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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23386/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18776/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario p.t., rap- presentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaGermanico, n. 12 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 388, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lardo; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 3/18 , depositata l'8 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune di Acireale convenne in giudizio l'AciambienteS.p.a., pro- ponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17/07, emesso il 18 gennaio 2017, con cui il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.216.255,53, oltre interessi,a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio di igiene ambientale nel pe- riodo compreso tra i mesi di gennaio e ottobre 2006.

A sostegno dell'opposizione, eccepì l'erroneità della somma richiesta, l'e- sistenza di controcrediti per spese relative al personale comandato, all'utiliz- zazione dei locali ed ai consumi elettrici e telefonici, e il difetto di legittima- zione attiva dell'[OSCURATO:PERSONA], legata al Comune da un rapporto d'immedesi- mazione organica.

Nel corso del giudizio, l'Aciambienterinunciò alla domanda, limitatamente alla somma richiesta per sorte capitale, dando atto dell'intervenuto paga- mento della stessa ed insistendo per la condanna del Comune al pagamento degl'interessi.

1.1. Con sentenza del 4 febbraio 2011, il Tribunale di Catania accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 452.316,41, a titolo d'interessi calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

2. L'impugnazione proposta dal Comuneè statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza dell'8 gennaio 2018 ha parzialmente ac- coltol'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], condannando il Comune al pagamento degl'interessi legali sulla somma di Euro 452.316,41, con de- correnza dalla data di pagamento delle fatture.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile il mo- tivo d'impugnazione riguardante la legittimazione attiva, rilevando che il Co- mune si era limitato a ribadire le proprie argomentazioni, senza curarsi di confutare le considerazioni con cui il Tribunale aveva escluso la configurabilità del rapporto d'immedesimazione organica.

Ha ritenuto comunque condivisibili tali considerazioni, osservando che la previsione contrattuale dell'emissione delle fatture e dell'obbligo di rimborso delle relative somme sarebbe stata priva di senso, ove il soggetto che le aveva emesse non avesse potuto agire per la riscossione.

Ha confermato inoltre l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, rilevando che l'appellante non aveva fornito la prova dell'avvenuta emissione delle fat- ture per il rimborso di spese anticipate, ed aggiungendo che nelle stesse ri- sultavano chiaramente indicati dei servizi.

3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

L'Aciam- biente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentalecondi- zionato, affidato ad un solo motivo, ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il Comune denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.,nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la questione riguardante il rapporto d'imme- desimazione esistente tra l'Amministrazione e l'[OSCURATO:PERSONA].

Sostiene infatti che la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere le ragioni che hanno determinato il rigetto delle censure formulate al riguardo, avendo la Corte territoriale omesso di valutarle, ed avendo ritenuto suffi- ciente, ai fini della prova dell'autonomia delle parti e dell'esistenza dell'ope- razionecommerciale, l'avvenuta emissione delle fatture da parte dell'Aciam- biente.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli art. 81, 110 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 113 del d.lgs.18 agosto2000, n. 267, dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dell'art. 23 - bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, nonchél'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l'autonomia delle parti, la sentenza im- pugnata non ha tenuto conto della natura dell'[OSCURATO:PERSONA], società d'ambito costituita per la gestione ottimale dei rifiuti in adempimento di disposizioni adottate dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sici- lia.

Premesso che per tali società il legislatore ha previsto un vero e proprio trasferimento di funzioni da parte dei Comuni, afferma che il rapporto che s'instaura con l'Amministrazione è riconducibile allo schema della delegazione interorganica, in virtù delquale la società deve considerarsi una longa manus del Comune, dal quale dipende e con il quale s'identifica.

Aggiunge che, in quanto costituita per legge, anziché per contratto, totalmente partecipata da enti pubblici ed assoggettata all'influenza dominante di pubblici poteri, la so- cietà può considerarsi solo formalmente privata, risultando sostanzialmente assimilabile ad un ente pubblicoterritoriale ; essa rappresenta soltanto una modalità obbligatoria di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva a tutti gli enti inclusi nell'Ambito territoriale ottimale, e non può quindi essere titolare di diritti da far valere nei confronti del Comune.

3. Con il terzo motivo,il Comune lamenta la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 1324 e ss. cod. civ. e dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che il rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] non ha la sua fonte in un contratto, e le somme ad essa corrisposte non costituiscono la controprestazione di un servizio, ma il rimborso delle spese sostenute per la gestione dello stesso per conto dell'Amministrazione.

Riba- disce che la società d'ambito non ha la qualità di terzo rispetto al Comune, essendo legata a quest'ultimo da un rapporto organico o di delegazione inte- rorganica, e le controversie che insorgono con la stessa costituiscono vicende interne all'Amministrazione; l'adozione della formula societaria rappresenta soltanto il mezzo per rendere più efficace e funzionale l'attività economica, mantenendo l'impresa uno spiccato rilievo pubblicistico, in virtù del quale è qualificabile come organismo di diritto pubblico, ed è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e delle direttive del [OSCURATO:PERSONA] nn. 35/2000 e 7/2011e l'omesso esame di fatt i contro- versie decisivi per il giudizio , nonché la violazione degli artt. 113 - 116 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.e il travisamento dei fatti, osservando che, nell'individuare l'oggetto delle fatture prodotte in giudizio, la Corte ter- ritoriale ha travisato il contenuto dell'atto di appello, avendo ritenuto, contra- riamente al vero, che esso ricorrente avesse dichiarato che le fatture fossero state emesse soltanto per il rimborso delle spese anticipate.

