Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15786/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11026-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNA, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 2223/2020, depositato il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 Numero sezionale 1141/2022 Numero di raccolta generale 15786/2022Data pubblicazione 17/05/2022 rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione del decreto meglio indicato in epigrafe che ha disatteso l’opposizione da lui spiegata avverso il decreto di rigetto di protezione internazionale e umanitaria emesso dalla competente Commissione territoriale; -la Commissione territoriale ha escluso che le circostanze riportate dal richiedente potessero essere ricondotte alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007, ha altresì escluso la configurabilità di danno grave nel senso di cui all’art. 14 d.lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario rilevanti ex art. 5, comma 6 d.lgs 286/1998; -[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato opposizione avverso detto provvedimento innanzi al Tribunale di Bologna, che tuttavia l’ha rigettata con decreto n. 2223/2020, pubblicato il 25/03/2020; -il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento di protezione internazionale in quanto le dichiarazioni del ricorrente non erano tali da configurare, neppure astrattamente, la sussistenza di un fondato timore di persecuzione per alcuno dei motivi di cui all’art. 8 d.lgs. 251/2007 idonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato; -il giudice ha disatteso altresì la domanda di protezione sussidiaria di cui all’art.14, lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007 perché ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, per la sua genericità e contraddittorietà; -il giudice ha altresì rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007, perché, in base alle più aggiornate fonti COI, il Bangladesh non risulta essere caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 -il Tribunale ha parimenti disatteso la domanda di protezione Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 umanitaria perché, all’esito della comparazione della situazione Data pubblicazione 17/05/2022 soggettiva ed oggettiva del richiedente in Italia e in Bangladesh, ha ritenuto insussistenti i gravi motivi umanitari necessari per il rilascio del permesso; -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione del predetto decreto con ricorso, notificato in data 15/04/2020, affidato ad un solo motivo; -il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente ai sensi dell’art. 370 cod.proc.civ.; considerato che -il motivo denuncia la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per non avergli riconosciuto la protezione umanitaria di cui all’art. 5 d.lgs. 286/1998, nonostante, sotto il profilo soggettivo, non abbia precedenti penali, abbia trascorso un ampio lasso di tempo in Italia durante il quale si è integrato, imparando la lingua e trovando un’occupazione fissa; e nonostante, sotto il profilo oggettivo, la gravissima situazione di povertà a cui andrebbe incontro se rempairato in Bangladesh; -ciò premesso, si osserva che preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008, in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio; -sull’interpretazione del testo normativo – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, come convertito dalla legge n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto; -“l'art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; Data pubblicazione 17/05/2022 a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod.proc.civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; -la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”; -nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione pur recando l’indicazione, proprio sotto la firma, che essa «è autentica», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato; -né può sopperire in tal senso il riferimento fatto dal difensore nel primo rigo del ricorso alla procura alle liti sottoscritta in data 7/4/2020, trattandosi di riferimento privo di valenza certificativa oltre che contenuta in atto diverso dalla procura allegata al ricorso; -di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni unite; -parte ricorrente non ha svolto difese per fornire elementi utili per F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 mutare tale orientamento; Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 -non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato Data pubblicazione 17/05/2022 svolto effettiva attività difensiva; -il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto, ove dovuto, a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni unite).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11026-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNA, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 2223/2020, depositato il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 Numero sezionale 1141/2022 Numero di raccolta generale 15786/2022Data pubblicazione 17/05/2022 rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione del decreto meglio indicato in epigrafe che ha disatteso l’opposizione da lui spiegata avverso il decreto di rigetto di protezione internazionale e umanitaria emesso dalla competente Commissione territoriale; -la Commissione territoriale ha escluso che le circostanze riportate dal richiedente potessero essere ricondotte alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007, ha altresì escluso la configurabilità di danno grave nel senso di cui all’art. 14 d.lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario rilevanti ex art. 5, comma 6 d.lgs 286/1998; -[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato opposizione avverso detto provvedimento innanzi al Tribunale di Bologna, che tuttavia l’ha rigettata con decreto n. 2223/2020, pubblicato il 25/03/2020; -il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento di protezione internazionale in quanto le dichiarazioni del ricorrente non erano tali da configurare, neppure astrattamente, la sussistenza di un fondato timore di persecuzione per alcuno dei motivi di cui all’art. 8 d.lgs. 251/2007 idonei a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato; -il giudice ha disatteso altresì la domanda di protezione sussidiaria di cui all’art.14, lett. a) e b) del d.lgs. 251/2007 perché ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, per la sua genericità e contraddittorietà; -il giudice ha altresì rilevato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007, perché, in base alle più aggiornate fonti COI, il Bangladesh non risulta essere caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 -il Tribunale ha parimenti disatteso la domanda di protezione Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 umanitaria perché, all’esito della comparazione della situazione Data pubblicazione 17/05/2022 soggettiva ed oggettiva del richiedente in Italia e in Bangladesh, ha ritenuto insussistenti i gravi motivi umanitari necessari per il rilascio del permesso; -[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione del predetto decreto con ricorso, notificato in data 15/04/2020, affidato ad un solo motivo; -il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente ai sensi dell’art. 370 cod.proc.civ.; considerato che -il motivo denuncia la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -il ricorrente assume l’erroneità della sentenza impugnata per non avergli riconosciuto la protezione umanitaria di cui all’art. 5 d.lgs. 286/1998, nonostante, sotto il profilo soggettivo, non abbia precedenti penali, abbia trascorso un ampio lasso di tempo in Italia durante il quale si è integrato, imparando la lingua e trovando un’occupazione fissa; e nonostante, sotto il profilo oggettivo, la gravissima situazione di povertà a cui andrebbe incontro se rempairato in Bangladesh; -ciò premesso, si osserva che preliminare, rispetto all’esame nel merito del ricorso, è il rilievo della sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008, in quanto la procura speciale rilasciata al difensore è autenticata solo nella sottoscrizione del conferente e non anche nella data del rilascio; -sull’interpretazione del testo normativo – inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, come convertito dalla legge n. 46 del 2017 – sono intervenute le Sezioni unite civili di questa Corte (sent. n. 15177 del 1°.6.2021), affermando i seguenti principi di diritto; -“l'art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; Data pubblicazione 17/05/2022 a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod.proc.civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; -la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35-bis, co. 13, d. lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”; -nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore su un foglio allegato al ricorso per cassazione pur recando l’indicazione, proprio sotto la firma, che essa «è autentica», non contiene alcuna espressione del difensore volta a certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato; -né può sopperire in tal senso il riferimento fatto dal difensore nel primo rigo del ricorso alla procura alle liti sottoscritta in data 7/4/2020, trattandosi di riferimento privo di valenza certificativa oltre che contenuta in atto diverso dalla procura allegata al ricorso; -di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 35-bis, co. 13, del d. lgs. n. 25/2008, così come interpretato dalle Sezioni unite; -parte ricorrente non ha svolto difese per fornire elementi utili per F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 c b 2 a a e d 7 2 2 3 8 1 9 1 0 6 4 2 3 f b 2 9 6 b 2 9 9 d c Numero registro generale 11026/2020 mutare tale orientamento; Numero sezionale 1141/2022Numero di raccolta generale 15786/2022 -non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato Data pubblicazione 17/05/2022 svolto effettiva attività difensiva; -il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va posto, ove dovuto, a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (anche su questo aspetto, la decisione si conforma a quanto statuito dalla citata sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni unite). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : M E L O N I M A R I N A E m e s s o
Decreto Cassazione n. 15786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris