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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 31397/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28490/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, via G. Pisanelli N. 4, presso lo studio dell’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresent a e difendeex lege -intimata- avversola SENTENZA n. 376/2019 , pronunciata dalla COMM.

TRIB.REG. dellaTOSCANA il 21/01/ 2019 e depositata i l 04/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha stipulatoin data 27 gennaio 2009 un contratto di compravendita di terreni agricoli , dichiarando di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla nota I art 1 della Tariffa (parte prima) allegata al TURe dichiarando di essere iscritta all’albo degliimprenditori agricoli professionali.

Avvenuta la registrazione, in data 16 febbraio 2009, l’Ufficio del registro competenteaccertava la mancata produzione del certificato e notificava, il 27 marzo 2014, avvis o di liquidazione dell ’i mposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria.

La contribuente, nell’impugnare l’avviso,contestava la fondatezza e la legittimità della pretesa , nonché la decadenza dell’Agenzia dal diritto di agire per recuperare la differenzadi imposta, per il decorso del termine di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986.

Il ricorso era respinto in primo grado.

La contribuente ha proposto appello, che la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha rigettato, ritenendo che il solo inadempimento dell’onere - imposto a chi intenda usufruire del beneficio fiscale- per effetto del decorso del termine di decadenza triennale, costituisca condizione necessaria e sufficiente del recupero fiscale esercitato.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi .

L’Agenzia delle e ntrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la parte ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 76, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 131/1986, agli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 604/1954 e successive modificazioni e all’art. 3-ter del D.lgs. n. 463/1997.

Deduce che erroneamente è stata esclusa la decadenza dell'amministrazione finanziaria, prevista dall’art 76 cit., posto che il triennio utile per l’accertamento decorre dalla stipula dell’atto da momento che ella già possedeva in via definitiva la qualifica di imprenditore agri colo professionale (IAP) e che lo aveva dichiarato, senza allega re in proposito alcuna documentazione.

Di conseguenza, deduc e ancora la contribuente , l'imposta di registro e ipotecariain misura ordinaria avrebbe dovuto essere richiesta al momento della registrazione, ovvero al più tardi entro tre anni dalla richiesta di registrazione e cioè entro il 16 febbraio 2012.

Trascrive in ricorso, al fine di sostenere le propri e argomentazioni, quella parte dell'atto di compravendita dove dichiara che ella possiede già i requisiti per fruire delle agevolazioni. 2.-Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per non aver il giudice di appello valutato il fatto decisivo che ella, al momento della stipula dell’atto di compravendita, già possedeva la qualifica di IAP.

Deduce che da ciò deriva l’illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati, essendo decadut a l’Agenzia dallafacoltà prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 che prevede un termine di decadenza triennale.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

L’art. 1 nota 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986, ratione temporis vigente, prevede che “ per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta”.

Si tratta di due ipotesi differenti, quanto agli oneri posti a carico del contribuente ed alla relativa tempistica, il cui discrimen si individua in ragione del contenuto della dichiarazione del contribuente stesso, il quale è tenuto a precisare, nell’atto, se possiede già il requisito per fruire della agevolazione, ovvero se intende conseguirlo.

Se il soggetto è già in possesso del requisito, deve produrre il certificato attestante detta qualità, se deve ancora conseguirlo e ne dichiara l’intenzione, può produrre il certificato entro un termine prestabilito.

Di conseguenza, è diversa anche la decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio della pretesa tributaria, previsto dall’art 76del DPR 131/1986.

L’art 76 cit., infatti, indica quale termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione i tre anni decorrenti dalla registrazione dell’atto e solo in via d’eccezione, in caso di imposta complementare, fissa la decorrenzadalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 TUR; ciò sull’evidente presupposto che ricorrano le condizioni dell’art 19 cit., insussistenti qualora la parte non debba ancora conseguire la qualifica richiesta per l’agevolazione (evento futuro e incerto) ma abbia dichiarato di esserne già in possesso.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, «In tema di imposta di registro, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 1, nota I, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 153/1975, il termine di decadenza triennale per l’esercizio della pretesa tributaria, previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorre dalla data di registrazione dell’atto, perché l’acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall’art. 12, della l. n. 153/1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l’acquirente dichiarati, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede» (Cass., sez.

V civ., ord. n. 939 del 16.01.2019; in termini v. anche Cass. sez.

V Sez. 5 - , Ord. n. 15324 del 13/05/2022).

Questa Corte ha anche precisato che «In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 77 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione, l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto» (Cass., sez.

V civ., sent. n. 4025 del 14.03.2012).