Premesso inoltre che l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato ai pagamenti da effettuarsi a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, sostiene di non avere alcun rapporto commerciale con l'[OSCURATO:PERSONA], non essendo questa ultima una società esercente un'attività commerciale, ma una società la cui costituzione è stata imposta dalla legge, ed avente come soci gli stessi Co- muni, i quali esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

5. Con il quinto motivo, il Comune deduce la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 199 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 34, commi ventesimo e ventitreesimo, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sostenendo che l'applicazione degl'interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, in caso di ritardo nei pagamenti, si pone in contrasto con gli obiettivi di economicità, socialità, efficienza e qualità del servizio perseguiti dal legislatore attraverso la previsione dell'affidamento del servizio di ge- stione dei rifiuti a società in house, trattandosi di un debito privo di copertura finanziaria, che andrebbe a vantaggio esclusivamente della società parteci- pata, a titolo di risarcimento del danno.

6. Con il primo motivodel ricorso incidentale condizionato , l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 115, primo comma, 153 e 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l'ap- pello incidentale, con cui essa controricorrente aveva dedotto l'inammissibilità dell'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dal Comune in rela- zione all'asserita sussistenza di un rapporto d'immedesimazione tra le parti.

Premesso che con l'atto di opposizione il Comune si era limitato ad eccepire l'insussistenza parziale del credito azionato e la compensazione con il proprio controcredito relativo al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione di beni e risorse, osserva che il rapporto d'immedesimazione era stato fatto va- lere soltanto con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc.civ., la quale aveva pertanto comportato l'introduzione di un nuovo tema d'in- dagine.

Aggiunge che, in quanto riguardante non già la legittimazione attiva, ma la titolarità attiva del credito azionato, la predetta eccezione avrebbe do- vuto essere sollevata dal Comune nella prima difesa utile, identificabile nello atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

7. Con il secondo motivo, la controricorrente insiste sulla violazione degli artt. 115, primo comma, 153 e 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché sull'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l'appello incidentale, con cui essa controricorrente aveva dedotto l'inammissibilitàdella questione riguardante l'applicabilità degl'interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto sollevata dal Comune soltanto nella comparsa conclusionale deposi- tata nel giudizio di primo grado.

8. Prioritario rispetto all'esame del ricorso principale è quello del ricorso incidentale condizionato, con cui la controricorrente insiste sull'inammissibi- lità delle questioni riguardanti la configurabilità di un rapporto d'immedesi- mazione organica tra le parti e l'inapplicabilità degl'interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, da essadedotta con l'appello incidentale, e non esaminata dalla sentenza impugnata.

Qualora infatti, come nella specie, questioni pregiudiziali di rito o prelimi- nari di merito, rilevabili d'ufficio, non abbiano costituito oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, il ricorso incidentale pro- posto dalla parte interamente vittoriosa dev'essere esaminato con priorità rispetto a quello principale della parte soccombente, anche se proposto con- dizionatamente all'accoglimento di quest'ultimo, giacché l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali concernenti l'ordine logico delle questioni da defi- nire,applicabili anche al giudizio di legittimità, non subiscono deroghe su sol- lecitazione delle parti (cfr. Cass., Sez. lav., 12/08/2022, n. 24750; Cass., Sez.

III, 14/03/2018, n. 6138; 1/03/2007, n. 4795).

8.1. Il ricorso incidentale è peraltro infondato.

Avendo ad oggetto la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'Aciam- biente, priva di autonoma soggettività in quanto configurabile come mera articolazione organizzativa dell'Amministrazione, e la conseguente inapplica- bilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2002, le questioni solle- vate dal Comune attenevano alla titolarità attiva e passiva del diritto azionato ed alla misura degl'interessi moratori legalmente applicabile all'obbligazione controversa, e non potevano quindi considerarsi inammissibili,anche se pro- poste, rispettivamente, nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. e nella comparsa conclusionale: esse costituivano infatti mere difese, essendo rilevabili anche d'ufficio da parte del Giudice di primo grado, la prima se fondata su elementi di fatto risultanti dagli atti di causa (cfr. Cass., Sez.

Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. lav., 1/09/2021, n. 23721; Cass., Sez.

III, 15/05/2018, n. 11744), la seconda in base al principio jura novit curia, che impone al giudice di ricercare ed applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degl'interessi legali in maniera dif- forme da quella generale (cfr. Cass., Sez.

I, 28/08/2000, n. 11225).

9. Passando all'esame del ricorso principale, è infondato il primo motivo, riflettente il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare le censure for- mulate con l'atto di appello, ma le ha dichiarate inammissibili, in quanto volte a ribadire le argomentazioni disattese dalla sentenza di primo grado, e non accompagnate da deduzioni volte a confutare le ragioni poste a fondamento della stessa; nonostante tale rilievo, avente carattere pregiudiziale, le ha prese in esame anche nel merito, richiamando il nucleo essenziale delle con- siderazioni, da essa ritenute interamente condivisibili, in virtù delle quali il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un rapporto d'immedesimazione or- ganica tra le parti.

In quanto recante un'esposizione concisa ma intellegibile delle ragioni di natura processuale e sostanziale per cui l'appello è stato rigettato, tale moti- vazione deve ritenersi idonea ad attingere la soglia del minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ai fini del quale non occorre che il giudice esamini tutte le deduzioni delle parti, ma è sufficiente che dalle considerazioni svolte possa desumersi con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, sì da doversi ritenere implicitamente disattese tutte le argomenta- zioni con esso incompatibili (cfr. Cass., Sez.

