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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 43238/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]llb~ sui ricorsi presentati da: 24 O T T 2023

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/06/202 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Sost.

Proc.

Generale, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 02/03/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a mesi 7 di arresto ed euro 18.000 di ammenda (riconoscendo la continuazione con precedente condanna per fatto analogo di cui al decreto penale n. 504/2016), e confermava la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mesi 5 di arresto ed euro 7.000 di ammenda ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in ordine ai reati di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, 93-95 d.P.R. 380/2001 e 181 d.

Igs. 42/2004, accertati in Bolognetta il 22/10/2016.

2. Avverso tale relicenra gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo lamenta 1; IVA violazione di legge e segnatamente di tutte le norme 6L- sanzionatorie applicate, in quanto l'intervento edilizio non era soggetto ad autorizzazione in quanto, per tipologia ed entità, non poteva considerarsi come "nuova costruzione", contrariamente a quanto asserito dai giudici del merito; inoltre, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti invocano l'errore scusabile per non avere ritenuto che i lavori eseguiti abbisognassero di essere seguiti da un tecnico 2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la sussistenza dei due indici requisiti per l'applicazione della norma invocata.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 81 cpv. cod. pen..

Ed infatti, i giudici di appello hanno riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento con il precedente abuso definito con decreto penale di condanna n. 504/2016 con cui gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 44 e 93-95d.P.R. 380/2001.

Tuttavia, hanno erroneamente ritenuto reato più grave quello di cui al Capo A) del presente procedimento anziché nella contravvenzione di cui al precedente decreto penale di condanna.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. I primi due motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli della [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. in considerazione della valorizzazione, da parte della Corte di appello, del preesistente abuso, peraltro contestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la scarsa gravità del fatto.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente, semplice operaio, non era tenuto a sapere se i lavori eseguiti sull'immobile fossero o meno soggetti ad autorizzazione, né sul luogo è stata rinvenuta una impresa edile; egli è pertanto incorso in errore scusabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, tutti tempestivi, sono inammissibili.

2. I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, essendo, anche graficamente, sovrapponibili.

2.1. Quanto al primo motivo, la doglianza è manifestamente infondata.

Costituisce jus receptum la circostanza che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 - 01), atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01).

E', pertanto, del tutto ininfluente il regime urbanistico edilizio che il secondo intervento avrebbe avuto in «cifra assoluta», posto che la preesistenza di un abuso penalmente rilevante sul medesimo immobile rende abusivo qualsiasi successivo intervento.

2.2. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per genericità.

Correttamente i giudici sottolineano, con motivazione in fatto non suscettibile di sindacato di legittimità in quanto non manifestamente illogica o contraddittoria, come la presenza di due distinti abusi sul medesimo immobile escluda la presenza dell'indice requisito sia della occasionalità del comportamento che della particolare tenuità del fatto.

La Corte ha infatti avuto modo di chiarire (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule, Rv. 275697 - 01) che ai fini dell'applicazione della particolare tenuità del fatto, la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione utilizzabili, assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio (il corsivo è del Collegio), la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, i/ mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento, ritenendo anche indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali).

Con la motivazione della sentenza, in relazione alla giurisprudenza della Corte, i motivi di ricorso in trattazione non si confrontano, destinandosi così all'inammissibilità.

3. Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato La giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) è radicata nel ritenere che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»).

Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )».

Ancora, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).

Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura, a pag. 14 della sentenza, precisa che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze atipiche « non essendo invero emersi elementi suscettibili di favorevole apprezzamento a tale fine, a fronte, comunque, della significativa consistenza delle opere, che erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a rischio sismico, nonché della intensità del dolo, _A) tenuto conto della realizzazione di un'altra opera abusiva sullo stesso immobile, appena qualche mese prima di quelle in contestazione, e della negativa personalità il quale risulta gravato da precedenti penali prevalentemente per reati contro il patrimonio (furto)».

Tale motivazione, che non si arresta alla considerazione del solo pregresso abuso edilizio, non appare porsi in contrasto con la disciplina relativa al diniego delle attenuanti in parola, avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione.

Con tale motivazione i motivi di ricorso in trattazione non si confrontano affatto, destinandosi così all'inammissibilità.

4. Il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Va premesso che con la prima condanna, di cui al decreto penale n. 504/2016, era stata irrogata alla Grego la pena di euro 35.000,00per i reati di cui all'art. 44 e 95 d.P.R. 309/1990, e 181 d .Igs. 42/2004, mentre la condanna in primo grado del presente procedimento aveva irrogato la pena di mesi sette di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda.

La Corte territoriale ha rideterminato la pena finale, applicando la continuazione tra le due condanne e ritenendo più grave il reato di cui al presente procedimento, in mesi sette di arresto e 18.000 euro di ammenda, operando un aumento in continuazione di euro 10.000,00.

Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01, ha stabilito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato.

Nel caso in esame, a parità di gravità di pena edittale per i due reati più gravi (44 d.P.R. 380/2001), la Corte territoriale ha ritenuto più grave la violazione relativa al presente procedimento, evidentemente ritenendo - sia pure implicitamente - più grave il reato per il quale, a parità di sanzione edittale astratta, era stata irrogata in concreto la pena più elevata, ossia la pena detentiva.

Del resto la Corte ha ritenuto in passato che, laddove si è in presenza di reati per i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo, e, pertanto il giudizio di maggiore gravità dell'uno rispetto all'atro non può che essere operato in base ai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., il giudice non sarebbe neppure «tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa» (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980 - 01).

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La Corte di appello chiarisce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474 - 01) che «l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale i accertamento venga omesso», perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica - edilizia (così Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, dep. 2005, Cima, Rv. 230663)», per poi affermare, con motivazione che il ricorrente non attacca se non in termini generici e meramente oppositivi, che, contrariamente all'assunto difensivo, non è emerso alcun elemento per far ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole del preventivo controllo da parte delle autorità competenti noto a chiunque sugli interventi edilizi, tenuto conto anche delle caratteristiche e della consistenza delle opere abusive ed in particolare ed in particolare che il fabbricato (di metri quadrati 27) sul quale insistevano le nuove opere era abusivo; peraltro era stata ordinata la sospensione di detti lavori e poi la demolizione delle opere abusive con provvedimenti comunali.

Non vi sarebbe dunque, secondo la Corte palermitana, spazio per sostenere la buona fede dell'imputato, il quale avrebbe dovuto, usando la dovuta diligenza, appurare l'esistenza del titolo abilitativo al fine di realizzare le opere ed informarsi al riguardo presso l'autorità competente.

