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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37412/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29337 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 519/36/2015, depositata in data 13 maggio 2015; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA].te di Testa & c. sas ed al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] rispettivi avvisi di accertamento con i quali aveva contestato alla società maggiori ricavi non dichiarati ed al socio maggiori imposte dirette derivanti dalla partecipazione societaria; la società non aveva proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento sicchè l'ufficio aveva reso esecutivo il ruolo straordinario e notificato al socio la cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute dalla società; avverso la cartella di pagamento il socio aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la pretesa fiscale fatta valere nei confronti del socio derivava da un accertamento nei confronti della società estinta al momento della notifica dell'atto sicché lo stesso non poteva dirsi produttivo di alcun effetto per assenza del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che nessuna pretesa poteva essere fatta valere nei confronti del socio; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura; il contribuente è rimasto intimato; ritenuto che: devesi rilevare, in via pregiudiziale e assorbente, che parte ricorrente ha consegnato il ricorso per la spedizione a mezzo posta in data 14 dicembre 2015, ma non ha provveduto al deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso alla controparte; l'omissione in esame comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la stessa comporta il mancato assolvimento dell'onere del ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione del rapporto processuale, poiché il predetto avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegno del ricorso, la data e l'identità e l'idoneità delle persone a riceverlo (Cass. Sez.

U, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. Civ., 24 luglio 2007, n. 16354); ne consegue l'inammissibilità del ricorso; nulla sulla spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato P.Q.M.

La Corte: dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29337 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 519/36/2015, depositata in data 13 maggio 2015; considerato che: dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA].te di Testa & c. sas ed al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] rispettivi avvisi di accertamento con i quali aveva contestato alla società maggiori ricavi non dichiarati ed al socio maggiori imposte dirette derivanti dalla partecipazione societaria; la società non aveva proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento sicchè l'ufficio aveva reso esecutivo il ruolo straordinario e notificato al socio la cartella di pagamento per il recupero delle somme dovute dalla società; avverso la cartella di pagamento il socio aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la pretesa fiscale fatta valere nei confronti del socio derivava da un accertamento nei confronti della società estinta al momento della notifica dell'atto sicché lo stesso non poteva dirsi produttivo di alcun effetto per assenza del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che nessuna pretesa poteva essere fatta valere nei confronti del socio; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura; il contribuente è rimasto intimato; ritenuto che: devesi rilevare, in via pregiudiziale e assorbente, che parte ricorrente ha consegnato il ricorso per la spedizione a mezzo posta in data 14 dicembre 2015, ma non ha provveduto al deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso alla controparte; l'omissione in esame comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la stessa comporta il mancato assolvimento dell'onere del ricorrente di dimostrare l'avvenuta costituzione del rapporto processuale, poiché il predetto avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare l'avvenuta consegno del ricorso, la data e l'identità e l'idoneità delle persone a riceverlo (Cass. Sez. U, 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. Civ., 24 luglio 2007, n. 16354); ne consegue l'inammissibilità del ricorso; nulla sulla spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato P.Q.M. La Corte: dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il giorno 1