L’avvenuta dichiarazione del contribuente, in sede di stipula dell’atto pubblico, di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, impone, al fine di ottenere la agevolazione invocata, che venga contestualmente, o al più entro il termine di registrazione, esibito il certificato attestante la sussistenza dei requisiti, diversamente l’imposta è dovuta in misura ordinaria e ciò costituisce un dato immediatamente percepibile in sede di controllo fiscale, con la conseguente immediata decorrenza del termine di decadenza per l’amministrazione.

Solo nel caso in cui lo stipulante dichiari di non possedere ancora il requisito e si riservi di produrre il certificato entro il termine (triennale) di legge è necessario attendere la predetta scadenza per verificare se il contribuente ha adempiuto o meno agli oneri posti a suo carico, e ciògiustifica lo slittamento del termine anche per l’amministrazione.

Al momento della registrazione, l’amministrazione è resa pienamente edotta delle dichiarazioni del contribuente e di conseguenza può valutare se il certificato deve essere già in atti -ed in difetto di detto documento deve richiedere l’imposta nella misura ordinaria- ovvero se il contribuente può legittimamente fruire di un termine ulteriore per conseguire la qualifica richiesta e produrre il certificato.

Colui che al momento della stipula dell'atto rivendica il possesso della qualità di imprenditore agricolo non può avvalersi del termine triennale di cui alla tariffa, art. 1, nota prima, sicché una eventuale “riserva” in tal senso è priva di valore; e da ciò deriva che, in tal caso, specularmente, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza decorre dalla medesima registrazione (Cass. sez.

V civ., ord. n. 939 del 20 novembre 2018).

In altri termini, la individuazione del dies a quo per l’esercizio della pretesa tribut aria dipende dai tempi che rispettivamente gravano sul contribuente per la produzione del certificato, diversi a seconda della circostanza che egli dichiari di avere già la richiesta qualifica ovvero intenda ottenerla e non invece dalla qualificazione dell’imposta come complementare o principale.

Nel caso di specie, come si legge tanto nella sentenza di secondo gradoche nel ricorso, la registrazione è avvenuta nel febbraio 200 9 e l’avviso di liquidazione è stat o notificat o nel marzo 201 4 , allorché erano trascorsi cinque anni e, dunque, decorso il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del doppio grado di merito.