III, 9/02/2021, n. 3126; 15/11/ 2019, n. 29721; Cass., Sez.

VI, 2/12/2014, n. 25509).

In quest'ottica, può considerarsi conforme al dettato delle norme citate anche la sentenza di appello che, come quella in esame, richiami integral- mente la motivazione di quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione,ovvero dell'identità delle questioni prospettate in ap- pello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente(cfr. Cass., Sez.

I, 5/08/2019, n. 20883; 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. lav. 5/11/2018, n. 28139).

Nella specie, peraltro il rinvio alla sentenza di primo grado, ai fini del rigetto dell'appello nel merito, trova ampia giustificazione proprio nel pregiudiziale rilievo della genericità delle censure proposte dall'appellante, la cui portata meramente riproduttiva delle deduzioni svolte in primo grado escludeva la necessità di replicarvi in dettaglio: come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 54, comma primo, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dev'essere interpretatonel senso che l'appello, pur non richie- dendo l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni edei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(cfr. Cass., Sez.

Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez.

VI, 30/05/2018, n. 13535).L'assenza di quest'ultima parte dispensa pertanto il giudice d'appello dal dovere di fornire una risposta ai motivi d'impugnazione, il cui esame si risolverebbe in una mera duplicazione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, e quindi in un inutile dispendio di attività decisoria, in contrasto con i principi di economia cui devono essere improntati lo svolgimento e la definizione del processo.10.

Sono parimenti infondati gli altri motivi, riguardanti la sussistenza di un rapporto d'immedesimazione organica tra le società d'ambito e gli enti territoriali che vi partecipanoe la riconducibilità dei rapporti tra gli stessi in- tercorrenti alla nozione di transazione commerciale, nel senso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.

In tema di società a partecipazione pubblica, questa Corte ha infatti af- fermato che la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della so- cietà è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. con- trollo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla societàpartecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico-formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'im- putazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente par- tecipante (cfr. Cass., Sez.

I, 9/04/2024, n. 9593; 22/02/2019, n. 5346).

Tale rapporto di assoluta autonomia, in virtù del quale si ritiene preclusa all'ente partecipante la facoltà d'incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto sociale e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ritenendosi consentito soltanto il ricorso agli stru- menti previsti dal diritto societario, da esercitarsiattraverso i membri di no- mina pubblica presenti negli organi della società, ha indotto tra l'altro ad escludere la riconducibilità alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammini- strativo della controversia avente ad oggetto l'annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli ammi- nistratori di società per azioni, anche nel caso in cui il Comune ne sia unico socio, e ad affermarne la spettanza al Giudice ordinario, in virtù dell'osserva- zione che gli atti impugnati non costituiscono espressione di potestà ammini- strativa,ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, con la conseguenza che la posizione soggettiva degli amministratori revocati è configurabile in termini di diritto soggettivo(cfr. Cass., Sez.

Un., 1/12/2016, n. 24591; 23/01/2015, n. 1237; 15/04/2005, n. 7799).

Nella medesima pro- spettiva, si è ritenuto che la società a partecipazione pubblica esercente un'attività commerciale possa essere assoggettata a fallimento, ove ne ricor- rano i presupposti, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la stessa risulti affidataria di servizi d'interesse pubblico o gestisca beni di natura demaniale, non creandosi in tal modoun rapporto d'immedesima- zione organica, idoneo ad escluderne la sottoposizione alla procedura concor- suale (cfr. Cass., Sez.

I,28/03/2023, n. 8794): in proposito si è osservato in particolare che, mentre l'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 esclude dall'a- rea della concorsualità gli enti pubblici,le società pubbliche restano assog- gettate alle norme del codice civile (cfr. art. 4, comma tredicesimo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e art. 1, comma terzo, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nonché a quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straor- dinaria delle grandi imprese in crisi (cfr. art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016), ag- giungendosi che vanno respinte le suggestioni dirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che vieta la istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo(cfr. Cass., Sez.

I, 7/02/2017, n. 3196).

La sussistenza di un rapporto d'immedesima- zione con l'ente pubblico è stata inoltre esclusa in riferimento ai rapporti di lavoro delpersonale dipendente della società, i quali rimangono assoggettati alla disciplina del lavoro privato (cfr. Cass., Sez. lav., 22/03/2018, n. 7222), ed ai profili di carattere fiscale, relativamente ai quali è stata riconosciuta la sussistenza di un autonomo titolo giuridico per la deduzione di costi e la de- trazione dell'IVA anche per le operazioni poste in essere con l'ente parteci- pante (cfr. Cass., Sez.

V, 29/07/2021, n. 21658).

In definitiva, può dirsi che l'esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra la società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante costi- tuisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la qualificazione della società come longa manusdella [OSCURATO:PERSONA]- nistrazione e della sua organizzazione come mera articolazione interna della stessa, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico sugli or- gani e l'attività dell'ente privato, assumono rilievo esclusivamente ai fini della spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine all'azione di respon- sabilità per danno erariale esercitata nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 (cfr. Cass., Sez.

Un., 22/02/2023, n. 5569; 28/06/2022, n. 20632; 18/05/2022, n. 15979) ed ai fini dell'affida- mento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a determinate con- dizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica (cfr. art. 16, comma primo, del d.lgs. n. 175 del 2016), nonché, per converso, ai fini della neces- sariaapplicazione di tali regole ai contratti stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi (cfr. art. 16, comma settimo, del d.lgs. n. 175 del 2016) (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Firenze, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1566, citata dallo stesso ricorrente).

