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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 45833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 5 ottobre 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli art. 217 e 223 L.F., commesso in data 21 maggio 2014 (data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Srl.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi; - che, con memoria in data 31 ottobre 2022, il difensore del ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'estinzione del reato, per essere la relativa prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello; in via subordinata ha meglio lumeggiato le ragioni addotte a sostegno dei motivi di ricorso; - che il primo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione quanto al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 525 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la statuizione sul punto della Corte di appello è conforme al principio di diritto così enunciato: «L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»(Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754); - che il secondo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (cfr. pag. 5, della parte motiva della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato e diretto a censurare valutazioni del giudice di merito non certo connotate da illogicità evidenti e, come tali, non sindacabili in questa sede (cfr. pag. 5 della parte motiva della sentenza impugnata); - che anche il quarto motivo è affetto da conclamata genericità, giacché affidato a deduzioni aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), avendo la Corte territoriale ben spiegato come fosse da ritenersi congrua la pena in concreto applicata all'imputato, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta e alle sue conseguenze sul celere operare dell'ufficio di Curatela, e, comunque, manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali (come nel caso di specie, in quanto pena superiore di soli due mesi al minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050); - che, stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), ossia il 21 novembre 2021; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 5 ottobre 2021, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli art. 217 e 223 L.F., commesso in data 21 maggio 2014 (data della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Srl.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando quattro motivi; - che, con memoria in data 31 ottobre 2022, il difensore del ricorrente ha eccepito, in primo luogo, l'estinzione del reato, per essere la relativa prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello; in via subordinata ha meglio lumeggiato le ragioni addotte a sostegno dei motivi di ricorso; - che il primo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione quanto al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 525 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la statuizione sul punto della Corte di appello è conforme al principio di diritto così enunciato: «L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»(Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754); - che il secondo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, deduce un vizio non consentito, in quanto dissimula, sotto l'egida formale del vizio argomentativo, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti (cfr. pag. 5, della parte motiva della sentenza impugnata) che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato e diretto a censurare valutazioni del giudice di merito non certo connotate da illogicità evidenti e, come tali, non sindacabili in questa sede (cfr. pag. 5 della parte motiva della sentenza impugnata); - che anche il quarto motivo è affetto da conclamata genericità, giacché affidato a deduzioni aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), avendo la Corte territoriale ben spiegato come fosse da ritenersi congrua la pena in concreto applicata all'imputato, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta e alle sue conseguenze sul celere operare dell'ufficio di Curatela, e, comunque, manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali (come nel caso di specie, in quanto pena superiore di soli due mesi al minimo edittale), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050); - che, stante l'inammissibilità del ricorso, non rileva la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), ossia il 21 novembre 2021; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore
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