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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29045/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 526/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimato – avverso la sentenza n. 1847 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. concesse in locazione d’uso a [OSCURATO:PERSONA] un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resasi cessionaria dal danneggiato [OSCURATO:PERSONA] del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA]; la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non ha svoltodifese in grado di legittimità l’intimata; con ordinanza interlocutoria n. 1815/2024 del 17 gennaio 2024, questa Corte ha disposto l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del giudizio di appellopresso il Tribunale di Verona, al fine di verificare la partecipazione a detto giudizio di [OSCURATO:PERSONA], non intimato (né costituito) nel presente grado di legittimità; espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente trattatoalla adunanza camerale di cui in epigrafe, all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che dalla lettura degli atti processuali acquisiti a seguito di istanza ex art. 369 cod. proc. civ., risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato parte del giudizio di merito, in ambedue i gradi dello stesso dichiarato contumace (in appello, con ordinanza resa all’udienza del 24 febbraio 2022); a [OSCURATO:PERSONA] non è stato invece notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è verificata sua costituzione nel presente grado: eppure egli è parte necessaria della controversia, dacché evocato come asserito responsabile; infatti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta(Cass. 16/02/2023, n. 4994) ; va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 1 02 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comandoe dimostratane l’ottemperanza, di sanare l’illustrato vizio; d’altro canto, le questioni sottese ai primi due motivi della spiegata impugnazione di legittimità (in particolare, l’àmbito di operatività della procedura per c.d. indennizzo direttoe la praticabilità della stessa ad opera della cessionaria del credito) appaiono di rilevante interesse nomofilatticoe, in ogni caso, di particolare rilevanza, tale da esigere la trattazione in pubblica udienza; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 526/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimato – avverso la sentenza n. 1847 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l. concesse in locazione d’uso a [OSCURATO:PERSONA] un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resasi cessionaria dal danneggiato [OSCURATO:PERSONA] del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA]; la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non ha svoltodifese in grado di legittimità l’intimata; con ordinanza interlocutoria n. 1815/2024 del 17 gennaio 2024, questa Corte ha disposto l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del giudizio di appellopresso il Tribunale di Verona, al fine di verificare la partecipazione a detto giudizio di [OSCURATO:PERSONA], non intimato (né costituito) nel presente grado di legittimità; espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente trattatoalla adunanza camerale di cui in epigrafe, all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che dalla lettura degli atti processuali acquisiti a seguito di istanza ex art. 369 cod. proc. civ., risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stato parte del giudizio di merito, in ambedue i gradi dello stesso dichiarato contumace (in appello, con ordinanza resa all’udienza del 24 febbraio 2022); a [OSCURATO:PERSONA] non è stato invece notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è verificata sua costituzione nel presente grado: eppure egli è parte necessaria della controversia, dacché evocato come asserito responsabile; infatti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal r.g. n. 526/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta(Cass. 16/02/2023, n. 4994) ; va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 1 02 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comandoe dimostratane l’ottemperanza, di sanare l’illustrato vizio; d’altro canto, le questioni sottese ai primi due motivi della spiegata impugnazione di legittimità (in particolare, l’àmbito di operatività della procedura per c.d. indennizzo direttoe la praticabilità della stessa ad opera della cessionaria del credito) appaiono di rilevante interesse nomofilatticoe, in ogni caso, di particolare rilevanza, tale da esigere la trattazione in pubblica udienza; p. q. m. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza. Così deci
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