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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 48884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 settembre 2020 (dep. il 13 ottobre 2020) la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 9 giugno 2016, ha eliminato la pena della multa inflitta allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (art. 595, comma 3, cod. pen.), e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - l'aveva condannato alla pena sospesa di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore del Vona.2.

Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma 2, cod. pen.).

Ad avviso del ricorrente, i presupposti di essa sarebbero stati esclusi poiché l'espressione rivolta dal Vona al ricorrente («non ti faccio vendere più neanche un prodotto, io sono conosciuto ed influente») sarebbe stata intesa come una manifestazione della determinazione a porre in essere una politica commerciale aggressiva non integrante un illecito civile o penale, così non ricorrendo un fatto ingiusto idoneo a determinare lo stato d'ira.

Tuttavia, il fatto ingiusto può essere individuato in condotte contrarie non solo a regole giuridiche ma anche morali e sociali, il che avrebbe dovuto ritenersi nella specie.

Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe compiuto alcuna «indagine valutativa» sullo stato d'ira dell'imputato e sul rapporto di causalità tra esso il fatto ingiusto che il Brun avrebbe subito.

3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha ritenuto che non sia stato provato che il Vona ha pronunciato tale espressione; e con tale dato, decisivo, il ricorso non si è confrontato in alcun modo, essendosi limitato a compiegare un verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, senza addurre il travisamento della prova e senza neppure far riferimento al contenuto di esso (e, per vero, non specificando neanche se sia stato acquisito ai fini di prova nel corso del dibattimento; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Diviene superflua ogni ulteriore considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2020 (dep. il 13 ottobre 2020) la Corte di appello di Bologna, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 9 giugno 2016, ha eliminato la pena della multa inflitta allo stesso imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (art. 595, comma 3, cod. pen.), e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - l'aveva condannato alla pena sospesa di un mese di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni civili in favore del Vona.2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma 2, cod. pen.). Ad avviso del ricorrente, i presupposti di essa sarebbero stati esclusi poiché l'espressione rivolta dal Vona al ricorrente («non ti faccio vendere più neanche un prodotto, io sono conosciuto ed influente») sarebbe stata intesa come una manifestazione della determinazione a porre in essere una politica commerciale aggressiva non integrante un illecito civile o penale, così non ricorrendo un fatto ingiusto idoneo a determinare lo stato d'ira. Tuttavia, il fatto ingiusto può essere individuato in condotte contrarie non solo a regole giuridiche ma anche morali e sociali, il che avrebbe dovuto ritenersi nella specie. Inoltre, il Giudice di appello non avrebbe compiuto alcuna «indagine valutativa» sullo stato d'ira dell'imputato e sul rapporto di causalità tra esso il fatto ingiusto che il Brun avrebbe subito. 3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che la Corte di merito ha ritenuto che non sia stato provato che il Vona ha pronunciato tale espressione; e con tale dato, decisivo, il ricorso non si è confrontato in alcun modo, essendosi limitato a compiegare un verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, senza addurre il travisamento della prova e senza neppure far riferimento al contenuto di esso (e, per vero, non specificando neanche se sia stato acquisito ai fini di prova nel corso del dibattimento; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Diviene superflua ogni ulteriore considerazione. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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