CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 26636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. I motivi di ricorso proposti dall'imputata - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla responsabilità ed erronea applicazione di legge penale in relazione al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, che peraltro sono state concesse dalla Corte di appello - esulano, infatti, da quelli deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. Analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del ' bh, procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 Il Consigliere e