CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha chiesto che lo stesso venga assegnato ad altra Sezione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di invasione del fondo agricolo nonché in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali dispone espressamente l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proportibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto, in particolare, quanto all'invocata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 637 cod. pen., che il ricorso, ancorché ammissibile sul punto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01), è tuttavia manifestamente infondato, atteso che il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui è integrato dalla mera introduzione dell'agente nel fondo (mediante il superamento dell'ostacolo costituito dalla recinzione), laddove, nel caso di specie, il fatto era costituito non dalla mera introduzione nel terreno di proprietà comunale ma dal compimento, dopo l'introduzione, di atti di gestione uti dorninus dell'immobile, ritenuti propedeutici alla coltivazione di esso, con la conseguente corretta qualificazione del fatto come invasione di terreni di cui all'art. 633 e 639-bis cod., anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del fine di trarre profitto dall'invasione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso