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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07525/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04WIXIZ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 181-36920/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maico. 1 Garofalo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04WIXIZ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 181-36920/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] • Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maico. 1 Garofalo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07525/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris