CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., volta ad ottenere la riparazione per la detenzione in carcere patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/1/2011 e dal 1°/6/2011 al 23/5/2012. 2. Propone ricorso per cassazione il Cutolo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 314 cod. proc. pen.„ 5 CEDU, nell'individuazione della colpa grave. La Corte di appello avrebbe dovuto innanzitutto espungere dal materiale oggetto di valutazione le intercettazioni eseguite nella vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito; analogamente, non avrebbe dovuto esaminare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, mai riscontrate, alla cui luce sarebbero state interpretate in modo distorto le prime. Ne deriverebbe che l'intera detenzione - disposta in forza di questo materiale - sarebbe ex se ingiusta, con violazione delle norme richiamate in rubrica, in quanto l'ordinanza genetica non avrebbe mai dovuto essere emessa; - il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe dato per accertati alcuni elementi in fatto, ma ciò sarebbe il risultato di un palese travisamento di passi della sentenza assolutoria, ad esempio in tema di consapevole frequentazione di elementi direttivi della cosca mafiosa. Negli stessi termini, non sarebbero state accertate le circostanze espressione del metus ab intrinseco del quale il ricorrente si sarebbe avvalso, frutto soltanto di elementi ipotetici o di ulteriori travisamenti (come nel caso della conversazione n. 254, riportata integralmente nel ricorso). La colpa grave, dunque, sarebbe stata riconosciuta a carico del Cutolo in assenza di un qualunque comportamento diverso dall'ordinario, e soltanto in forza delle parentele di questi, che tuttavia - come affermato nella sentenza assolutoria - non potrebbero costituire elemento di rimprovero. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Osserva preliminarmente la Corte che, per costante indirizzo di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione il Giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita tr:( abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458; Sez. 4, n. 14000 del 15/1/2014, Franco, Rv. 259151); un giudizio - si ribadisce - del tutto autonomo rispetto a quello penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (tra le altre, Sez. 4, n. 46469 del 14/9/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957).4.1. In particolare, per valutare la colpa grave, il Giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (per tutte, Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; successivamente, tra le altre, Sez. 4, n. 34327 del 4/5/2018, Rouani, Rv. 273801). Ne consegue che il sindacato di questa Corte è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del Giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253325; successivamente, tra le molte, Sez. 3, n. 2526 del 5/11/2021, Pernagallo, non massimata). 5. Tanto premesso in termini generali, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione di questi principi, redigendo - sulla scorta delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente - una motivazione congrua e fondata su concreti elementi, anche accertati con la sentenza irrevocabile, e dunque non censurabile. 6. L'ordinanza ha innanzitutto i sottolineato che la pronuncia di assoluzione aveva riscontrato alcune situazioni di fatto, documentate, poi poste a fondamento del provvedimento genetico con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolare, era risulta che il Cutolo: a) aveva richiesto ai partecipanti alla cosca camorristica di intervenire per consentire ad un suo amico il recupero di un ciclomotore che gli era stato rubato da ignoti; b) si era interessato personalmente - recandosi su un cantiere insieme a partecipanti alla stessa cosca - per evitare che alcuni imprenditori edili fossero oggetto di richieste estorsive da parte di una cosca antagonista sul territorio; c) si era interessato personalmente per mettere in contatto presunti partecipanti alla cosca con il capoclan Russo, durante la latitanza di questi; d) si era interessato personalmente per garantire posti d . a privati, interponendo i propri buoni uffici presso la cosca camorristica Russo. 7. Muovendo da questi elementi in fatto - si ribadisce, confermati dalla sentenza definitiva di assoluzione - l'ordinanza ha poi evidenziato che, in sede di merito, gli stessi erano stati ritenuti inidonei a provare la partecipazione del Cutolo all'associazione mafiosa dei fratelli Russo; in particolare, era stato valorizzato il contesto familiare di provenienza del ricorrente, di forte e riconosciuta caratura criminale, e da ciò i Giudici avevano tratto la convinzione che lo stesso fosse riuscito ad ottenere trattamenti di favore, nei termini indicati, avvalendosi non della forza intimidatoria di un sodalizio mafioso, ma proprio dell'ambito familiare di origine, ossia della sua "preoccupante parentela", anche se non "spesa" espressamente. L'istruttoria, dunque, aveva dato prova, al più, di un metus ab intrinseco, non di condotte illecite commesse con l'esplicito sostegno dell'associazione criminale. 8. Operando.quella doverosa distinzione di piani già prima richiamata, la Corte di appello - con il provvedimento qui in esame - ha tuttavia evidenziato che i comportamenti citati rivestivano un sicuro rilievo nell'ottica dell'art. 314 cod. proc. pen., in quanto dimostravano che il Cutolo, pur non aderendo alla cosca mafiosa, si era avvalso a propri fini personali dei favori che i partecipanti alla stessa erano disposti a riservargli, poiché lo temevano in ragione della sua "rilevante parentela". 9. La condotta del ricorrente, storicamente accertata, è stata dunque ritenuta senz'altro ostativa alla riparazione, in quanto gravemente colposa: è stato cioè ritenuto macroscopicamente imprudente il frequentare, consapevolmente, elementi direttivi di una cosca mafiosa e farsi riservare favori dai partecipanti della stessa, "speculando consapevolmente sul timore e sul rispetto che coloro avevano nei confronti dei parenti" del Cutolo, nei termini in fatto pacificamente emersi dall'istruttoria. 10. Questa motivazione risulta del tutto logica ed aderente alla giurisprudenza in materia, e non può essere superata dalle considerazioni oggetto di ricorso, connotate da un'ampia indicazione di elementi in fatto che si assumono travisati o erroneamente valutati, ma che - in questi termini, propri della sede del merito - non possono essere valutati dalla Corte di legittimità: ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni che taluni avrebbero reso (peraltro, riportate soltanto per stralci) o al contenuto di una intercettazione telefonica, che si vorrebbe diversamente interpretata in questa sede. 10.1. A conclusioni diverse, peraltro, non possono indurre le affermazioni di cui alla prima parte del motivo, che lamenta l'inutilizzabilità di un'intercettazione e la lettura - che si contesta distorta - delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo. Premessa la natura fattuale della doglianza, il Collegio ne rileva anche il carattere palesemente generico, non emergendo affatto l'oggetto di queste fonti di prova, né l'effettivo rilievo anche nel giudizio per l'ingiusta detenzione, alla luce degli indirizzi sopra richiamati e qui da ribadire. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.r P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i