CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI URBINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 del TRIBUNALE DI URBINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2020 (dep. il 29 gennaio 2021) il Tribunale di Urbino assolto Guido GUIDARELLI, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.). Al GUIDARELLI, dichiarato fallito quale imprenditore individuale, è stato contestato di aver distratto beni facenti parte del compendio aziendale dell'impresa da lui esercitata, in particolare, tramite: - conferimenti a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui era unico socio), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui era socio per la quota del 50%) e [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era socio per la quota del 45%); - la vendita di beni strumentali alla G&[OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era legale rappresentante la moglie dell'imputato) a un presso inferiore al valore di mercato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso immediato per cassazione (art. 569 cod. proc. pen.) avverso la statuizione liberatoria, limitatamente alla distrazione dei conferimenti contestata all'imputato, deducendo con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) che essa sarebbe stata resa in violazione della norma incriminatrice. Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, il Tribunale sarebbe pervenuto all'assoluzione anche per le condotte in discorso, nel presupposto che l'imputato, con i predetti conferimenti, avrebbe destinato risorse a impieghi non estranei alla sua attività; in tal modo il Giudice di merito avrebbe fatto erronea applicazione della norma incriminatrice (come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01), atteso che nel caso di specie sarebbe stato depauperato il patrimonio dell'impresa fallita (a detrimento dei suoi creditori) mediante trasferimenti ad altre società, pur riconducibili allo stesso soggetto: - il che integra l'elemento oggettivo del delitto in contestazione anche qualora le somme de quibus siano state destinate a finalità utili per gli enti beneficiari delle erogazioni e nonostante l'imputato abbia impiegato pure beni personali per l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa (individuale e in forma societaria); - così come integra il prescritto dolo generico la consapevolezza di sottrarre risorse all'impresa fallita anche se al fine di salvaguardare le sorti di altre società. 3. Il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto, negando che nella specie ricorra la denunciata violazione di legge e rappresentando che il Tribunale avrebbe correttamente ricostruito la vicenda e argomentato in ordine a essa, atteso che l'impresa individuale esercitata dal GUIDARELLI e le società da lui partecipate erano realtà strettamente connesse e «il giro di lavoro e di danaro» tra esse «ne consentiva la sopravvivenza»; dunque le dazioni in imputazione erano destinate alle finalità dell'impresa individuale fallita e per soddisfare le richieste delle banche creditrici (poiché senza gli affidamenti di essi no sarebbe stato possibile operare); inoltre, nel caso di specie ricorrerebbe un'ipotesi di bancarotta riparata, avendo corrisposto prima della dichiarazione di fallimento somme superiori a quelle la cui distrazione gli è stata contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato - nei termini che si espongono - in relazione alle contestate condotte distrattive in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; è invece inammissibile nel resto il ricorso. 1. Per quel che qui rileva, Guido GUIDARELLI è stato tratto a giudizio per aver distratto somme facenti parte del compendio aziendale dell'impresa individuale (oggetto della declaratoria di fallimento), in particolare erogate a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui era unico socio), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui era socio per la quota del 50%) e [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui era socio per la quota del 45%). Al di là dell'espressione atecnica contenuta nell'imputazione, nella parte in cui ha definito conferimenti tutte le erogazioni in discorso (artt. 2463, comma 2, n. 5) e 2464 cod. civ.; cfr. Sez. 1 civ., ord. n. 29325 del 22/12/2020, C. contro R., Rv. 660207 - 03), deve osservarsi quanto segue. 1.1. In relazione ai trasferimenti di denaro dell'imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. non si ravvisa la denunciata violazione di legge, perché a fronte di un montante in imputazione di euro 14.895,00 (di cui euro 11.800,00 rimborsati senza che consti l'epoca del rimborso), la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che essi siano stati oggetto di integrale restituzione (per un importo di euro 15.600) in data anteriore al fallimento; e, dunque, in parte qua non ricorre l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché la sottrazione di tale importo dal compendio aziendale della fallita è stata annullata da un'attività che ne ha reintegrato il patrimonio prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 - 01; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 - dep. 05/02/2016, Budola, Rv. 266025 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261347 - 01). Sul punto, dunque, non può ravvisarsi con evidenza la dedotta violazione di legge. 