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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 28226/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 10596-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2535/2011 e 1221/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.10.2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso varie cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA] e dovuti in quanto socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA].; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202,

I. n. 662/1996, in relazione all'art. 49,

I. n. 88/1989, e all'art. 1,

I. n. 192/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività dell'impresa societaria di cui egli era socio accomandatario fosse di tipo commerciale, invece che riconducibile all'industria o comunque alle attività varie; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di appello con cui egli aveva chiesto l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici di merito, nel qualificare come commerciale l'attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., hanno richiamato la propria precedente sentenza n. 167/10, resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio, e in specie l'accertamento di fatto ivi condotto circa le modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa (cfr. specialmente pag. 4 della sentenza impugnata); che, essendo l'accertamento contenuto in tale sentenza divenuto definitivo per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 9159 del 2017), il primo motivo di censura deve reputarsi inammissibile per sopravvenuto giudicato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25269/2016 e 41895 del 2021); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, giacché in tal caso questa Corte, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione anche implicitamente assunta (Cass.

S.U. n. 2731 del 2017); che, nel caso di specie, sebbene la Corte abbia omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento in ordine alla reiezione (implicita) del motivo di appello concernente l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, trattasi di omissione senz'altro suscettibile di correzione ex art. 384 c.p.c. ove si consideri che la sentenza è conforme al consolidato principio di diritto secondo cui l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali fa senz'altro presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, gravando sull'obbligato inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento (Cass. n. 28966 del 2011 e succ. conf.); che, non essendo il motivo di appello (per come debitamente trascritto alle pagg. 8-10 del ricorso per cassazione) in alcun modo focalizzato sull'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10596-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2535/2011 e 1221/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.10.2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso varie cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi alla [OSCURATO:PERSONA] e dovuti in quanto socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA].; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 202, I. n. 662/1996, in relazione all'art. 49, I. n. 88/1989, e all'art. 1, I. n. 192/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che l'attività dell'impresa societaria di cui egli era socio accomandatario fosse di tipo commerciale, invece che riconducibile all'industria o comunque alle attività varie; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul motivo di appello con cui egli aveva chiesto l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici di merito, nel qualificare come commerciale l'attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., hanno richiamato la propria precedente sentenza n. 167/10, resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio, e in specie l'accertamento di fatto ivi condotto circa le modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa (cfr. specialmente pag. 4 della sentenza impugnata); che, essendo l'accertamento contenuto in tale sentenza divenuto definitivo per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'odierno ricorrente nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 9159 del 2017), il primo motivo di censura deve reputarsi inammissibile per sopravvenuto giudicato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25269/2016 e 41895 del 2021); che, con riguardo al secondo motivo, va ricordato che la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, giacché in tal caso questa Corte, in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 4 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione anche implicitamente assunta (Cass. S.U. n. 2731 del 2017); che, nel caso di specie, sebbene la Corte abbia omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento in ordine alla reiezione (implicita) del motivo di appello concernente l'applicazione del più mite regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, trattasi di omissione senz'altro suscettibile di correzione ex art. 384 c.p.c. ove si consideri che la sentenza è conforme al consolidato principio di diritto secondo cui l'omessa o infedele denuncia agli enti previdenziali fa senz'altro presumere l'esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, gravando sull'obbligato inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento (Cass. n. 28966 del 2011 e succ. conf.); che, non essendo il motivo di appello (per come debitamente trascritto alle pagg. 8-10 del ricorso per cassazione) in alcun modo focalizzato sull'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio, il ricorso va conclusivamente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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