P.Q.M. -Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso della contribuente; - c ondanna l’Agenzia delle E ntrate al pagamento a favore del la contribuente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28490/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, via G. Pisanelli N. 4, presso lo studio dell’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresent a e difendeex lege -intimata- avversola SENTENZA n. 376/2019 , pronunciata dalla COMM. TRIB.REG. dellaTOSCANA il 21/01/ 2019 e depositata i l 04/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha stipulatoin data 27 gennaio 2009 un contratto di compravendita di terreni agricoli , dichiarando di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla nota I art 1 della Tariffa (parte prima) allegata al TURe dichiarando di essere iscritta all’albo degliimprenditori agricoli professionali. Avvenuta la registrazione, in data 16 febbraio 2009, l’Ufficio del registro competenteaccertava la mancata produzione del certificato e notificava, il 27 marzo 2014, avvis o di liquidazione dell ’i mposta di registro e ipotecaria in misura ordinaria. La contribuente, nell’impugnare l’avviso,contestava la fondatezza e la legittimità della pretesa , nonché la decadenza dell’Agenzia dal diritto di agire per recuperare la differenzadi imposta, per il decorso del termine di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986. Il ricorso era respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello, che la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha rigettato, ritenendo che il solo inadempimento dell’onere - imposto a chi intenda usufruire del beneficio fiscale- per effetto del decorso del termine di decadenza triennale, costituisca condizione necessaria e sufficiente del recupero fiscale esercitato. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi . L’Agenzia delle e ntrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la parte ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 76, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 131/1986, agli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 604/1954 e successive modificazioni e all’art. 3-ter del D.lgs. n. 463/1997. Deduce che erroneamente è stata esclusa la decadenza dell'amministrazione finanziaria, prevista dall’art 76 cit., posto che il triennio utile per l’accertamento decorre dalla stipula dell’atto da momento che ella già possedeva in via definitiva la qualifica di imprenditore agri colo professionale (IAP) e che lo aveva dichiarato, senza allega re in proposito alcuna documentazione. Di conseguenza, deduc e ancora la contribuente , l'imposta di registro e ipotecariain misura ordinaria avrebbe dovuto essere richiesta al momento della registrazione, ovvero al più tardi entro tre anni dalla richiesta di registrazione e cioè entro il 16 febbraio 2012. Trascrive in ricorso, al fine di sostenere le propri e argomentazioni, quella parte dell'atto di compravendita dove dichiara che ella possiede già i requisiti per fruire delle agevolazioni. 2.-Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per non aver il giudice di appello valutato il fatto decisivo che ella, al momento della stipula dell’atto di compravendita, già possedeva la qualifica di IAP. Deduce che da ciò deriva l’illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati, essendo decadut a l’Agenzia dallafacoltà prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 che prevede un termine di decadenza triennale. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. L’art. 1 nota 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986, ratione temporis vigente, prevede che “ per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta”. Si tratta di due ipotesi differenti, quanto agli oneri posti a carico del contribuente ed alla relativa tempistica, il cui discrimen si individua in ragione del contenuto della dichiarazione del contribuente stesso, il quale è tenuto a precisare, nell’atto, se possiede già il requisito per fruire della agevolazione, ovvero se intende conseguirlo. Se il soggetto è già in possesso del requisito, deve produrre il certificato attestante detta qualità, se deve ancora conseguirlo e ne dichiara l’intenzione, può produrre il certificato entro un termine prestabilito. Di conseguenza, è diversa anche la decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio della pretesa tributaria, previsto dall’art 76del DPR 131/1986. L’art 76 cit., infatti, indica quale termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione i tre anni decorrenti dalla registrazione dell’atto e solo in via d’eccezione, in caso di imposta complementare, fissa la decorrenzadalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19 TUR; ciò sull’evidente presupposto che ricorrano le condizioni dell’art 19 cit., insussistenti qualora la parte non debba ancora conseguire la qualifica richiesta per l’agevolazione (evento futuro e incerto) ma abbia dichiarato di esserne già in possesso. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, «In tema di imposta di registro, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 1, nota I, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 153/1975, il termine di decadenza triennale per l’esercizio della pretesa tributaria, previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorre dalla data di registrazione dell’atto, perché l’acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall’art. 12, della l. n. 153/1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l’acquirente dichiarati, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede» (Cass., sez. V civ., ord. n. 939 del 16.01.2019; in termini v. anche Cass. sez. V Sez. 5 - , Ord. n. 15324 del 13/05/2022). Questa Corte ha anche precisato che «In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 77 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione, l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto» (Cass., sez. V civ., sent. n. 4025 del 14.03.2012). L’avvenuta dichiarazione del contribuente, in sede di stipula dell’atto pubblico, di possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, impone, al fine di ottenere la agevolazione invocata, che venga contestualmente, o al più entro il termine di registrazione, esibito il certificato attestante la sussistenza dei requisiti, diversamente l’imposta è dovuta in misura ordinaria e ciò costituisce un dato immediatamente percepibile in sede di controllo fiscale, con la conseguente immediata decorrenza del termine di decadenza per l’amministrazione. Solo nel caso in cui lo stipulante dichiari di non possedere ancora il requisito e si riservi di produrre il certificato entro il termine (triennale) di legge è necessario attendere la predetta scadenza per verificare se il contribuente ha adempiuto o meno agli oneri posti a suo carico, e ciògiustifica lo slittamento del termine anche per l’amministrazione. Al momento della registrazione, l’amministrazione è resa pienamente edotta delle dichiarazioni del contribuente e di conseguenza può valutare se il certificato deve essere già in atti -ed in difetto di detto documento deve richiedere l’imposta nella misura ordinaria- ovvero se il contribuente può legittimamente fruire di un termine ulteriore per conseguire la qualifica richiesta e produrre il certificato. Colui che al momento della stipula dell'atto rivendica il possesso della qualità di imprenditore agricolo non può avvalersi del termine triennale di cui alla tariffa, art. 1, nota prima, sicché una eventuale “riserva” in tal senso è priva di valore; e da ciò deriva che, in tal caso, specularmente, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza decorre dalla medesima registrazione (Cass. sez. V civ., ord. n. 939 del 20 novembre 2018). In altri termini, la individuazione del dies a quo per l’esercizio della pretesa tribut aria dipende dai tempi che rispettivamente gravano sul contribuente per la produzione del certificato, diversi a seconda della circostanza che egli dichiari di avere già la richiesta qualifica ovvero intenda ottenerla e non invece dalla qualificazione dell’imposta come complementare o principale. Nel caso di specie, come si legge tanto nella sentenza di secondo gradoche nel ricorso, la registrazione è avvenuta nel febbraio 200 9 e l’avviso di liquidazione è stat o notificat o nel marzo 201 4 , allorché erano trascorsi cinque anni e, dunque, decorso il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del doppio grado di merito. P.Q.M. -Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie l’originario ricorso della contribuente; - c ondanna l’Agenzia delle E ntrate al pagamento a favore del la contribuente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di leg
Sentenza Cassazione n. 31397/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris