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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18086/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 22 dicembre 2023, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con otto sentenze (due delle quali già riunite dal giudice della cognizione), perché, ad eccezione di quelli di cui alle due sentenze già riunite, trattasi di reati non omogenei, commessi in un arco temporale di quasi venti anni, e con modalità diverse tra loro; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare la sussistenza della continuazione anche solo tra alcuni dei reati indicati, in particolare quelli di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e per avere negato la stessa sok) riferendosi alla non omogeneità dei reati, che invece non esclude, di per sé, il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, potendo i reati essere unificati dall'unicità dello scopo prefissato dall'autore; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la continuazione anche per la forte distanza temporale tra i vari reati, oltre che per la loro non omogeneità, distanza temporale che ammonta a ben nove anni tra le due violazioni al d.P.R. n. 309/1990 citate nel ricorso, e ritenuto che esso sia inammissibile per genericità laddove afferma la riconoscibilità di un unico disegno criminoso anche solo sulla base di una unicità di scopo, senza indicare quale sarebbe, nel presente caso, tale unicità di scopo, e da quali elementi essa dovrebbe essere dedotta; ritenuto che debba ribadirsi il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 22 dicembre 2023, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con otto sentenze (due delle quali già riunite dal giudice della cognizione), perché, ad eccezione di quelli di cui alle due sentenze già riunite, trattasi di reati non omogenei, commessi in un arco temporale di quasi venti anni, e con modalità diverse tra loro; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare la sussistenza della continuazione anche solo tra alcuni dei reati indicati, in particolare quelli di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e per avere negato la stessa sok) riferendosi alla non omogeneità dei reati, che invece non esclude, di per sé, il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, potendo i reati essere unificati dall'unicità dello scopo prefissato dall'autore; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso la continuazione anche per la forte distanza temporale tra i vari reati, oltre che per la loro non omogeneità, distanza temporale che ammonta a ben nove anni tra le due violazioni al d.P.R. n. 309/1990 citate nel ricorso, e ritenuto che esso sia inammissibile per genericità laddove afferma la riconoscibilità di un unico disegno criminoso anche solo sulla base di una unicità di scopo, senza indicare quale sarebbe, nel presente caso, tale unicità di scopo, e da quali elementi essa dovrebbe essere dedotta; ritenuto che debba ribadirsi il principio, stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere este
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