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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 41364/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 24 settembre 2021, a far tempo dal 4 ottobre 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen,. per mancata notifica dell'avviso di udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore di fiducia, con conseguente nullità dell'udienza ai seni dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi.

Lamenta il ricorrente la compromissione del diritto di difesa per tale mancata notifica.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza considerato efficace l'ordinanza di concessione della misura dell'affidamento al servizio sociale prima ancora che avvenisse la sottoscrizione del verbale da parte del condannato come previsto dall'art. 97, commi 3 e 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e dal comma 6 dell'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354.

Rileva il difensore che l'ordinanza del 24 settembre 2021 con cui era stata concessa la misura alternativa, con la prescrizione di non allontanarsi dalla provincia di residenza, era notificata solo il 6 ottobre 2021 e che Schifano sottoscriveva il verbale solo l'11 ottobre 2021, quindi successivamente alla data di commissione del fatto giustificativo della revoca commesso in altra provincia; e che, pertanto, quando commetteva detto fatto non era sottoposto ad alcuna prescrizione.

2.2. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha affermato l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessagli con ordinanza del 24 settembre 2021.

Il difensore si duole che la revoca della misura alternativa sia avvenuta automaticamente sulla base della denuncia presentata dalla presunta persona offesa in relazione al reato di minaccia e danneggiamento di un'auto, confermata da una testimonianza solo quanto al danneggiamento.

E rileva che dal comportamento tenuto non è dato evincersi la volontà dell'affidato di violare le prescrizioni alle quali peraltro non era ancora sottoposto.

Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione.

Invero, accedendo agli atti, il Collegio ha avuto modo di verificare dal verbale dell'udienza del 17 dicembre 2021 la presenza a tale udienza del difensore di fiducia, che nulla eccepiva circa la compromissione del proprio diritto di difesa lamentata in questa sede, e che, invece, esercitava detto diritto, documentando la remissione della querela da parte della persona offesa e il bonifico avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a titolo risarcitorio in favore della suddetta.

1.2. Generici e non autosufficienti (laddove si fa riferimento alla notifica dell'ordinanza concessiva della misura alternativa ovvero al verbale di sottoposizione alle relative prescrizioni senza alcuna allegazione), oltre che aspecifici e manifestamente infondati, sono gli altri due motivi di ricorso, in cui si rileva che i fatti delittuosi giustificativi della revoca sarebbero successivi alla stessa applicazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa ivi compreso il divieto di allontanamento dalla provincia di residenza.

E non si considera, invece, che l'ordinanza impugnata fa leva non solo sulla trasgressione delle prescrizioni impartite all'atto della concessione della misura alternativa (che prescinde dalla notifica e dalla concreta applicazione), ma altresì sulla manifestazione persistente, al di fuori di un contesto restrittivo, di chiari impulsi antisociali, incompatibili con la prosecuzione della misura.

E, comunque, lungi dal compiere alcun automatismo nel disporre la revoca della misura alternativa, sulla scia del Magistrato di sorveglianza approfondisce il coinvolgimento di Schifano nei fatti di minaccia e danneggiamento oggetto di comunicazione di notizia di reato in data 27 novembre 2021, evidenziando come la denuncia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia riscontrata, quanto in particolare al danneggiamento, dalle dichiarazioni assunte a s.i.t. di persone presenti al fatto.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 24 settembre 2021, a far tempo dal 4 ottobre 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen,. per mancata notifica dell'avviso di udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza al difensore di fiducia, con conseguente nullità dell'udienza ai seni dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e di tutti gli atti successivi. Lamenta il ricorrente la compromissione del diritto di difesa per tale mancata notifica. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza considerato efficace l'ordinanza di concessione della misura dell'affidamento al servizio sociale prima ancora che avvenisse la sottoscrizione del verbale da parte del condannato come previsto dall'art. 97, commi 3 e 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e dal comma 6 dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354. Rileva il difensore che l'ordinanza del 24 settembre 2021 con cui era stata concessa la misura alternativa, con la prescrizione di non allontanarsi dalla provincia di residenza, era notificata solo il 6 ottobre 2021 e che Schifano sottoscriveva il verbale solo l'11 ottobre 2021, quindi successivamente alla data di commissione del fatto giustificativo della revoca commesso in altra provincia; e che, pertanto, quando commetteva detto fatto non era sottoposto ad alcuna prescrizione. 2.2. Col terzo motivo di impugnazione viene denunciato vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha affermato l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali concessagli con ordinanza del 24 settembre 2021. Il difensore si duole che la revoca della misura alternativa sia avvenuta automaticamente sulla base della denuncia presentata dalla presunta persona offesa in relazione al reato di minaccia e danneggiamento di un'auto, confermata da una testimonianza solo quanto al danneggiamento. E rileva che dal comportamento tenuto non è dato evincersi la volontà dell'affidato di violare le prescrizioni alle quali peraltro non era ancora sottoposto. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione. Invero, accedendo agli atti, il Collegio ha avuto modo di verificare dal verbale dell'udienza del 17 dicembre 2021 la presenza a tale udienza del difensore di fiducia, che nulla eccepiva circa la compromissione del proprio diritto di difesa lamentata in questa sede, e che, invece, esercitava detto diritto, documentando la remissione della querela da parte della persona offesa e il bonifico avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a titolo risarcitorio in favore della suddetta. 1.2. Generici e non autosufficienti (laddove si fa riferimento alla notifica dell'ordinanza concessiva della misura alternativa ovvero al verbale di sottoposizione alle relative prescrizioni senza alcuna allegazione), oltre che aspecifici e manifestamente infondati, sono gli altri due motivi di ricorso, in cui si rileva che i fatti delittuosi giustificativi della revoca sarebbero successivi alla stessa applicazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa ivi compreso il divieto di allontanamento dalla provincia di residenza. E non si considera, invece, che l'ordinanza impugnata fa leva non solo sulla trasgressione delle prescrizioni impartite all'atto della concessione della misura alternativa (che prescinde dalla notifica e dalla concreta applicazione), ma altresì sulla manifestazione persistente, al di fuori di un contesto restrittivo, di chiari impulsi antisociali, incompatibili con la prosecuzione della misura. E, comunque, lungi dal compiere alcun automatismo nel disporre la revoca della misura alternativa, sulla scia del Magistrato di sorveglianza approfondisce il coinvolgimento di Schifano nei fatti di minaccia e danneggiamento oggetto di comunicazione di notizia di reato in data 27 novembre 2021, evidenziando come la denuncia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia riscontrata, quanto in particolare al danneggiamento, dalle dichiarazioni assunte a s.i.t. di persone presenti al fatto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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