10.1. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è compresa la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: la società d'ambito costituisce infatti una modalità di gestione di un servizio esercitato in forma associativa e collettiva da tutti gli enti inclusi nell'ambito territoriale ottimale, i quali la costituiscono e vi parte- cipano in qualità di soci, nominando gli organi sociali ed esercitando i loro diritti di socio in conformità della disciplina civilistica, affidando alla societàlo svolgimento del servizio attraverso la stipulazione di appositi contratti, ed attribuendole le potestà pubbliche necessarie mediante provvedimenti di na- tura concessoria, sicché anche il corrispettivo previsto dal contratto di affida- mento non è qualificabile come un mero rimborso delle spese sostenute dalla società per il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, costituendo piut- tosto la controprestazione dovuta per la gestione dello stesso.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'obbligatorietà della costitu- zione delle società d'ambito, che consente di provvedervi anche d'autorità, in mancanza di un'iniziativa volontaria degli enti territoriali interessati, trattan- dosi, come precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa del ricorrente, di una caratteristica collegata alla gestione ottimale dei servizi pubblici locali per ambiti territoriali omogenei, prevista dalla nor- mativa più recente in conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed ef- ficienza dell'organizzazione, che ha comportato il superamento del modello fondato sulla gestione frammentaria dei servizi da parte dei singoli comuni (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Palermo, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1061), ma non incide sulla natura delle predette società, dotate di personalità giuridica distinta da quella degli enti pubblici che vi partecipano, nonché di autonomia organizzativa, patrimo- niale e finanziaria.

Parimenti ininfluente deve ritenersi il trasferimento di beni e funzioni disposto dagli enti pubblici partecipanti in favore della società d'am- bito al fine di consentirle di esercitare la propria attività, configurandosi lo stesso come un fenomeno di successione tra enti (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1993; 2/12/2003, n. 1974), attuato mediante atti negoziali o provvedimenti amministrativi, che, lungi dallo smentire, conferma semmai la distinzione tra le rispettive sfere giuridiche, in assenza della quale l'attribu- zione potrebbe aver luogo mediante atti aventi efficacia meramente interna all'organizzazione dell'ente pubblico. 10.2.

L'autonoma soggettività giuridica di cui sono dotate le società d'am- bito rispetto agli enti pubblici che vi partecipano consente di ritenere infon- data anche la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il rapporto d'immedesimazione organica esistente tra la società e l'ente pubblico di cui costituisce espressione esclude la configurabilità di un rapporto contrattuale tra gli stessi, riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2006.

Quanto poi all'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti con le [OSCURATO:PERSONA], va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle tran- sazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal medesimo decreto in attuazione della direttiva 2000/35/UEtrovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le [OSCURATO:PERSONA], comunque denomi- nati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono quindi compatibili anche con il contratto di ap- palto, come definito dall'art. 1655 cod. civ. (cfr. Cass., Sez.

III, 25/07/2023, n. 22260).L'operatività del d.lgs. n. 231 del 2002 nei rapporti con le Pubbli- che Amministrazioni ha trovato conferma anche in materia sanitaria, con ri- ferimento alle prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale da strutture private operanti in regime di accreditamento o preaccreditamento, essendo stato affermato che la connotazione pubblici- stica del rapporto intercorrente con l'ente pubblico competente non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, la natura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi moratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nello ambito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez.

Un., 14/12/2023, n. 35092; Cass., Sez.

III, 2/07/2019, n. 17665; 13/ 07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349).

Può quindi ritenersi che, anche in caso di ritardo nel pagamento del cor- rispettivo dovuto alla società d'ambito per lo svolgimento del servizio di ge- stione dei rifiuti l'ente territoriale partecipante sia tenuto al pagamento de- gl'interessi moratori al tasso previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, configurandosi la predetta prestazione non già come il rimborso delle spese sopportate da un'articolazione organizzativa dell'Amministrazione, ma come la contropartita dovuta per un servizio reso in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra soggetti diversi.

La riconducibilità del contratto di appalto pubblico alla nozione di transa- zione commerciale, nel senso previsto dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002 trova d'altronde conforto nella giurisprudenza unionale, la quale, nel fornire l'interpretazione della direttiva 2000/35/UE, con effetto vincolante per il giudice nazionale, ha affermato che tale contratto rientra nell'ambito di ap- plicazione ratione materiaedella direttiva, implicando la consegna di «merci» o la prestazione di «servizi», ai sensidegli articoli 28 e 57 del TFUE, aggiun- gendo che l'esclusione delle transazioni commerciali relative agli appalti pub- blici dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35/UE contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva e avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri, e precisando inoltre che nel settore degli appalti pubblici i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rile- vanti che in altri settori(cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, [OSCURATO:SOCIETA].; v. anche, in materia sanitaria, sent. 28/01/2020, in causa C-122/18, Commissione c.

Italia).Non può quindi condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 ai rapporti tra la società d'ambito e gli enti pubblici partecipanti si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di economicità, socialità, efficienza e qualità del servizio, il cui perseguimento, oltre a non giustificare l'inosser- vanza da parte dell'ente pubblico dei termini previsti per l'adempimento delle sue obbligazioni, non può andare a detrimento dell'equilibrio economico-fi- nanziario della società partecipata, che risulterebbe compromesso in caso di grave e reiterato ritardo nella remunerazione delle prestazioni rese.

11. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integralecompensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso principaleed il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18776/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario p.t., rap- presentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaGermanico, n. 12 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 388, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lardo; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 3/18 , depositata l'8 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Acireale convenne in giudizio l'AciambienteS.p.a., pro- ponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17/07, emesso il 18 gennaio 2017, con cui il Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4.216.255,53, oltre interessi,a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio di igiene ambientale nel pe- riodo compreso tra i mesi di gennaio e ottobre 2006. A sostegno dell'opposizione, eccepì l'erroneità della somma richiesta, l'e- sistenza di controcrediti per spese relative al personale comandato, all'utiliz- zazione dei locali ed ai consumi elettrici e telefonici, e il difetto di legittima- zione attiva dell'[OSCURATO:PERSONA], legata al Comune da un rapporto d'immedesi- mazione organica. Nel corso del giudizio, l'Aciambienterinunciò alla domanda, limitatamente alla somma richiesta per sorte capitale, dando atto dell'intervenuto paga- mento della stessa ed insistendo per la condanna del Comune al pagamento degl'interessi. 1.1. Con sentenza del 4 febbraio 2011, il Tribunale di Catania accolse parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 452.316,41, a titolo d'interessi calcolati al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 2. L'impugnazione proposta dal Comuneè statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Catania, che con sentenza dell'8 gennaio 2018 ha parzialmente ac- coltol'appello incidentale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], condannando il Comune al pagamento degl'interessi legali sulla somma di Euro 452.316,41, con de- correnza dalla data di pagamento delle fatture. A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile il mo- tivo d'impugnazione riguardante la legittimazione attiva, rilevando che il Co- mune si era limitato a ribadire le proprie argomentazioni, senza curarsi di confutare le considerazioni con cui il Tribunale aveva escluso la configurabilità del rapporto d'immedesimazione organica. Ha ritenuto comunque condivisibili tali considerazioni, osservando che la previsione contrattuale dell'emissione delle fatture e dell'obbligo di rimborso delle relative somme sarebbe stata priva di senso, ove il soggetto che le aveva emesse non avesse potuto agire per la riscossione. Ha confermato inoltre l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002, rilevando che l'appellante non aveva fornito la prova dell'avvenuta emissione delle fat- ture per il rimborso di spese anticipate, ed aggiungendo che nelle stesse ri- sultavano chiaramente indicati dei servizi. 3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. L'Aciam- biente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentalecondi- zionato, affidato ad un solo motivo, ed anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il Comune denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost.,nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la questione riguardante il rapporto d'imme- desimazione esistente tra l'Amministrazione e l'[OSCURATO:PERSONA]. Sostiene infatti che la motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere le ragioni che hanno determinato il rigetto delle censure formulate al riguardo, avendo la Corte territoriale omesso di valutarle, ed avendo ritenuto suffi- ciente, ai fini della prova dell'autonomia delle parti e dell'esistenza dell'ope- razionecommerciale, l'avvenuta emissione delle fatture da parte dell'Aciam- biente. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli art. 81, 110 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 113 del d.lgs.18 agosto2000, n. 267, dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dell'art. 23 - bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, nonchél'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ritenere provata l'autonomia delle parti, la sentenza im- pugnata non ha tenuto conto della natura dell'[OSCURATO:PERSONA], società d'ambito costituita per la gestione ottimale dei rifiuti in adempimento di disposizioni adottate dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sici- lia. Premesso che per tali società il legislatore ha previsto un vero e proprio trasferimento di funzioni da parte dei Comuni, afferma che il rapporto che s'instaura con l'Amministrazione è riconducibile allo schema della delegazione interorganica, in virtù delquale la società deve considerarsi una longa manus del Comune, dal quale dipende e con il quale s'identifica. Aggiunge che, in quanto costituita per legge, anziché per contratto, totalmente partecipata da enti pubblici ed assoggettata all'influenza dominante di pubblici poteri, la so- cietà può considerarsi solo formalmente privata, risultando sostanzialmente assimilabile ad un ente pubblicoterritoriale ; essa rappresenta soltanto una modalità obbligatoria di gestione di un servizio attribuito in forma associativa e collettiva a tutti gli enti inclusi nell'Ambito territoriale ottimale, e non può quindi essere titolare di diritti da far valere nei confronti del Comune. 3. Con il terzo motivo,il Comune lamenta la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 1324 e ss. cod. civ. e dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che il rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] non ha la sua fonte in un contratto, e le somme ad essa corrisposte non costituiscono la controprestazione di un servizio, ma il rimborso delle spese sostenute per la gestione dello stesso per conto dell'Amministrazione. Riba- disce che la società d'ambito non ha la qualità di terzo rispetto al Comune, essendo legata a quest'ultimo da un rapporto organico o di delegazione inte- rorganica, e le controversie che insorgono con la stessa costituiscono vicende interne all'Amministrazione; l'adozione della formula societaria rappresenta soltanto il mezzo per rendere più efficace e funzionale l'attività economica, mantenendo l'impresa uno spiccato rilievo pubblicistico, in virtù del quale è qualificabile come organismo di diritto pubblico, ed è assoggettata al controllo della Corte dei conti. 4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 e delle direttive del [OSCURATO:PERSONA] nn. 35/2000 e 7/2011e l'omesso esame di fatt i contro- versie decisivi per il giudizio , nonché la violazione degli artt. 113 - 116 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.e il travisamento dei fatti, osservando che, nell'individuare l'oggetto delle fatture prodotte in giudizio, la Corte ter- ritoriale ha travisato il contenuto dell'atto di appello, avendo ritenuto, contra- riamente al vero, che esso ricorrente avesse dichiarato che le fatture fossero state emesse soltanto per il rimborso delle spese anticipate. Premesso inoltre che l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato ai pagamenti da effettuarsi a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, sostiene di non avere alcun rapporto commerciale con l'[OSCURATO:PERSONA], non essendo questa ultima una società esercente un'attività commerciale, ma una società la cui costituzione è stata imposta dalla legge, ed avente come soci gli stessi Co- muni, i quali esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. 