Il ricorso, che si limita ad affermare la natura di mero operaio avventizio pagato a giornata del [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato (evidenzia correttamente il P.G. che la sentenza sottolinea come i tre odierni ricorrenti siano stati sorpresi dalla polizia giudiziaria ad effettuare lavori abusivi su un immobile lavorando sul quale erano già stati denunciati per pregresso abuso) e con la giurisprudenza della Corte, risultando pertanto inammissibile per genericità.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]llb~ sui ricorsi presentati da: 24 O T T 2023 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/06/202 letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Sost. Proc. Generale, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 02/03/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] a mesi 7 di arresto ed euro 18.000 di ammenda (riconoscendo la continuazione con precedente condanna per fatto analogo di cui al decreto penale n. 504/2016), e confermava la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mesi 5 di arresto ed euro 7.000 di ammenda ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in ordine ai reati di cui all'art. 44 d.P.R. 380/2001, 93-95 d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42/2004, accertati in Bolognetta il 22/10/2016. 2. Avverso tale relicenra gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori di fiducia, ricorso per cassazione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo lamenta 1; IVA violazione di legge e segnatamente di tutte le norme 6L- sanzionatorie applicate, in quanto l'intervento edilizio non era soggetto ad autorizzazione in quanto, per tipologia ed entità, non poteva considerarsi come "nuova costruzione", contrariamente a quanto asserito dai giudici del merito; inoltre, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti invocano l'errore scusabile per non avere ritenuto che i lavori eseguiti abbisognassero di essere seguiti da un tecnico 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la sussistenza dei due indici requisiti per l'applicazione della norma invocata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 81 cpv. cod. pen.. Ed infatti, i giudici di appello hanno riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento con il precedente abuso definito con decreto penale di condanna n. 504/2016 con cui gli imputati erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 44 e 93-95d.P.R. 380/2001. Tuttavia, hanno erroneamente ritenuto reato più grave quello di cui al Capo A) del presente procedimento anziché nella contravvenzione di cui al precedente decreto penale di condanna. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. I primi due motivi di ricorso sono sovrapponibili a quelli della [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. in considerazione della valorizzazione, da parte della Corte di appello, del preesistente abuso, peraltro contestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la scarsa gravità del fatto. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, semplice operaio, non era tenuto a sapere se i lavori eseguiti sull'immobile fossero o meno soggetti ad autorizzazione, né sul luogo è stata rinvenuta una impresa edile; egli è pertanto incorso in errore scusabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, tutti tempestivi, sono inammissibili. 2. I primi due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, essendo, anche graficamente, sovrapponibili. 2.1. Quanto al primo motivo, la doglianza è manifestamente infondata. Costituisce jus receptum la circostanza che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 - 01; Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 - 01), atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). E', pertanto, del tutto ininfluente il regime urbanistico edilizio che il secondo intervento avrebbe avuto in «cifra assoluta», posto che la preesistenza di un abuso penalmente rilevante sul medesimo immobile rende abusivo qualsiasi successivo intervento. 2.2. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile per genericità. Correttamente i giudici sottolineano, con motivazione in fatto non suscettibile di sindacato di legittimità in quanto non manifestamente illogica o contraddittoria, come la presenza di due distinti abusi sul medesimo immobile escluda la presenza dell'indice requisito sia della occasionalità del comportamento che della particolare tenuità del fatto. La Corte ha infatti avuto modo di chiarire (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule, Rv. 275697 - 01) che ai fini dell'applicazione della particolare tenuità del fatto, la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione utilizzabili, assumendo rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio (il corsivo è del Collegio), la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, i/ mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento, ritenendo anche indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano contestualmente violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali). Con la motivazione della sentenza, in relazione alla giurisprudenza della Corte, i motivi di ricorso in trattazione non si confrontano, destinandosi così all'inammissibilità. 3. Il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato La giurisprudenza della Corte (v., ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) è radicata nel ritenere che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )». Ancora, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460). Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura, a pag. 14 della sentenza, precisa che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze atipiche « non essendo invero emersi elementi suscettibili di favorevole apprezzamento a tale fine, a fronte, comunque, della significativa consistenza delle opere, che erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a rischio sismico, nonché della intensità del dolo, _A) tenuto conto della realizzazione di un'altra opera abusiva sullo stesso immobile, appena qualche mese prima di quelle in contestazione, e della negativa personalità il quale risulta gravato da precedenti penali prevalentemente per reati contro il patrimonio (furto)». Tale motivazione, che non si arresta alla considerazione del solo pregresso abuso edilizio, non appare porsi in contrasto con la disciplina relativa al diniego delle attenuanti in parola, avendo i giudici chiarito quali elementi di segno negativo abbiano valorizzato nella decisione. Con tale motivazione i motivi di ricorso in trattazione non si confrontano affatto, destinandosi così all'inammissibilità. 4. Il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va premesso che con la prima condanna, di cui al decreto penale n. 504/2016, era stata irrogata alla Grego la pena di euro 35.000,00per i reati di cui all'art. 44 e 95 d.P.R. 309/1990, e 181 d .Igs. 42/2004, mentre la condanna in primo grado del presente procedimento aveva irrogato la pena di mesi sette di arresto ed euro 8.000,00 di ammenda. La Corte territoriale ha rideterminato la pena finale, applicando la continuazione tra le due condanne e ritenendo più grave il reato di cui al presente procedimento, in mesi sette di arresto e 18.000 euro di ammenda, operando un aumento in continuazione di euro 10.000,00. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01, ha stabilito che, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato. Nel caso in esame, a parità di gravità di pena edittale per i due reati più gravi (44 d.P.R. 380/2001), la Corte territoriale ha ritenuto più grave la violazione relativa al presente procedimento, evidentemente ritenendo - sia pure implicitamente - più grave il reato per il quale, a parità di sanzione edittale astratta, era stata irrogata in concreto la pena più elevata, ossia la pena detentiva. Del resto la Corte ha ritenuto in passato che, laddove si è in presenza di reati per i quali è prevista una medesima pena editale nel minimo e nel massimo, e, pertanto il giudizio di maggiore gravità dell'uno rispetto all'atro non può che essere operato in base ai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., il giudice non sarebbe neppure «tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa» (Sez. 6, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980 - 01). Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di appello chiarisce, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474 - 01) che «l'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale i accertamento venga omesso», perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica - edilizia (così Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, dep. 2005, Cima, Rv. 230663)», per poi affermare, con motivazione che il ricorrente non attacca se non in termini generici e meramente oppositivi, che, contrariamente all'assunto difensivo, non è emerso alcun elemento per far ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole del preventivo controllo da parte delle autorità competenti noto a chiunque sugli interventi edilizi, tenuto conto anche delle caratteristiche e della consistenza delle opere abusive ed in particolare ed in particolare che il fabbricato (di metri quadrati 27) sul quale insistevano le nuove opere era abusivo; peraltro era stata ordinata la sospensione di detti lavori e poi la demolizione delle opere abusive con provvedimenti comunali. Non vi sarebbe dunque, secondo la Corte palermitana, spazio per sostenere la buona fede dell'imputato, il quale avrebbe dovuto, usando la dovuta diligenza, appurare l'esistenza del titolo abilitativo al fine di realizzare le opere ed informarsi al riguardo presso l'autorità competente. Il ricorso, che si limita ad affermare la natura di mero operaio avventizio pagato a giornata del [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato (evidenzia correttamente il P.G. che la sentenza sottolinea come i tre odierni ricorrenti siano stati sorpresi dalla polizia giudiziaria ad effettuare lavori abusivi su un immobile lavorando sul quale erano già stati denunciati per pregresso abuso) e con la giurisprudenza della Corte, risultando pertanto inammissibile per genericità. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara
Decreto Cassazione n. 43238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris