CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partiD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due di reclusione la pena applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 423 cod. pen., concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione in ordine all'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nell'unico motivo di impugnazione si è fatto riferimento alla erronea qualificazione giuridica del reato in contestazione, sostenendosi che il rilievo di tale vizio prevale anche sulla scelta di addivenire al "concordato con rinuncia ai motivi di appello". Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la regge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dati quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 4. Quanto alla sollecitata revisione della qualificazione giuridica del reato, trattasi di eventualità esclusa, secondo l'esegesi di legittimità. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196: in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]