CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 28997/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pisa, Ufficio del giudice per le indagini preliminari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna n. 657/2016 in relazione al reato di cui all'art. :388, comma 6, cod. pen.. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione allegando la documentazione dalla quale si evince che la notifica del decreto penale di condanna è stata eseguita all'indagato, mediante consegna della raccomandata postale, solo in data 12 gennaio 2017: con conseguente tempestività dell'opposizione proposta il 26 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e merita di essere accolto, poiché l'inammissibilità dell'opposizione è stata erroneamente motivata tenendo conto della data di consegna della raccomandata all'UNEP di Firenze, per la notifica, e non già all'imputato al quale la raccomandata è stata consegnata il 16 gennaio 2017, come si evince dalla documentazione prodotta. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Dessena, Rv. 282385) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.". Ovvia conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna. 2.L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari di Pisa, per ulteriore corso. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]