l'anno di imposta 2010, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.

Si lamentano plurimi travisamenti in cui i giudici di merito erano incorsi con riferimento: alla inattività della CEDIN sin dal 2008; alla inesistenza di rapporti tra il GEMMATI e la [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza smentita dai bonifici acquisiti agli atti, in relazione ai quali si deduce la contraddittorietà della sentenza, che li aveva comunque presi in considerazione).

Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di PADALINO Antonio, si censura la valorizzazione del mancato rinvenimento della sede, da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento, essendo quest'ultimo stato effettuato quattro anni dopo i fatti per cui è causa; si censura inoltre l'affermazione, ritenuta apodittica, per cui sarebbe irrilevante il fatto che il PADALINO era stato indicato da due testi quale collaboratore esterno, e si contesta che, con le sue dichiarazioni, il ricorrente abbia ammesso l'inesistenza dell'operazione commerciale sottostante la fattura.

In via subordinata, il ricorrente sollecita l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella valutazione delle doglianze proposte dall'odierno ricorrente, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 -

01. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01).

Altrettanto consolidato è l'ulteriore principio in forza del quale «nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così da ultimo Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

2.1. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve per un verso osservarsi che i riferimenti al travisamento della prova non appaiono corredati dalla "specifica deduzione" qui appena richiamata.

Per altro verso, va qui posto in evidenza che le altre censure difensive non superano - alla luce dei principi sopra richiamati - lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni motivatamente espresse dalla Corte territoriale (del tutto omogenee a quelle fondanti la decisione di primo grado) e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

3. D'altra parte, la Corte d'Appello ha compiutamente esposto gli elementi ritenuti indicativi dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture annotate in dichiarazione dall'[OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, si è fatto riferimento (pag. 1 seg. della sentenza): al mancato rinvenimento delle fatture nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA].; alla marcata inverosimiglianza della spiegazione al riguardo fornita dal ricorrente (presenza di documentazione fiscale nel motociclo di cui era stato denunciato il furto nel 2012, pur essendo le fatture che qui rilevano risalenti al 2010); alla mancata operatività nel 2010 delle società emittenti, in favore delle quali nessun pagamento risultava effettuato da parte della [OSCURATO:SOCIETA]..

Con specifico riferimento alle fatture CEDIN, la Corte d'Appello ha inoltre valorizzato: la dichiarazione del legale rappresentante circa l'assenza di prestazioni svolte dalla società in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; l'irrilevanza, per l'accertamento della inesistenza delle operazioni, di quanto dichiarato dal commercialista del ricorrente in ordine all'avvenuta ricezione, da parte sua, delle fatture in questione, consegnategli dall'[OSCURATO:SOCIETA]; la genericità e scarsa affidabilità delle dichiarazioni del figlio del ricorrente, evidentemente interessato ad un esito processuale favorevole al padre, in ordine alla presenza in società del GEMMATI (amministratore della CEDIN), e allo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività nel settore delle vendite e della logistica, per le quali il GEMMATI aveva emesso fatture regolarmente pagate (sul punto, la Corte ha anche evidenziato la non corrispondenza delle dichiarazioni in questione, rispetto alle fatture indicate nella dichiarazione della società, quanto alla natura delle prestazioni, al soggetto emittente, agli importi indicati).

Quanto alla fattura [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha attribuito rilievo dirimente alla natura sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva riferito che i rapporti con tale società erano stati compromessi per via della contestazione di una fattura emessa nel 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell'appropriazione, da parte di quest'ultima, di alcuni acconti spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA].: la fattura del 2010 era stata emessa, in tale contesto, allo scopo di "compensare in qualche maniera contabile" le appropriazioni di cui si era reso responsabile l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Al riguardo, va sottolineato che la Corte d'Appello, nel rilevare che da tali dichiarazioni emergeva la palese inesistenza delle operazioni riportate in fattura, ha comunque espresso piena condivisione di quanto già osservato dal giudice di primo grado in ordine all'inverosimiglianza dell'ipotesi per cui, dopo la rottura tra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a emettere fatture per importi consistenti nei confronti della società del ricorrente.

Trattasi, all'evidenza, di un percorso argomentativo immune da illogicità o contraddittorietà qui deducibili, che il ricorrente ha inteso contestare proponendo inammissibilmente una rivisitazione e reinterpretazione delle risultanze acquisite.

4. Manifestamente infondata è anche la richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

È sufficiente evidenziare, senza necessità di approfondimenti in ordine all'incidenza (pur sostenuta in ricorso) della normativa correlata all'emergenza epidemiologica, che il ricorrente non ha tenuto conto dell'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto, per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, dal comma 1-bis dell'art. 17 del predetto decreto: disposizione introdotta dal d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni dalla

I. 148 del 2011), certamente applicabile alla fattispecie in esame perché entrata in vigore in data 17/09/2011, e quindi prima della consumazione del reato ascritto all'[OSCURATO:SOCIETA].