5. Con il quinto motivo, il Comune deduce la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 199 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 34, commi ventesimo e ventitreesimo, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, sostenendo che l'applicazione degl'interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, in caso di ritardo nei pagamenti, si pone in contrasto con gli obiettivi di economicità, socialità, efficienza e qualità del servizio perseguiti dal legislatore attraverso la previsione dell'affidamento del servizio di ge- stione dei rifiuti a società in house, trattandosi di un debito privo di copertura finanziaria, che andrebbe a vantaggio esclusivamente della società parteci- pata, a titolo di risarcimento del danno. 6. Con il primo motivodel ricorso incidentale condizionato , l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 115, primo comma, 153 e 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l'ap- pello incidentale, con cui essa controricorrente aveva dedotto l'inammissibilità dell'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dal Comune in rela- zione all'asserita sussistenza di un rapporto d'immedesimazione tra le parti. Premesso che con l'atto di opposizione il Comune si era limitato ad eccepire l'insussistenza parziale del credito azionato e la compensazione con il proprio controcredito relativo al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione di beni e risorse, osserva che il rapporto d'immedesimazione era stato fatto va- lere soltanto con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc.civ., la quale aveva pertanto comportato l'introduzione di un nuovo tema d'in- dagine. Aggiunge che, in quanto riguardante non già la legittimazione attiva, ma la titolarità attiva del credito azionato, la predetta eccezione avrebbe do- vuto essere sollevata dal Comune nella prima difesa utile, identificabile nello atto di opposizione al decreto ingiuntivo. 7. Con il secondo motivo, la controricorrente insiste sulla violazione degli artt. 115, primo comma, 153 e 183, sesto comma, cod. proc. civ., nonché sull'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,censu- rando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l'appello incidentale, con cui essa controricorrente aveva dedotto l'inammissibilitàdella questione riguardante l'applicabilità degl'interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto sollevata dal Comune soltanto nella comparsa conclusionale deposi- tata nel giudizio di primo grado. 8. Prioritario rispetto all'esame del ricorso principale è quello del ricorso incidentale condizionato, con cui la controricorrente insiste sull'inammissibi- lità delle questioni riguardanti la configurabilità di un rapporto d'immedesi- mazione organica tra le parti e l'inapplicabilità degl'interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, da essadedotta con l'appello incidentale, e non esaminata dalla sentenza impugnata. Qualora infatti, come nella specie, questioni pregiudiziali di rito o prelimi- nari di merito, rilevabili d'ufficio, non abbiano costituito oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, il ricorso incidentale pro- posto dalla parte interamente vittoriosa dev'essere esaminato con priorità rispetto a quello principale della parte soccombente, anche se proposto con- dizionatamente all'accoglimento di quest'ultimo, giacché l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza, e che le regole processuali concernenti l'ordine logico delle questioni da defi- nire,applicabili anche al giudizio di legittimità, non subiscono deroghe su sol- lecitazione delle parti (cfr. Cass., Sez. lav., 12/08/2022, n. 24750; Cass., Sez. III, 14/03/2018, n. 6138; 1/03/2007, n. 4795). 8.1. Il ricorso incidentale è peraltro infondato. Avendo ad oggetto la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'Aciam- biente, priva di autonoma soggettività in quanto configurabile come mera articolazione organizzativa dell'Amministrazione, e la conseguente inapplica- bilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2002, le questioni solle- vate dal Comune attenevano alla titolarità attiva e passiva del diritto azionato ed alla misura degl'interessi moratori legalmente applicabile all'obbligazione controversa, e non potevano quindi considerarsi inammissibili,anche se pro- poste, rispettivamente, nella memoria di cui all'art.183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. e nella comparsa conclusionale: esse costituivano infatti mere difese, essendo rilevabili anche d'ufficio da parte del Giudice di primo grado, la prima se fondata su elementi di fatto risultanti dagli atti di causa (cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. lav., 1/09/2021, n. 23721; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744), la seconda in base al principio jura novit curia, che impone al giudice di ricercare ed applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degl'interessi legali in maniera dif- forme da quella generale (cfr. Cass., Sez. I, 28/08/2000, n. 11225). 9. Passando all'esame del ricorso principale, è infondato il primo motivo, riflettente il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare le censure for- mulate con l'atto di appello, ma le ha dichiarate inammissibili, in quanto volte a ribadire le argomentazioni disattese dalla sentenza di primo grado, e non accompagnate da deduzioni volte a confutare le ragioni poste a fondamento della stessa; nonostante tale rilievo, avente carattere pregiudiziale, le ha prese in esame anche nel merito, richiamando il nucleo essenziale delle con- siderazioni, da essa ritenute interamente condivisibili, in virtù delle quali il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un rapporto d'immedesimazione or- ganica tra le parti. In quanto recante un'esposizione concisa ma intellegibile delle ragioni di natura processuale e sostanziale per cui l'appello è stato rigettato, tale moti- vazione deve ritenersi idonea ad attingere la soglia del minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ai fini del quale non occorre che il giudice esamini tutte le deduzioni delle parti, ma è sufficiente che dalle considerazioni svolte possa desumersi con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, sì da doversi ritenere implicitamente disattese tutte le argomenta- zioni con esso incompatibili (cfr. Cass., Sez. III, 9/02/2021, n. 3126; 15/11/ 2019, n. 29721; Cass., Sez. VI, 2/12/2014, n. 25509). In quest'ottica, può considerarsi conforme al dettato delle norme citate anche la sentenza di appello che, come quella in esame, richiami integral- mente la motivazione di quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione,ovvero dell'identità delle questioni prospettate in ap- pello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, in modo tale che dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente(cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2019, n. 20883; 19/07/2016, n. 14786; Cass., Sez. lav. 5/11/2018, n. 28139). Nella specie, peraltro il rinvio alla sentenza di primo grado, ai fini del rigetto dell'appello nel merito, trova ampia giustificazione proprio nel pregiudiziale rilievo della genericità delle censure proposte dall'appellante, la cui portata meramente riproduttiva delle deduzioni svolte in primo grado escludeva la necessità di replicarvi in dettaglio: come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 54, comma primo, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dev'essere interpretatonel senso che l'appello, pur non richie- dendo l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado, deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni edei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).L'assenza di quest'ultima parte dispensa pertanto il giudice d'appello dal dovere di fornire una risposta ai motivi d'impugnazione, il cui esame si risolverebbe in una mera duplicazione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, e quindi in un inutile dispendio di attività decisoria, in contrasto con i principi di economia cui devono essere improntati lo svolgimento e la definizione del processo.10. Sono parimenti infondati gli altri motivi, riguardanti la sussistenza di un rapporto d'immedesimazione organica tra le società d'ambito e gli enti territoriali che vi partecipanoe la riconducibilità dei rapporti tra gli stessi in- tercorrenti alla nozione di transazione commerciale, nel senso di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. In tema di società a partecipazione pubblica, questa Corte ha infatti af- fermato che la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della so- cietà è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. con- trollo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla societàpartecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico-formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'im- putazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente par- tecipante (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2024, n. 9593; 22/02/2019, n. 5346). Tale rapporto di assoluta autonomia, in virtù del quale si ritiene preclusa all'ente partecipante la facoltà d'incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto sociale e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ritenendosi consentito soltanto il ricorso agli stru- menti previsti dal diritto societario, da esercitarsiattraverso i membri di no- mina pubblica presenti negli organi della società, ha indotto tra l'altro ad escludere la riconducibilità alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammini- strativo della controversia avente ad oggetto l'annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli ammi- nistratori di società per azioni, anche nel caso in cui il Comune ne sia unico socio, e ad affermarne la spettanza al Giudice ordinario, in virtù dell'osserva- zione che gli atti impugnati non costituiscono espressione di potestà ammini- strativa,ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, con la conseguenza che la posizione soggettiva degli amministratori revocati è configurabile in termini di diritto soggettivo(cfr. Cass., Sez. Un., 1/12/2016, n. 24591; 23/01/2015, n. 1237; 15/04/2005, n. 7799). Nella medesima pro- spettiva, si è ritenuto che la società a partecipazione pubblica esercente un'attività commerciale possa essere assoggettata a fallimento, ove ne ricor- rano i presupposti, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la stessa risulti affidataria di servizi d'interesse pubblico o gestisca beni di natura demaniale, non creandosi in tal modoun rapporto d'immedesima- zione organica, idoneo ad escluderne la sottoposizione alla procedura concor- suale (cfr. Cass., Sez. I,28/03/2023, n. 8794): in proposito si è osservato in particolare che, mentre l'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 esclude dall'a- rea della concorsualità gli enti pubblici,le società pubbliche restano assog- gettate alle norme del codice civile (cfr. art. 4, comma tredicesimo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e art. 1, comma terzo, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nonché a quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straor- dinaria delle grandi imprese in crisi (cfr. art. 14 d.lgs. n. 175 del 2016), ag- giungendosi che vanno respinte le suggestioni dirette alla compenetrazione sostanzialistica tra tipi societari e qualificazioni pubblicistiche, al di fuori della riserva di legge di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70, che vieta la istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo(cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2017, n. 3196). La sussistenza di un rapporto d'immedesima- zione con l'ente pubblico è stata inoltre esclusa in riferimento ai rapporti di lavoro delpersonale dipendente della società, i quali rimangono assoggettati alla disciplina del lavoro privato (cfr. Cass., Sez. lav., 22/03/2018, n. 7222), ed ai profili di carattere fiscale, relativamente ai quali è stata riconosciuta la sussistenza di un autonomo titolo giuridico per la deduzione di costi e la de- trazione dell'IVA anche per le operazioni poste in essere con l'ente parteci- pante (cfr. Cass., Sez. V, 29/07/2021, n. 21658). In definitiva, può dirsi che l'esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra la società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante costi- tuisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la qualificazione della società come longa manusdella [OSCURATO:PERSONA]- nistrazione e della sua organizzazione come mera articolazione interna della stessa, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico sugli or- gani e l'attività dell'ente privato, assumono rilievo esclusivamente ai fini della spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine all'azione di respon- sabilità per danno erariale esercitata nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 (cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2023, n. 5569; 28/06/2022, n. 20632; 18/05/2022, n. 15979) ed ai fini dell'affida- mento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a determinate con- dizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica (cfr. art. 16, comma primo, del d.lgs. n. 175 del 2016), nonché, per converso, ai fini della neces- sariaapplicazione di tali regole ai contratti stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi (cfr. art. 16, comma settimo, del d.lgs. n. 175 del 2016) (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Firenze, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1566, citata dallo stesso ricorrente). 10.1. Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è compresa la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: la società d'ambito costituisce infatti una modalità di gestione di un servizio esercitato in forma associativa e collettiva da tutti gli enti inclusi nell'ambito territoriale ottimale, i quali la costituiscono e vi parte- cipano in qualità di soci, nominando gli organi sociali ed esercitando i loro diritti di socio in conformità della disciplina civilistica, affidando alla societàlo svolgimento del servizio attraverso la stipulazione di appositi contratti, ed attribuendole le potestà pubbliche necessarie mediante provvedimenti di na- tura concessoria, sicché anche il corrispettivo previsto dal contratto di affida- mento non è qualificabile come un mero rimborso delle spese sostenute dalla società per il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, costituendo piut- tosto la controprestazione dovuta per la gestione dello stesso. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'obbligatorietà della costitu- zione delle società d'ambito, che consente di provvedervi anche d'autorità, in mancanza di un'iniziativa volontaria degli enti territoriali interessati, trattan- dosi, come precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa del ricorrente, di una caratteristica collegata alla gestione ottimale dei servizi pubblici locali per ambiti territoriali omogenei, prevista dalla nor- mativa più recente in conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed ef- ficienza dell'organizzazione, che ha comportato il superamento del modello fondato sulla gestione frammentaria dei servizi da parte dei singoli comuni (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Palermo, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1061), ma non incide sulla natura delle predette società, dotate di personalità giuridica distinta da quella degli enti pubblici che vi partecipano, nonché di autonomia organizzativa, patrimo- niale e finanziaria. Parimenti ininfluente deve ritenersi il trasferimento di beni e funzioni disposto dagli enti pubblici partecipanti in favore della società d'am- bito al fine di consentirle di esercitare la propria attività, configurandosi lo stesso come un fenomeno di successione tra enti (cfr. [OSCURATO:PERSONA], Catania, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1993; 2/12/2003, n. 1974), attuato mediante atti negoziali o provvedimenti amministrativi, che, lungi dallo smentire, conferma semmai la distinzione tra le rispettive sfere giuridiche, in assenza della quale l'attribu- zione potrebbe aver luogo mediante atti aventi efficacia meramente interna all'organizzazione dell'ente pubblico. 10.2. L'autonoma soggettività giuridica di cui sono dotate le società d'am- bito rispetto agli enti pubblici che vi partecipano consente di ritenere infon- data anche la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il rapporto d'immedesimazione organica esistente tra la società e l'ente pubblico di cui costituisce espressione esclude la configurabilità di un rapporto contrattuale tra gli stessi, riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2006. Quanto poi all'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti con le [OSCURATO:PERSONA], va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle tran- sazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal medesimo decreto in attuazione della direttiva 2000/35/UEtrovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le [OSCURATO:PERSONA], comunque denomi- nati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono quindi compatibili anche con il contratto di ap- palto, come definito dall'art. 1655 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 25/07/2023, n. 22260).L'operatività del d.lgs. n. 231 del 2002 nei rapporti con le Pubbli- che Amministrazioni ha trovato conferma anche in materia sanitaria, con ri- ferimento alle prestazioni erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale da strutture private operanti in regime di accreditamento o preaccreditamento, essendo stato affermato che la connotazione pubblici- stica del rapporto intercorrente con l'ente pubblico competente non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, la natura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi moratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nello ambito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/2023, n. 35092; Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 13/ 07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349). Può quindi ritenersi che, anche in caso di ritardo nel pagamento del cor- rispettivo dovuto alla società d'ambito per lo svolgimento del servizio di ge- stione dei rifiuti l'ente territoriale partecipante sia tenuto al pagamento de- gl'interessi moratori al tasso previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, configurandosi la predetta prestazione non già come il rimborso delle spese sopportate da un'articolazione organizzativa dell'Amministrazione, ma come la contropartita dovuta per un servizio reso in esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra soggetti diversi. La riconducibilità del contratto di appalto pubblico alla nozione di transa- zione commerciale, nel senso previsto dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002 trova d'altronde conforto nella giurisprudenza unionale, la quale, nel fornire l'interpretazione della direttiva 2000/35/UE, con effetto vincolante per il giudice nazionale, ha affermato che tale contratto rientra nell'ambito di ap- plicazione ratione materiaedella direttiva, implicando la consegna di «merci» o la prestazione di «servizi», ai sensidegli articoli 28 e 57 del TFUE, aggiun- gendo che l'esclusione delle transazioni commerciali relative agli appalti pub- blici dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35/UE contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva e avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri, e precisando inoltre che nel settore degli appalti pubblici i ritardi di pagamento possono porre problemi molto più rile- vanti che in altri settori(cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 18/11/2020, in causa C-299/19, [OSCURATO:SOCIETA].; v. anche, in materia sanitaria, sent. 28/01/2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia).Non può quindi condividersi la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 ai rapporti tra la società d'ambito e gli enti pubblici partecipanti si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di economicità, socialità, efficienza e qualità del servizio, il cui perseguimento, oltre a non giustificare l'inosser- vanza da parte dell'ente pubblico dei termini previsti per l'adempimento delle sue obbligazioni, non può andare a detrimento dell'equilibrio economico-fi- nanziario della società partecipata, che risulterebbe compromesso in caso di grave e reiterato ritardo nella remunerazione delle prestazioni rese. 11. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integralecompensa- zione delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso principaleed il ric
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