1.2. Diversamente è a dirsi per le somme destinate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha rilevato che: - le erogazioni in imputazione destinate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pari a euro 31.403,12 (di cui sono euro 1.000 sono stati rimborsati), sono state impiegate per l'estinzione di un debito della fallita nei confronti del proprio commercialista Andrea CAPPELLINI che (come il GUIDARELLI) era socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non essendo chiaro in che termini abbia avuto luogo il pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e non anche dell'impresa individuale debitrice) e per la maggior parte a copertura di debiti di quest'ultima società verso le banche; - le erogazioni in imputazione in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pari a euro 68.501,70, sono state destinate all'esercizio dell'attività di essa; - dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato utilizzava le giacenze presenti sul proprio conto corrente sia per i pagamenti relativi all'impresa individuale sia per destinare denaro («conferimenti») alle società da lui partecipate, impiegato per l'esercizio dell'attività di queste ultime; - il Tribunale ha ritenuto «del tutto evidente» che i «conferimenti» fossero funzionali non solo all'attività delle società ma anche a quella dell'impresa individuale alla luce degli stretti rapporti tra esse (secondo quel che si trae dalla sentenza: perché, come dichiarato dall'imputato, le società «acquistavano terreni e costruivano e rivendevano»; come emergerebbe dalla deposizione del curatore, le società affidavano l'esecuzione dei lavori all'impresa individuale; e, come rassegnato dall'imputato, egli destinava le risorse dell'impresa individuale al pagamento dei debiti bancari delle società su richiesta degli stessi istituti di credito); ancora, il Collegio di primo grado ha affermato che, «nella prospettiva dell'imputato», se egli - quale socio dei predetti enti - avesse consentito a queste ultime di proseguire l'attività, sarebbe proseguita anche quella dell'impresa individuale; e ha ritento «assolutamente incompatibile con un eventuale intento distrattivo [...] l'impiego diretto di beni personali al fine di adempiere [...] obbligazioni concernenti l'attività delle imprese» (in forma sia personale sia societaria). Tale argomentazione non è conforme a diritto perché ha attribuito ex se rilevanza al fatto che l'imputato svolgesse la propria attività tramite diverse imprese, quella individuale dichiarata fallita e le rimanenti società di capitali, senza dar conto di alcun vantaggio compensativo derivante dai pagamenti in discorso, constando invece che il GUIDARELLI abbia impiegato risorse destinate all'esercizio dell'impresa individuale (poi fallita) per onorare debiti di soggetti giuridici distinti (partecipati dallo stesso imputato). Invero, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da un'impresa ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione dell'impresa depauperata e di quella beneficiaria «ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01); e, nella specie, sulla scorta della ricostruzione compiuta dal Tribunale, non risultano tali vantaggi compensativi, se non in via ipotetica o meglio «secondo la prospettiva» dell'imputato. Tanto meno tale prospettiva, così come l'impiego per onorare debiti pure di beni personali (che avrebbero fatto parte, salvo il disposto dell'art. 46 legge fall., del compendio del fallimento dell'impresa individuale), può di per sé escludere il dolo, atteso che «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale» - ma lo stesso è a dirsi per il compendio dei beni destinati all'esercizio di un'impresa individuale - «una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa»); la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che consapevolmente il GUIDARELLI, su richiesta delle banche, destinasse le giacenze dell'impresa individuale al pagamento dei debiti delle società da lui partecipate; e il motivo per cui egli ha così agito (ossia la ritenuta finalità di proseguire l'attività), valorizzato dalla sentenza impugnata, è un elemento estraneo al dolo generico (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri, Rv. 281605 - 02). 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla distrazione, ascritta all'imputato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di appello Ancona; e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla addebitata distrazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]