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/10/2021 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in data 06/12/2018, con la quale [OSCURATO:SOCIETA] Gaetano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta finalizzata all'evasione dell'IVA per l'anno di imposta 2010, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:SOCIETA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si lamentano plurimi travisamenti in cui i giudici di merito erano incorsi con riferimento: alla inattività della CEDIN sin dal 2008; alla inesistenza di rapporti tra il GEMMATI e la [OSCURATO:SOCIETA]. (circostanza smentita dai bonifici acquisiti agli atti, in relazione ai quali si deduce la contraddittorietà della sentenza, che li aveva comunque presi in considerazione). Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di PADALINO Antonio, si censura la valorizzazione del mancato rinvenimento della sede, da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento, essendo quest'ultimo stato effettuato quattro anni dopo i fatti per cui è causa; si censura inoltre l'affermazione, ritenuta apodittica, per cui sarebbe irrilevante il fatto che il PADALINO era stato indicato da due testi quale collaboratore esterno, e si contesta che, con le sue dichiarazioni, il ricorrente abbia ammesso l'inesistenza dell'operazione commerciale sottostante la fattura. In via subordinata, il ricorrente sollecita l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i vizi motivazionali denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle doglianze proposte dall'odierno ricorrente, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). Altrettanto consolidato è l'ulteriore principio in forza del quale «nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così da ultimo Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). 2.1. In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve per un verso osservarsi che i riferimenti al travisamento della prova non appaiono corredati dalla "specifica deduzione" qui appena richiamata. Per altro verso, va qui posto in evidenza che le altre censure difensive non superano - alla luce dei principi sopra richiamati - lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni motivatamente espresse dalla Corte territoriale (del tutto omogenee a quelle fondanti la decisione di primo grado) e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 3. D'altra parte, la Corte d'Appello ha compiutamente esposto gli elementi ritenuti indicativi dell'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture annotate in dichiarazione dall'[OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, si è fatto riferimento (pag. 1 seg. della sentenza): al mancato rinvenimento delle fatture nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA].; alla marcata inverosimiglianza della spiegazione al riguardo fornita dal ricorrente (presenza di documentazione fiscale nel motociclo di cui era stato denunciato il furto nel 2012, pur essendo le fatture che qui rilevano risalenti al 2010); alla mancata operatività nel 2010 delle società emittenti, in favore delle quali nessun pagamento risultava effettuato da parte della [OSCURATO:SOCIETA].. Con specifico riferimento alle fatture CEDIN, la Corte d'Appello ha inoltre valorizzato: la dichiarazione del legale rappresentante circa l'assenza di prestazioni svolte dalla società in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; l'irrilevanza, per l'accertamento della inesistenza delle operazioni, di quanto dichiarato dal commercialista del ricorrente in ordine all'avvenuta ricezione, da parte sua, delle fatture in questione, consegnategli dall'[OSCURATO:SOCIETA]; la genericità e scarsa affidabilità delle dichiarazioni del figlio del ricorrente, evidentemente interessato ad un esito processuale favorevole al padre, in ordine alla presenza in società del GEMMATI (amministratore della CEDIN), e allo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività nel settore delle vendite e della logistica, per le quali il GEMMATI aveva emesso fatture regolarmente pagate (sul punto, la Corte ha anche evidenziato la non corrispondenza delle dichiarazioni in questione, rispetto alle fatture indicate nella dichiarazione della società, quanto alla natura delle prestazioni, al soggetto emittente, agli importi indicati). Quanto alla fattura [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha attribuito rilievo dirimente alla natura sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:SOCIETA], il quale aveva riferito che i rapporti con tale società erano stati compromessi per via della contestazione di una fattura emessa nel 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dell'appropriazione, da parte di quest'ultima, di alcuni acconti spettanti alla [OSCURATO:SOCIETA].: la fattura del 2010 era stata emessa, in tale contesto, allo scopo di "compensare in qualche maniera contabile" le appropriazioni di cui si era reso responsabile l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Al riguardo, va sottolineato che la Corte d'Appello, nel rilevare che da tali dichiarazioni emergeva la palese inesistenza delle operazioni riportate in fattura, ha comunque espresso piena condivisione di quanto già osservato dal giudice di primo grado in ordine all'inverosimiglianza dell'ipotesi per cui, dopo la rottura tra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato a emettere fatture per importi consistenti nei confronti della società del ricorrente. Trattasi, all'evidenza, di un percorso argomentativo immune da illogicità o contraddittorietà qui deducibili, che il ricorrente ha inteso contestare proponendo inammissibilmente una rivisitazione e reinterpretazione delle risultanze acquisite. 4. Manifestamente infondata è anche la richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. È sufficiente evidenziare, senza necessità di approfondimenti in ordine all'incidenza (pur sostenuta in ricorso) della normativa correlata all'emergenza epidemiologica, che il ricorrente non ha tenuto conto dell'aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto, per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, dal comma 1-bis dell'art. 17 del predetto decreto: disposizione introdotta dal d.l. n. 138 del 2011 (convertito con modificazioni dalla I. 148 del 2011), certamente applicabile alla fattispecie in esame perché entrata in vigore in data 17/09/2011, e quindi prima della consumazione del reato ascritto all'[OSCURATO:SOCIETA]. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dell'[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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