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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39214/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su un unico motivo manifestamente infondato, in quanto la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo eccepisce la mancata notifica alla parte dell'atto introduttivo nel giudizio d'appello, perché palesemente smentito dagli atti processual0.

Considerato che dal verbale di identificazione del 29/09/2017 risulta che la ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA] in Milano via [OSCURATO:PERSONA] n. 6/2, e che la notifica del decreto di citazione in appello destinata alla imputata è stata eseguita correttamente nel domicilio eletto in data 22/07/2021 presso il difensore e in pari data al difensore in proprio.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto è basato su un unico motivo manifestamente infondato, in quanto la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo eccepisce la mancata notifica alla parte dell'atto introduttivo nel giudizio d'appello, perché palesemente smentito dagli atti processual0. Considerato che dal verbale di identificazione del 29/09/2017 risulta che la ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore [OSCURATO:PERSONA] in Milano via [OSCURATO:PERSONA] n. 6/2, e che la notifica del decreto di citazione in appello destinata alla imputata è stata eseguita correttamente nel domicilio eletto in data 22/07/2021 presso il difensore e in pari data al difensore in proprio. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 39214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris